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Anomalie ISA 2024: le Entrate individuano 25 casi, ecco cosa cambia

16 Luglio, 2026

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Con il provvedimento numero 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato 25 tipologie di anomalie nei dati ISA riferiti al triennio 2022-2024, con le comunicazioni che riguarderanno nello specifico il periodo d’imposta 2024 (dichiarazione dei redditi 2025). Le lettere di compliance arriveranno nel Cassetto fiscale a due settimane dalla sospensione feriale degli atti fiscali, in un momento già denso di scadenze per le partite IVA. Chi riceve la comunicazione può fornire chiarimenti tramite l’apposito software gratuito oppure, se l’anomalia è fondata, presentare una dichiarazione integrativa e beneficiare del ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte tanto più quanto prima interviene la correzione.

Anomalie ISA 2024: cosa prevede il provvedimento 208057

Il fisco torna a bussare, in un certo senso, alla porta di lavoratori autonomi e piccole imprese. Non con un accertamento vero e proprio, almeno non ancora, ma con qualcosa che gli assomiglia da vicino: una comunicazione di anomalia. Il provvedimento firmato il 14 luglio 2026 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, numero 208057, ha infatti individuato 25 casistiche di omissioni e incongruenze nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, riferite al triennio 2022, 2023 e 2024. Un lavoro di incrocio dati piuttosto capillare, va detto, che si aggiunge a quelli già svolti negli anni scorsi e che conferma una linea ormai consolidata dell’Amministrazione finanziaria.

La base giuridica di tutto questo non è nuova. Si tratta dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, la stessa norma che da tempo disciplina le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, letta insieme all’articolo 9-bis del DL 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017), che è poi la norma istitutiva degli ISA. In pratica l’Agenzia, anziché aprire subito un contraddittorio formale, preferisce segnalare al contribuente ciò che non torna nei suoi dati, lasciandogli la possibilità di correggersi da solo.

Il documento, nell’Allegato 1, elenca in modo analitico le tipologie di anomalia che verranno segnalate. Non si tratta solo di un confronto tra i dati indicati nel modello ISA e quelli dichiarati in REDDITI 2025: l’Agenzia incrocia anche altre fonti presenti in Anagrafe tributaria, come le Certificazioni Uniche, i contratti di locazione registrati tramite modello RLI, le fatture elettroniche e persino i modelli ISA relativi alle annualità precedenti.

Va chiarito un aspetto che genera spesso confusione, e non a torto: le 25 anomalie riguardano complessivamente il triennio 2022-2023-2024, ma le comunicazioni che stanno per partire si riferiscono, nello specifico, al periodo d’imposta 2024, dichiarazione dei redditi 2025. Alcune casistiche, come le squadrature ripetute nella gestione del magazzino, vengono infatti valutate proprio guardando alla continuità del comportamento del contribuente negli anni, non a un singolo scostamento isolato.

Le principali famiglie di anomalie

Elencarle tutte, una per una, rischierebbe di appesantire la lettura più del dovuto. Vale però la pena guardare da vicino le principali famiglie di irregolarità, perché aiutano a capire la logica con cui l’Agenzia ha costruito i controlli.

Area interessata Tipologia di anomalia
Contabilità e magazzino Contabilità ordinaria con incoerenze gravi e ripetute nella gestione delle rimanenze
Redditi vs modello ISA Squadrature tra i dati di REDDITI 2025 e quelli riportati nel modello ISA per importi superiori a 2.000 euro
Cause di esclusione Codice 4 (non normale svolgimento dell’attività) dichiarato per l’intero triennio 2022-2024, con l’eccezione dei soggetti in liquidazione e del codice attività 68.20.02 (affitto di aziende)
Cause di esclusione Utilizzo anomalo delle cause di esclusione per inizio o cessazione dell’attività
Soglia ricavi Causa di esclusione per ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro, anche quando i righi di REDDITI 2025 non confermano il superamento della soglia
Enti del Terzo settore Causa di esclusione dichiarata pur non essendo l’ente ancora operativo nel periodo d’imposta 2024
Frontespizio del modello Indicazione di “lavoro dipendente” o “pensionato” nel frontespizio ISA senza riscontro nella Certificazione Unica
Compensi (quadro H) Valore massimo tra compensi dichiarati (H02) e volume d’affari (H23) inferiore di almeno 2.000 euro rispetto alla CU 2025
Incarichi (quadro C) Numero di incarichi dichiarati inferiore a quello desumibile dalla Certificazione Unica o dalle fatture elettroniche
Canoni di locazione Campo F05 (altri proventi) inferiore di almeno 5.000 euro rispetto ai canoni risultanti dal modello RLI 2024
Dati precalcolati Punteggio ISA pari o superiore a 8 senza utilizzo dei dati precalcolati messi a disposizione nel Cassetto fiscale

Come si vede, il filo conduttore è quasi sempre lo stesso: un dato dichiarato che non coincide con un dato che l’Agenzia già possiede attraverso un altro canale. Il che riduce parecchio i margini per errori “casuali” passati inosservati.

I controlli mirati per settore

Oltre alle anomalie di carattere generale, il provvedimento individua controlli mirati su alcuni settori. Il trasporto merci su strada e i traslochi (codice ISA DG68U), per esempio, vengono osservati con attenzione quando compaiono incongruenze tra il modello presentato e i dati usati per l’applicazione dell’indice, in particolare sulla mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezioni o sul valore dei beni strumentali dichiarati per il 2024.

Discorso simile per chi svolge attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA DG91U): qui l’anomalia scatta quando emergono incongruenze tra l’indice presentato e il quadro contabile compilato, come nel caso in cui sia stato riempito il quadro H (lavoro autonomo) al posto del quadro F, che riguarda invece l’attività d’impresa. Un errore che capita più spesso di quanto si pensi tra chi opera in forma ibrida.

Infine gli intermediari del commercio e dei servizi (ISA EG61U): per il 2024 sono segnalati i casi in cui non risulti indicato se l’agente operi in forma monomandataria o plurimandataria, un dato che incide direttamente sul calcolo dell’indice di affidabilità.

C’è un aspetto che forse sorprenderà qualche lettore. Anche i contribuenti considerati “affidabili”, cioè con punteggio ISA pari o superiore a 8, possono finire sotto osservazione se, per il periodo d’imposta 2024, non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili dall’Agenzia nel Cassetto fiscale. Il motivo è tecnico: il software “Il Tuo ISA” richiede l’importazione di queste variabili, tramite file XML, per garantire un calcolo corretto e trasparente dell’indice. Se il contribuente le ignora, magari inserendo manualmente valori diversi, il sistema segnala comunque un’anomalia, a prescindere dal punteggio finale ottenuto.

Tra i controlli incrociati più significativi figurano poi le rimanenze finali riferite a opere ultrannuali, quando la durata delle scorte nel 2024 supera il doppio della soglia massima prevista: un segnale, secondo l’Agenzia, di una possibile gestione irregolare del magazzino. Sono osservate anche le discrepanze tra gli acquisti di servizi da subappaltatori (rilevati ai fini IVA) e i costi per materie prime dichiarati nell’ISA dalle imprese in contabilità ordinaria, oltre agli scostamenti tra i compensi dichiarati nell’ISA e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche o dalle fatture elettroniche. Per ciascun contribuente, in ogni caso, il provvedimento prevede che venga comunicato un massimo di tre diverse tipologie di anomalia, scelte tra quelle ritenute più a rischio.

Come e dove arrivano le comunicazioni

Le comunicazioni non compariranno nel testo di email o PEC, per ragioni di riservatezza, ma verranno pubblicate nel Cassetto fiscale del contribuente, nella sezione “Consultazioni – ISA/Studi di settore – Comunicazioni di anomalia”, raggiungibile con SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi ancora consentiti, con le credenziali Entratel o Fisconline. Le PEC di notifica, in particolare, saranno inviate dalle caselle funzionali complianceISA1@pec.agenziaentrate.it e complianceISA2@pec.agenziaentrate.it, indirizzi di tipo no-reply ai quali non è possibile rispondere direttamente.

Anche gli intermediari abilitati potranno consultare le comunicazioni, a condizione di disporre di una delega valida: quella “unica” introdotta dall’articolo 21 del D.Lgs. 1/2024, oppure la precedente delega al Cassetto fiscale delegato, che resta efficace fino alla scadenza originaria (e comunque non oltre il 28 febbraio 2027) se già attiva alla data dell’8 dicembre 2025. Le comunicazioni verranno trasmesse anche via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha scelto questa opzione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 e l’intermediario ha accettato di riceverle nella stessa dichiarazione.

Chi ha attivato le notifiche sul proprio profilo riceverà un avviso personalizzato nell’area riservata, oltre a un messaggio via PEC in caso di registrazione del proprio indirizzo. Per fornire chiarimenti o segnalare errori nella comunicazione ricevuta, l’unico canale utilizzabile è il “Software di compilazione anomalie 2026”, messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’Agenzia, anche tramite intermediario.

Il tempismo: lettere a due settimane dalle ferie

Un aspetto che merita attenzione, e che ha già suscitato più di qualche osservazione critica tra i professionisti, è il tempismo scelto dall’Agenzia. Le lettere di compliance partono infatti a circa due settimane dalla sospensione feriale degli atti, delle comunicazioni e delle lettere fiscali, prevista dal 1° agosto e fino a fine mese nell’ambito della riforma fiscale. Il Fisco accelera dunque sull’invio prima delle ferie, in un periodo già denso di scadenze per le partite IVA soggette agli ISA, tra cui spicca il termine del 20 luglio per il versamento delle imposte.

Cosa fare dopo aver ricevuto la comunicazione

Ricevuta la comunicazione, il contribuente ha in sostanza due strade. Se ritiene che i dati siano corretti, può inviare chiarimenti e precisazioni tramite il software dedicato, spiegando le ragioni dello scostamento (per esempio un errore di compilazione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, ipotesi tutt’altro che rara nella pratica quotidiana degli studi professionali). Se invece l’anomalia è fondata, la strada è la dichiarazione integrativa.

Qui entra in gioco il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. La regolarizzazione comporta il pagamento del tributo eventualmente dovuto, degli interessi calcolati giorno per giorno e della sanzione ridotta, in misura variabile a seconda del tempo trascorso dalla violazione: più si aspetta, meno conviene, come sempre accade con questo istituto.

Il meccanismo premia chi si muove in fretta. La riduzione della sanzione, secondo la scala tipica dell’articolo 13, è tanto più consistente quanto prima interviene la correzione rispetto alla scadenza originaria e rispetto all’eventuale avvio di controlli da parte dell’Agenzia. Per questo motivo, chi riceve una comunicazione di anomalia farebbe bene a non lasciarla “dormire” nel Cassetto fiscale: verificare tempestivamente la propria posizione, magari con il supporto del proprio consulente, resta la scelta più prudente.

Si consideri, peraltro, che la mancata risposta alla comunicazione non produce automaticamente un accertamento. È però evidente che un’anomalia ignorata resta comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, e potrà essere valutata in un momento successivo, con margini di regolarizzazione decisamente più ridotti rispetto a quelli offerti oggi dal ravvedimento operoso.

Infografica

I anomalieisa

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