La presunzione di distribuzione utili ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa sta per uscire dal recinto giurisprudenziale in cui è nata. Il decreto correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, la codifica per la prima volta in una norma di legge e ne restringe il perimetro rispetto alla prassi consolidata. Restano però aperti alcuni nodi interpretativi pesanti, a partire dalla decorrenza e dal coordinamento con la tassazione dei dividendi.
Attenzione allo stato del provvedimento
Un avvertimento preliminare, che condiziona tutto quanto segue. Alla data in cui scriviamo il decreto risulta approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: non è quindi diritto vigente e non è opponibile agli uffici né spendibile in giudizio. Entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, e il numero del decreto sarà noto solo in quel momento. Il testo qui commentato è quello licenziato dal Consiglio dei ministri; in sede di bollinatura e di pubblicazione sono possibili ritocchi. Da qui l’uso del condizionale, che non è una cautela di stile ma la descrizione esatta di ciò che il provvedimento oggi è.
Una presunzione nata nei tribunali, non nella legge
Fino a oggi la presunzione di distribuzione utili non ha una base normativa propria. La categoria stessa delle “società di capitali a ristretta base partecipativa” è stata costruita interamente dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha individuato il presupposto nell’intensità del vincolo fiduciario tra i soci e non in un parametro numerico. Non esiste perciò una soglia: non un numero massimo di soci, non una percentuale minima di partecipazione. La Cassazione ha ritenuto operante la presunzione anche quando la compagine è composta esclusivamente da altre società, e non da persone fisiche.
Il ragionamento è sempre lo stesso: la ristrettezza della base sociale implicherebbe complicità e controllo reciproco nella gestione, e da lì si passa all’idea che gli utili non dichiarati dalla società siano finiti nelle tasche dei soci. Il fatto noto, secondo la giurisprudenza, non è l’esistenza del maggior reddito accertato in capo alla società, sarebbe una presunzione di secondo grado, ma la ristrettezza della compagine in sé.
Che cosa prevederebbe l’articolo 23 del decreto
L’articolo 23 del correttivo circoscrive la presunzione ai soli casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi dedotti ma inesistenti. Fuori da queste due ipotesi la presunzione non dovrebbe operare.
Sul piano dell’onere della prova l’impianto non cambia: verificato uno dei due presupposti, la distribuzione ai soci si presume salvo prova contraria, e l’ufficio non deve dimostrare che gli utili siano stati effettivamente incassati. Ciò che cambia è il presupposto a monte. Prima la ristrettezza della base era di fatto sufficiente ad attivare il meccanismo a fronte di qualunque rilievo; con la nuova norma la ristrettezza resta il fatto noto, ma serve un rilievo di un tipo determinato.
Quanto alla prova contraria, il socio può dimostrare che gli utili non sono stati percepiti perché accantonati o reinvestiti nella società: è la via che la giurisprudenza riconosce con maggiore stabilità. Più incerta la seconda strada, quella della dimostrazione della propria estraneità alla gestione sociale: alcune pronunce l’hanno ammessa (fra le altre Cassazione 2 febbraio 2016, n. 1932), altre l’hanno ritenuta di per sé insufficiente, perché svuoterebbe la presunzione della ragione che la giustifica. Nella prassi difensiva conviene trattarla come prova rigorosa e da corredare con elementi ulteriori, non come argomento autosufficiente.
I due limiti chiesti dalla legge delega
La codificazione dà attuazione all’articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 111/2023, la delega per la riforma fiscale, che chiedeva due garanzie a favore dei soci. La prima: impedire che la presunzione scattasse come conseguenza automatica del recupero di costi esistenti ma indeducibili. La seconda: qualificare il maggior reddito accertato in capo al socio come reddito di natura finanziaria, cioè come dividendo, e non come reddito di altra categoria.
Entrambi i paletti risultano recepiti. Il primo attraverso la doppia condizione sopra descritta, il secondo attraverso il rinvio alle regole di tassazione dei dividendi.
Il cambio di rotta è netto rispetto all’orientamento secondo cui la presunzione si applicava a qualunque disconoscimento di costo, anche per difetto di competenza o di inerenza: si vedano, fra le altre, Cassazione 4 giugno 2026, n. 17809, e 4 aprile 2022, n. 10680.
Il punto debole: “anche di natura presuntiva”
Qui sta la crepa che vale la pena segnalare al lettore prima di ogni entusiasmo. Gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma possono essere, secondo il testo, anche di natura presuntiva. La formula rischia di riaprire dalla finestra ciò che la delega voleva far uscire dalla porta: se il maggior reddito della società è stato accertato per presunzioni, ricostruzione indiretta dei ricavi, indagini finanziarie, percentuali di ricarico, quegli stessi elementi presuntivi possono essere spesi anche come base della presunzione di distribuzione.
Non è una lettura obbligata, ma è quella che gli uffici hanno interesse a sostenere. La portata effettiva della riforma dipenderà dal rigore con cui la giurisprudenza pretenderà che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, e non semplici congetture. Fino a quel momento è prudente non promettere al cliente che la presunzione è stata disinnescata.
Solo i costi indeducibili perché inesistenti
Il profilo più rilevante resta la limitazione della presunzione ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti. La congiunzione fa tutto il lavoro: non basta che il costo sia indeducibile, occorre che sia indeducibile in quanto inesistente. Dove il costo è reale ed è uscito davvero denaro dalle casse sociali, non c’è provvista occulta da distribuire, e la presunzione perde il suo fondamento logico.
Dovrebbero perciò restare fuori dal perimetro due situazioni ricorrenti.
| Rilievo sulla società | Presunzione di distribuzione ai soci |
|---|---|
| Ricavi non contabilizzati e non dichiarati | Sì, salvo prova contraria |
| Costi oggettivamente inesistenti (fatture per operazioni mai avvenute) | Sì, salvo prova contraria |
| Costi soggettivamente inesistenti (operazione reale, fornitore fittizio) | Non dovrebbe operare |
| Costi reali ma non inerenti | Non dovrebbe operare |
| Costi reali imputati a esercizio errato (competenza) | Non dovrebbe operare |
| Rilievi di antieconomicità sul valore dell’operazione | Non dovrebbe operare |
Sulle operazioni soggettivamente inesistenti una precisazione è d’obbligo: il costo è stato effettivamente sostenuto e il denaro è uscito verso un soggetto interposto, e proprio per questo ai fini delle imposte dirette resta in linea di principio deducibile. La deducibilità non è però incondizionata: la disciplina dei costi da reato contenuta nell’articolo 14 della legge 537/1993 la esclude quando i beni o i servizi siano stati utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. In quei casi il rilievo sulla società tiene, e il ragionamento sulla presunzione va rifatto da capo.
Un esempio con i numeri
Una srl con tre soci, Bianchi, Verdi e Rossi, un terzo ciascuno, riceve un accertamento che contesta ricavi non contabilizzati per 90.000 euro e costi di sponsorizzazione per 60.000 euro ritenuti privi di inerenza, ma mai messi in dubbio quanto all’effettività della spesa.
| Voce | Importo | Effetto sulla società | Effetto sui soci |
|---|---|---|---|
| Ricavi non contabilizzati | 90.000 € | Maggior imponibile IRES | Presunzione di distribuzione: 30.000 € a testa |
| Sponsorizzazioni non inerenti | 60.000 € | Maggior imponibile IRES | Nessuna presunzione |
| Totale maggior imponibile | 150.000 € | IRES al 24%: 36.000 € | , |
Con la disciplina attuale l’ufficio presume distribuiti ai soci l’intero maggior reddito di 150.000 euro, cioè 50.000 euro a testa. Con la nuova norma la base della presunzione scenderebbe a 90.000 euro, 30.000 a testa: sulla quota riferibile ai costi non inerenti la ripresa resterebbe confinata alla società. Sui 30.000 euro presunti distribuiti, se opera la ritenuta a titolo d’imposta del 26% il prelievo sarebbe di 7.800 euro per socio, richiesto però alla società quale sostituto d’imposta; se prevalesse invece la lettura per trasparenza di cui si dirà, i 30.000 euro concorrerebbero integralmente al reddito complessivo del socio, con un carico ben più alto. La differenza fra i due scenari non è di dettaglio.
Utili tassati con le regole dei dividendi
Gli utili di cui si presume la distribuzione sarebbero imponibili in capo ai soci secondo le regole di tassazione dei dividendi: oggi gli articoli 47, 59 e 89 del Tuir (Dpr 917/1986), e dal 2027 le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026. Il nuovo Testo unico è già in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2027: fino ad allora il riferimento operativo resta il Tuir attuale. Chi legge testi e commenti in circolazione in queste settimane troverà entrambe le numerazioni, e non si tratta di una contraddizione ma del doppio binario temporale.
La qualificazione degli utili presuntivamente distribuiti come redditi di capitale ha una conseguenza pratica rilevante sul versante penale: se il prelievo avviene per ritenuta a titolo d’imposta, il socio non ha un obbligo dichiarativo su quei redditi, e le contestazioni di dichiarazione infedele o omessa ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000 non dovrebbero riguardarlo. È però un’inferenza che discende dalla qualificazione, non un’esenzione scritta nella norma, e regge solo finché regge la premessa: se prevalesse la ricostruzione per trasparenza illustrata più avanti, l’obbligo dichiarativo del socio tornerebbe in gioco e con esso l’esposizione penale. Va detta al cliente per quello che è, cioè una prospettiva difensiva seria ma non una garanzia.
Il nodo irrisolto della ritenuta del 26%
Il punto che la norma non chiude è se sopravviva il prelievo alla fonte del 26% previsto dall’articolo 27 del Dpr 600/1973, e quindi se resti legittima la prassi di notificare alla società due atti separati, uno per la maggiore IRES, uno per l’omessa ritenuta a titolo d’imposta, senza coinvolgere direttamente i soci, salva la coobbligazione solidale del sostituito prevista dall’articolo 35 del Dpr 602/1973.
Sul punto la Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2026, n. 13917, ha imboccato una strada diversa e più severa: la società a ristretta base sarebbe fiscalmente trasparente alla stessa stregua delle società di persone, sicché al maggior reddito accertato non si applicherebbero né l’abbattimento parziale dell’imponibile né la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Se questa lettura si consolidasse, la sostituzione a titolo d’imposta non opererebbe in sede di accertamento e gli atti notificati alla società per l’omessa ritenuta diverrebbero attaccabili, ma il socio pagherebbe di più, e in proprio. È un orientamento che conviene conoscere prima di impostare il ricorso, perché la vittoria sull’atto notificato alla società può costare cara al cliente persona fisica.
La nuova norma, imponendo la qualificazione dividendale, dovrebbe superare l’orientamento secondo cui in sede di accertamento non si applicano ai soci le limitazioni alla tassazione dei dividendi previste dal Tuir (fra le altre, Cassazione 12 luglio 2024, n. 19272, e 30 gennaio 2024, n. 2752). Dovrebbe: la norma non lo dice in modo espresso e la questione andrà comunque eccepita.
Nessun cenno al ruolo gestorio del socio
Il testo non dice nulla sul ruolo gestorio del socio, tema su cui la giurisprudenza ha oscillato per anni fra chi ritiene irrilevante l’estraneità all’amministrazione e chi la valorizza come elemento di prova contraria. Allo stato del testo, l’estraneità non è una condizione di operatività della presunzione: potrà rilevare soltanto in sede di prova contraria, e con l’incertezza applicativa già segnalata. Il socio meramente capitalista, senza deleghe e senza accesso alla gestione, non ha per ciò solo uno scudo.
Collocazione della norma e decorrenza
La stessa disciplina verrebbe inserita anche nel nuovo Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, approvato con decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Il doppio innesto è la conseguenza dell’accavallarsi dei cantieri della riforma, non un segnale di doppia decorrenza.
Sulla decorrenza, appunto, sta il problema pratico più serio: il correttivo non fissa una data di applicazione specifica per questa norma, a differenza di quanto fa per altre disposizioni sull’accertamento. In assenza di regola espressa si fronteggiano due letture. Secondo la prima, trattandosi di disposizione che incide sul regime probatorio dell’accertamento, la nuova disciplina varrebbe anche per i procedimenti e i giudizi in corso. Secondo l’altra, si applicherebbe soltanto agli atti emessi dopo l’entrata in vigore, restando gli avvisi già notificati regolati dalla disciplina previgente.
La prima lettura è sostenibile e vale la pena spenderla nei ricorsi pendenti, ma non è pacifica e non si trova affermata in una fonte ufficiale: presentarla al cliente come acquisita sarebbe imprudente. Sul punto servirà un chiarimento dell’amministrazione finanziaria, o le prime pronunce di merito.
Che cosa fare adesso
Tre indicazioni operative, in attesa della pubblicazione in Gazzetta. Primo: negli accertamenti in essere, distinguere voce per voce quali rilievi resterebbero fuori dal perimetro della nuova presunzione, costi reali non inerenti, questioni di competenza, antieconomicità, perché è su quelli che si concentra il beneficio. Secondo: non lasciar scadere termini contando su una decorrenza retroattiva che nessuno ha ancora confermato. Terzo: verificare l’impatto complessivo prima di attaccare l’atto notificato alla società per l’omessa ritenuta, perché fra ritenuta del 26% a carico del sostituto e tassazione per trasparenza in capo al socio il conto per il cliente cambia in modo significativo.
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