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Fatture al tesserato sportivo: quando si applica il regime fiscale agevolato

21 Luglio, 2026

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Un lavoratore autonomo che fattura a un privato tesserato presso una federazione sportiva può, a certe condizioni, accedere alle stesse agevolazioni fiscali e contributive previste per chi lavora con associazioni e società sportive. La riforma del 2021 (D.Lgs. 36/2021), corretta dai decreti 163/2022 e 120/2023, ha ampliato la definizione di lavoratore sportivo fino a comprendere anche il singolo tesserato privato, non solo gli enti dell’ordinamento sportivo. Resta però un nodo interpretativo delicato: secondo una lettura prudenziale, non ufficiale, anche chi emette la fattura dovrebbe essere a sua volta tesserato o qualificato secondo i regolamenti federali, non solo il cliente che riceve la prestazione. Una volta verificato questo doppio requisito, si apre l’accesso all’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui e a quella contributiva INPS fino a 5.000 euro, con riduzione al 50% dell’imponibile eccedente fino al 2027. Dal 15 maggio 2026 la fattura elettronica dispone di un campo dedicato, ESENZSPORT, per segnalare in modo strutturato l’applicazione dell’esenzione, mentre la consulenza giuridica n. 14/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la piena compatibilità di questo regime con il forfettario.

Premessa

Un lavoratore autonomo che fattura direttamente a un privato tesserato presso una federazione sportiva può, a certe condizioni, accedere alle stesse agevolazioni fiscali e contributive previste per chi lavora con associazioni e società sportive. Il punto più delicato riguarda però chi emette la fattura: secondo una lettura prudenziale, anche il professionista dovrebbe essere tesserato, non solo il cliente.

Immaginiamo un personal trainer con partita IVA, iscritto al codice ATECO 855109 (formazione sportiva e ricreativa), che segue la preparazione atletica di un giovane cestista. Il ragazzo è tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro e gioca nel settore giovanile di una società affiliata. I genitori pagano direttamente le sedute individuali, fuori dagli orari di allenamento collettivo.

Il trainer emette fattura ai genitori, non alla società sportiva. Può applicare l’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo? O quella soglia vale solo quando il compenso arriva da un ente sportivo in senso stretto? È una domanda che ricorre spesso nella prassi. Riguarda soprattutto preparatori, osteopati dello sport e istruttori che lavorano anche a domicilio o in palestre private, fuori dal circuito ASD/SSD.

Chi è lavoratore sportivo dopo la riforma

La definizione di lavoratore sportivo è cambiata in modo sostanziale con la riforma del 2021 (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), poi corretta e integrata dai decreti n. 163/2022 e n. 120/2023. L’art. 25, comma 1, individua sette figure tipizzate: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Nessuna distinzione di genere, e nessuna distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge una categoria residuale: è lavoratore sportivo anche “ogni altro tesserato” che, ai sensi dell’art. 15, svolga mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici federali, con la sola esclusione delle mansioni amministrativo-gestionali. Il tesseramento, secondo l’art. 15, comma 1 (come sostituito dal D.Lgs. 163/2022), è l’atto formale con cui una persona fisica diventa soggetto dell’ordinamento sportivo.

La clausola residuale e il privato tesserato

Qui si trova il punto che genera più dubbi tra i professionisti. L’art. 25 richiede che l’attività sportiva sia resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche). Rientrano anche FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, associazioni benemerite e Sport e Salute S.p.A. L’elenco però non si chiude lì: la norma aggiunge, in coda, “o di altro soggetto tesserato”.

Questa clausola residuale, spesso trascurata a una prima lettura, allarga il perimetro anche al singolo privato. Basta che sia effettivamente tesserato a una Federazione o a una Disciplina sportiva associata. Il cestista dell’esempio, tesserato FIP, rientra a pieno titolo tra i soggetti la cui prestazione ricevuta può qualificarsi come lavoro sportivo. Non serve, quindi, che il pagamento passi attraverso una ASD o una SSD.

Deve essere tesserato anche chi emette la fattura?

Fin qui verrebbe da pensare che basti verificare il tesseramento del cliente. In realtà la questione è più stretta, e riguarda proprio il prestatore – ma su questo punto specifico occorre una precisazione importante: si tratta di un’interpretazione dottrinale prudenziale, non di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate né di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Il ragionamento si costruisce per via letterale. Il secondo periodo dell’art. 25, comma 1, richiede il tesseramento per la categoria residuale, quella di “ogni altro tesserato”. Difficile immaginare che le figure tipizzate del primo periodo, come allenatore, istruttore e preparatore atletico, ne restino esentate. Il tesseramento sembra quindi un presupposto comune a tutte le figure elencate dall’art. 25, a prescindere dalla forma contrattuale: lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, oppure partita IVA. Non risultano deroghe scritte per i titolari di partita IVA.

La norma non specifica a quale organismo il professionista debba essere tesserato, e in linea teorica un tesseramento qualunque potrebbe soddisfare la lettera della disposizione. Occorre però ricordare che il D.Lgs. 36/2021 introduce una disciplina speciale, e le discipline speciali si interpretano restrittivamente, senza estensioni analogiche.

Un’indicazione utile arriva dall’art. 28, comma 2. La norma, per la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa sportiva, richiede due condizioni: una durata settimanale non superiore alle 24 ore, soglia innalzata da 18 a 24 dal correttivo D.Lgs. 120/2023, e un coordinamento tecnico-sportivo conforme ai regolamenti dell’ente affiliante. Se anche per la presunzione contrattuale la norma pretende coerenza con i regolamenti federali, sembra ragionevole applicare un criterio analogo al tesseramento del prestatore.

Nel caso del personal trainer che segue il cestista tesserato FIP, prudenzialmente converrebbe che anche lui fosse tesserato, o quantomeno qualificato secondo i regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, oppure di un Ente di promozione sportiva che disciplini quella specifica attività. Diversamente la prestazione rischia di apparire come preparazione atletica generica, non legata in modo verificabile alla disciplina cestistica. In caso di controllo, si rischia la perdita del regime agevolato. Va ribadito: questa è la lettura raccomandata in ottica cautelativa, non un obbligo di legge espresso in modo letterale univoco, e andrebbe comunque verificato caso per caso se la Federazione di riferimento preveda un tesseramento specifico per figure esterne come il personal trainer.

Quando il committente non è un soggetto sportivo

Il discorso cambia del tutto quando la fattura è emessa verso una società o un ente privo di natura sportiva. Può trattarsi di un centro fitness generico non affiliato, oppure di un’azienda che acquista sedute di benessere per i dipendenti, o ancora di qualsiasi altro committente estraneo all’ordinamento sportivo. In questi casi manca il requisito soggettivo richiesto dall’art. 25. Il compenso resta fuori dal perimetro del lavoro sportivo, con tassazione ordinaria e nessuna esenzione contributiva.

Soggetto destinatario della prestazione Rientra nel lavoro sportivo (art. 25) Nota
ASD/SSD iscritta al RASD Soggetto tipico dell’ordinamento sportivo
FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A. Elencati espressamente dall’art. 25
Persona fisica tesserata a Federazione o Disciplina associata Sì, se anche il prestatore è tesserato Clausola residuale “o altro soggetto tesserato”
Società o ente privo di natura sportiva No Manca il requisito soggettivo: fuori dal perimetro agevolato

Le agevolazioni fiscali e contributive

Una volta accertato che la prestazione rientra nel lavoro sportivo, si aprono le agevolazioni previste dagli artt. 35 e 36 del decreto. Sotto il profilo fiscale, l’art. 36, comma 6, esclude da imposizione i compensi fino a 15.000 euro annui. La soglia è cumulativa: riguarda tutti i rapporti di lavoro sportivo del contribuente, non il singolo committente. Solo la quota eccedente concorre a reddito e sconta la ritenuta d’acconto del 20%.

Sul fronte previdenziale, l’art. 35 prevede un’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui. Per la parte eccedente, l’imponibile è ridotto al 50% fino al 2027. Oltre quella data è atteso l’assestamento sull’imponibile pieno, salvo ulteriori proroghe del legislatore.

Merita una nota anche il regime forfettario, spesso scelto proprio da preparatori e istruttori con partita IVA. Con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di lavoratore sportivo autonomo è compatibile con il forfettario: il coefficiente di redditività va applicato solo alla quota di compensi che eccede la soglia dei 15.000 euro, mentre la soglia stessa resta rilevante per il calcolo del limite di accesso e permanenza nel regime.

Agevolazione Soglia Riferimento
Esenzione IRPEF Fino a 15.000 euro annui complessivi Art. 36, co. 6, D.Lgs. 36/2021
Esenzione contributiva INPS Fino a 5.000 euro annui Art. 35, D.Lgs. 36/2021
Riduzione imponibile previdenziale 50% sulla quota eccedente, fino al 2027 Art. 35, D.Lgs. 36/2021
Autocertificazione compensi Obbligatoria a ogni incasso Art. 36, co. 6-bis (D.Lgs. 120/2023)

L’esenzione non è automatica. L’art. 36, comma 6-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 120/2023, impone al lavoratore sportivo di rilasciare, a ogni incasso, un’autocertificazione con l’importo dei compensi sportivi già percepiti nell’anno solare, da qualunque committente. Senza questo documento il sostituto d’imposta non ha modo di sapere se la soglia è già stata superata. Nella prassi molti enti applicano comunque la ritenuta a titolo cautelativo, salvo poi il recupero in dichiarazione da parte del percipiente.

La novità in fattura elettronica dal 15 maggio 2026

Dal 15 maggio 2026 la questione riguarda anche i titolari di partita IVA. Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, versione 1.9.1, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2026, introducono il campo ESENZSPORT nel blocco “AltriDatiGestionali”. Il campo consente di indicare direttamente nel tracciato XML l’applicazione dell’esenzione ex art. 36, comma 6. Per il personal trainer dell’esempio significa poter segnalare, in modo strutturato, quale parte del compenso beneficia del regime di favore, riducendo il rischio di ritenute applicate per eccesso di prudenza.

Resta comunque buona norma verificare due elementi prima di applicare il regime sportivo a un compenso fatturato a un privato: che il cliente sia realmente tesserato a una Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva, e che lo stesso valga, in via cautelativa, anche per chi emette la fattura, coerentemente con la disciplina effettivamente praticata.

Norma Contenuto rilevante
D.Lgs. 36/2021, art. 15, co. 1 (D.Lgs. 163/2022) Definizione di tesseramento
D.Lgs. 36/2021, art. 25, co. 1 Definizione di lavoratore sportivo, figure tipizzate e clausola residuale
D.Lgs. 36/2021, art. 28, co. 2 (D.Lgs. 120/2023) Presunzione co.co.co. sportiva, soglia 24 ore settimanali
D.Lgs. 36/2021, art. 35 Esenzione contributiva INPS fino a 5.000 euro, riduzione al 50% fino al 2027
D.Lgs. 36/2021, art. 36, co. 6 e 6-bis Esenzione IRPEF fino a 15.000 euro, obbligo di autocertificazione
Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica n. 14/2025 (30 settembre 2025) Compatibilità tra lavoro sportivo autonomo e regime forfettario
Specifiche tecniche fatturazione elettronica v. 1.9.1 (31/3/2026) Campo ESENZSPORT, operativo dal 15 maggio 2026

Nota redazionale: la lettura secondo cui anche il prestatore, e non solo il committente, debba essere tesserato è un’interpretazione dottrinale prudenziale, non una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate né un orientamento giurisprudenziale consolidato. Si raccomanda comunque, in ottica cautelativa, di verificare caso per caso i regolamenti della Federazione di riferimento.

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