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Transizione 5.0: la comunicazione GSE decide l’anno di dichiarazione

5 Agosto, 2026

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Nel modello Redditi 2026 il credito d’imposta Transizione 5.0 non va collocato automaticamente nell’anno in cui l’investimento è stato completato. Per l’esposizione nel quadro RU conta, invece, il periodo d’imposta in cui il GSE comunica al beneficiario l’importo effettivamente fruibile in compensazione. Ne deriva che un credito relativo a un investimento ultimato nel 2025, ma comunicato dal GSE nel 2026, sarà indicato nel modello Redditi 2027. Lo stesso criterio esclude dal modello Redditi 2026 il credito riconosciuto agli esodati 5.0 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 38/2026, le cui comunicazioni di concessione sono state avviate dal GSE dal 29 aprile 2026.

Premessa

Le istruzioni al modello Redditi 2026 non introducono, a prima vista, novità dirompenti sul Piano Transizione 5.0. Tuttavia, la corretta esposizione del credito nel quadro RU richiede particolare attenzione, poiché convivono due distinti crediti d’imposta collegati agli investimenti 5.0, disciplinati da presupposti e modalità di utilizzo differenti.

Il dato decisivo per individuare il modello dichiarativo nel quale indicare l’agevolazione non è la sola data di completamento dell’investimento. Rileva, invece, il periodo d’imposta in cui il GSE comunica al beneficiario l’importo del credito effettivamente fruibile in compensazione.

Il credito ordinario Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 56/2024. L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Per l’utilizzo in compensazione del credito ordinario è previsto il codice tributo “7072”. Nel modello F24, il campo “anno di riferimento” va compilato con l’anno di completamento dell’investimento risultante dal cassetto fiscale. Tale regola opera sul piano della compilazione dell’F24 e non va confusa con il diverso criterio che individua il periodo dichiarativo di esposizione del credito nel quadro RU.

Il credito può essere utilizzato in compensazione nei limiti e secondo le tempistiche previste dalla disciplina agevolativa, previa comunicazione del GSE e disponibilità dell’importo nel cassetto fiscale. Per la parte non utilizzata entro il termine ordinario di fruizione, il residuo è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il criterio per il quadro RU

Ai fini dell’indicazione nel quadro RU, non rileva l’anno di completamento dell’investimento né la data di trasmissione della comunicazione preventiva. Il momento fiscalmente rilevante è quello in cui il GSE comunica all’impresa l’importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione.

Il criterio discende dall’art. 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024 ed è stato confermato dalle istruzioni ai modelli Redditi 2026. Nel rigo RU5, colonna 3, deve essere infatti indicato il credito d’imposta maturato e comunicato dal GSE al beneficiario nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2026 hanno chiarito espressamente che il credito relativo a investimenti completati nel 2025, per il quale la comunicazione del GSE intervenga nel 2026, non deve essere indicato nel modello Redditi 2026, relativo al periodo d’imposta 2025. L’esposizione dovrà avvenire, invece, nel modello Redditi 2027, relativo al periodo d’imposta 2026.

Effetti pratici

Situazione Anno della comunicazione GSE Modello dichiarativo
Investimento completato e credito comunicato dal GSE nel 2025 2025 Redditi 2026
Investimento completato nel 2025 e credito comunicato dal GSE nel 2026 2026 Redditi 2027
Credito per gli esodati 5.0 ex art. 8 del D.L. 38/2026 2026, con comunicazioni avviate dal 29 aprile 2026 Redditi 2027

Compilazione del modello Redditi 2026

Per il credito ordinario ex art. 38 del D.L. 19/2024, il codice credito da indicare nel quadro RU è “T6”, da riportare in RU1, colonna 1. Nel modello Redditi 2026 va compilata la sezione I del quadro RU, nei righi interessati dalla concreta movimentazione del credito.

In particolare, RU5, colonna 3, accoglie il credito maturato e comunicato dal GSE nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. In RU6 va indicata l’eventuale quota utilizzata in compensazione mediante il codice tributo “7072”, mentre RU12, colonna 2, evidenzia il credito residuo da riportare nel modello successivo.

Il residuo è determinato, in linea generale, dalla differenza tra gli importi che incrementano il credito disponibile e quelli che ne rappresentano l’utilizzo o il trasferimento, secondo le istruzioni del quadro RU. La compilazione dei righi RU2, RU3, RU8, RU9 e RU10 deve quindi essere effettuata solo se ricorrono le specifiche fattispecie previste dalle istruzioni ministeriali.

Il credito degli esodati 5.0

Accanto al credito ordinario è stato introdotto il credito d’imposta previsto dall’art. 8 del D.L. 38/2026, destinato alle imprese che avevano presentato tempestivamente la comunicazione preventiva al GSE e ottenuto la conferma della rispondenza tecnica dell’investimento, ma non avevano potuto accedere all’agevolazione per indisponibilità delle risorse.

Il credito è pari all’89,77% dell’importo comunicato dal GSE e riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016, nonché le spese per la formazione del personale previste dalla misura. Non si tratta di una riapertura generalizzata del credito Transizione 5.0, ma di un intervento rivolto alla platea delle imprese rimaste escluse per esaurimento delle risorse.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, entro il 31 dicembre 2026, con il codice tributo “7079”. Il codice, istituito con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, è stato successivamente ridenominato dalla risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026. Anche in questo caso, nel modello F24 l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dal cassetto fiscale.

Perché gli esodati restano fuori da Redditi 2026

Le comunicazioni di concessione del credito ex art. 8 del D.L. 38/2026 sono state avviate dal GSE il 29 aprile 2026. Poiché il credito è stato comunicato nel periodo d’imposta 2026, esso non può confluire nel modello Redditi 2026, riferito al periodo d’imposta 2025.

L’indicazione dovrà quindi avvenire nel modello Redditi 2027, salvo eventuali successive istruzioni che disciplinino espressamente la codifica e le modalità di compilazione del quadro RU per questo specifico credito. Il medesimo principio temporale vale per il credito ordinario Transizione 5.0 la cui comunicazione GSE sia intervenuta nel 2026.

Verifica preliminare

Prima di predisporre il modello Redditi 2026, occorre verificare nel cassetto fiscale e nella pratica disponibile sulla piattaforma GSE la data della comunicazione dell’importo fruibile. Non è sufficiente accertare l’anno di ultimazione dell’investimento, né la data di invio della comunicazione preventiva o di completamento.

Nel modello Redditi 2026 confluiscono esclusivamente i crediti ordinari ex art. 38 del D.L. 19/2024 comunicati dal GSE entro il 2025. I crediti comunicati nel 2026, compreso quello riconosciuto agli esodati 5.0 con codice tributo “7079”, dovranno essere esposti nel modello Redditi 2027.

Infografica

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