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Falso in bilancio, la Cassazione: la bancarotta si prova, non si presume

16 Luglio, 2026

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Con la sentenza n. 26293, depositata il 14 luglio 2026, la Cassazione penale (sezione quinta) ha ribadito che un bilancio falso non basta, da solo, a condannare gli amministratori per bancarotta impropria da reato societario: occorre dimostrare, con un giudizio controfattuale, che proprio quella falsificazione abbia causato o aggravato il dissesto della società fallita. Nel caso esaminato, la capitalizzazione indebita di 214.000 euro di costi di manutenzione e la rivalutazione di 855.000 euro di ricambi avevano trasformato una perdita in un utile fittizio, senza alcuna giustificazione in nota integrativa, permettendo alla società di proseguire l’attività e di aggravare il buco patrimoniale da uno a tre milioni di euro in due esercizi. La Corte ha inoltre accolto il ricorso del sindaco, disponendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sua posizione: la responsabilità omissiva dell’organo di controllo non può derivare automaticamente dal ruolo, ma va provata in concreto.

La regola: il falso non basta senza il nesso causale

Un bilancio falso, da solo, non basta a mandare in carcere un amministratore. Questo, in sintesi, il punto fermo ribadito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 26293, depositata il 14 luglio 2026 dalla sezione quinta. Per la bancarotta impropria da reato societario serve qualcosa in più: bisogna dimostrare che proprio quel falso, quella modifica dei criteri di valutazione non giustificata, abbia causato o aggravato il dissesto della società.

Il riferimento normativo è l’articolo 223, comma 2, n. 1, della legge fallimentare, oggi articolo 329, comma 2, lettera a, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019). Occorre chiedersi se, senza quella condotta, il dissesto si sarebbe comunque prodotto, nella stessa misura e negli stessi tempi. Se la risposta è sì, manca il nesso causale e la condanna non regge.

Il giudizio controfattuale: come si accerta

Nella pratica, il giudice ricostruisce due scenari paralleli: da una parte la situazione reale, con il bilancio falsificato e le sue conseguenze sulla vita della società; dall’altra uno scenario ipotetico, quello che si sarebbe realizzato se il bilancio avesse rappresentato correttamente i fatti. Se i due scenari coincidono, a livello di tempi e di entità del dissesto, la condotta contestata non ha avuto efficacia causale e l’imputazione per bancarotta impropria cade. Resta però in piedi, eventualmente, il diverso reato di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile), che ha natura sussidiaria e viene assorbito nella bancarotta impropria solo quando il falso è causa o concausa del dissesto.

Non è un esercizio semplice. Ricostruire un’ipotesi controfattuale in un procedimento penale significa muoversi su un terreno fatto di stime, proiezioni finanziarie e perizie contabili che raramente offrono certezze assolute. Proprio per questo la sentenza insiste sulla necessità di un accertamento rigoroso, non presuntivo.

I precedenti: un orientamento già consolidato

È un principio che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. Già in passato la Cassazione aveva chiarito che la bancarotta da reato societario si configura non solo quando la condotta illecita provoca il dissesto, ma anche quando lo aggrava soltanto (tra le altre, Cassazione, sezione quinta, sentenza n. 42811 del 18 giugno 2014, e sentenza n. 1754 del 20 settembre 2021). La sentenza 26293/2026 non stravolge questo orientamento: lo precisa sul piano probatorio, richiedendo di isolare la parte di aggravamento riconducibile proprio al falso contabile.

Il caso concreto: capitalizzazione e rivalutazione

La società coinvolta aveva approvato un nuovo bilancio, in sostituzione di quello precedente. Al posto di una perdita, il documento rivisto mostrava un risultato positivo, ottenuto attraverso due operazioni contabili mai giustificate in nota integrativa.

Operazione contestata Effetto sul bilancio Importo
Capitalizzazione di costi di manutenzione Oneri di esercizio trasformati in investimenti 214.000 euro
Rivalutazione dei pezzi di ricambio Voci di magazzino, in precedenza svalutate a copertura del valore aziendale, riportate a valore pieno 855.000 euro

Due mosse, apparentemente tecniche, che in realtà hanno spostato oltre un milione di euro dal conto economico verso lo stato patrimoniale, mascherando una perdita strutturale con un utile di facciata. È il classico meccanismo del falso valutativo: nessuna sottrazione di beni, nessun ammanco di cassa, solo una diversa e non corretta applicazione dei criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Reato commissivo e obbligo di motivazione

La Cassazione è netta: configura bancarotta impropria da reato societario la condotta degli amministratori che modificano i criteri di valutazione di una posta contabile in violazione della legge o dei principi contabili generalmente accettati, senza dare conto in nota integrativa dei “casi eccezionali” che potrebbero giustificare la deroga (articolo 2423-bis, comma 2, del codice civile). Mancando questa giustificazione, l’operazione diventa essa stessa un falso rilevante ai fini fallimentari, sempre che abbia inciso sul dissesto.

Il reato, sottolineano i giudici, è di natura commissiva: non è un’omissione, ma un’azione positiva, la scelta consapevole di alterare i criteri di valutazione. Questa distinzione sposta l’attenzione dalla mera irregolarità formale, che pure può avere rilievo civilistico o disciplinare, alla condotta attiva e volontaria di alterazione dei dati contabili.

Nel caso specifico, se gli amministratori non avessero cambiato i criteri in corso d’opera, la perdita strutturale sarebbe emersa con chiarezza, facendo scattare l’obbligo di ricapitalizzare o di avviare la liquidazione previsto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile. Invece la falsa rappresentazione ha permesso all’impresa di proseguire l’attività, aggravando lo squilibrio: nei due esercizi successivi il buco patrimoniale è passato da circa un milione a tre milioni di euro.

La posizione del sindaco: rinvio limitato

Tra gli imputati, condannati insieme agli amministratori per i reati fallimentari, figurava anche il sindaco della società. Il suo ricorso è stato accolto e la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio, limitatamente alla sua posizione.

Il giudice del rinvio dovrà accertare, in modo specifico e puntuale, quale condotta omissiva sia in concreto addebitabile al sindaco, senza poterla far discendere in automatico dalla sola posizione di garanzia che il ruolo gli attribuisce. Non basta essere sindaco di una società fallita per rispondere di bancarotta insieme agli amministratori: occorre dimostrare che il professionista abbia effettivamente omesso controlli che era in condizione di esercitare, e che quell’omissione abbia avuto un peso reale nella vicenda. È un principio di garanzia in linea con altre pronunce recenti della Cassazione, sempre più attente a evitare automatismi accusatori fondati sul solo ruolo formale.

Le indicazioni operative per i professionisti

Per chi assiste imprese in difficoltà, o redige bilanci di società in una fase delicata, la sentenza offre due indicazioni operative piuttosto chiare.

La prima riguarda la nota integrativa: ogni deroga ai criteri di valutazione ordinari va sempre motivata puntualmente, sia per la capitalizzazione di costi che normalmente sarebbero di esercizio, sia per la rivalutazione di poste patrimoniali, richiamando l’eventuale caso eccezionale che la giustifica ai sensi dell’articolo 2423-bis. Un’omissione su questo fronte può trasformare una scelta contabile discutibile in un reato.

La seconda riguarda la difesa più che la prevenzione: in un procedimento per bancarotta impropria da reato societario, la strategia più efficace non è, o non solo, negare la falsità del bilancio, spesso un dato oggettivo difficile da contestare, ma piuttosto contestare il nesso causale, dimostrando con perizie tecniche solide che il dissesto si sarebbe comunque prodotto senza quella specifica alterazione contabile, negli stessi tempi e con la stessa intensità.

Infografica

I falsoinbilancio

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