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Iperammortamento 2026 domanda unica per più beni e regole GSE

1 Luglio, 2026

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L’iperammortamento 2026 – introdotto dall’art. 1, commi 427-436 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – non è un credito d’imposta bensì una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, rilevante ai soli fini IRES e IRPEF e non ai fini IRAP. Attraverso la piattaforma GSE, attiva dal 12 giugno 2026, le imprese possono presentare una domanda unica che copre più beni, ciascuno identificato da un sottocodice specifico. La maggiorazione è articolata su tre scaglioni progressivi (180%, 100% e 50%) ed è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028. I beni devono essere prodotti in Stati UE o SEE, inclusi negli Allegati IV o V della legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. La domanda unica non alleggerisce l’onere probatorio: ogni bene deve essere documentato singolarmente, con perizia asseverata, prove di interconnessione e certificazione contabile. Per cantieri mobili, revamping, fotovoltaico, climatizzazione produttiva e infrastrutture IT/OT servono fascicoli tecnici puntuali e coerenti, non descrizioni generiche.

Iperammortamento 2026: la domanda unica non elimina i controlli

La novità più pratica per le imprese che acquistano più beni nello stesso progetto riguarda la gestione della domanda. La piattaforma GSE consente di inserire un investimento composto da diversi asset. Ogni bene, però, resta identificato e non diventa una massa indistinta.

Il meccanismo dei sottocodici serve proprio a questo. L’impresa può ricondurre alla stessa richiesta una linea produttiva, un gruppo di macchine, un software collegato, un sistema di automazione o un componente energetico. Per ciascun elemento vanno comunque conservati dati tecnici, fatture, documenti di trasporto, prove di interconnessione e, quando richiesto, perizia asseverata.

La base normativa è l’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 ha disciplinato la procedura, mentre il decreto direttoriale del 10 giugno 2026 ha aperto la piattaforma per la comunicazione preventiva dalle ore 12 del 12 giugno 2026.

Che cosa cambia rispetto ai crediti 4.0 e 5.0

L’iperammortamento non genera un credito utilizzabile in compensazione con F24 e non funziona come il vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 o come il Piano Transizione 5.0 valido per il biennio 2024-2025. La logica torna a essere quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto: il bene resta contabilizzato al costo effettivo, ma sul piano fiscale l’impresa deduce quote maggiorate ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Va sottolineato un aspetto che l’articolazione normativa rende esplicito: la maggiorazione è irrilevante ai fini IRAP. Chi valuta il beneficio confrontando questa misura con i precedenti crediti d’imposta deve tenerne conto, perché l’effetto fiscale si concentra interamente sull’imponibile IRES o IRPEF.

Un’impresa in perdita fiscale, o con redditi bassi nei primi esercizi, potrebbe non percepire il beneficio nello stesso modo di un credito compensabile. Il piano va quindi letto insieme al profilo fiscale atteso, non solo al preventivo del fornitore.

Gli investimenti agevolabili

Il perimetro comprende due grandi famiglie. La prima riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il riferimento non è più agli ex Allegati A e B della legge n. 232/2016, ma agli Allegati IV e V della legge n. 199/2025.

Un requisito spesso sottovalutato riguarda l’origine geografica dei beni: devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Beni di produzione extra-UE/SEE restano esclusi.

La seconda famiglia riguarda i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza. Rientrano anche i sistemi di stoccaggio, ma con vincoli specifici: non basta comprare una batteria separata e dichiararla “green”, perché deve essere asservita all’impianto agevolabile nel quadro del progetto ammesso.

Area di investimento Condizione centrale Errore frequente
Beni materiali digitali Inclusione nell’Allegato IV, produzione UE/SEE e interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura Confondere una macchina automatica con una macchina 4.0 senza prova di integrazione
Beni immateriali Inclusione nell’Allegato V e collegamento funzionale al processo agevolato Inserire software generici non legati alla produzione o al sistema informativo industriale
Energia da fonti rinnovabili Autoproduzione per autoconsumo, limiti di dimensionamento (max 105% del fabbisogno) e requisiti tecnici Progettare un impianto sovradimensionato rispetto al fabbisogno della struttura produttiva
Sistemi di accumulo Asservimento a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente Agevolare uno storage stand-alone senza contestualità con l’impianto

Le aliquote della maggiorazione

Il beneficio è articolato su scaglioni progressivi e rileva ai soli fini IRES/IRPEF. La misura è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con un limite massimo di spesa agevolabile pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Quota di investimento agevolabile Maggiorazione del costo Lettura operativa
Fino a € 2,5 milioni 180% Fascia più favorevole, da presidiare bene in caso di completamenti distribuiti su più esercizi
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 100% Beneficio ancora rilevante, ma meno incisivo sul piano fiscale
Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni 50% Scaglione da valutare con attenzione nei progetti industriali complessi

Il beneficio rileva dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e risulti l’esito positivo delle verifiche GSE.

Comunicazione preventiva e acconto del 20%

La procedura parte dalla comunicazione preventiva. L’impresa indica i dati identificativi, la struttura produttiva, la tipologia degli investimenti, gli importi, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e i dati per calcolare la maggiorazione.

Dopo l’esito positivo del GSE, la comunicazione di conferma va trasmessa entro 60 giorni. Deve attestare il pagamento dell’acconto necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. La conferma non può introdurre beni diversi né importi superiori rispetto alla comunicazione preventiva.

Nel leasing, il decreto adotta una soluzione specifica: il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dal concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il termine del 15 novembre 2028.

Più beni nella stessa richiesta

La domanda unica per più beni è utile soprattutto nei progetti con più fasi. Si pensi a un’impresa manifatturiera che acquista un centro di lavoro, un robot antropomorfo, un sistema di visione, un software di supervisione e un modulo di cybersecurity industriale: la piattaforma può trattare l’insieme come investimento unitario, ma ogni componente deve avere la propria evidenza.

Le comunicazioni di completamento possono essere più di una. Se il centro di lavoro viene ultimato e interconnesso nel 2026, mentre il robot entra nel sistema nel 2027, l’impresa può procedere per stati di completamento separati, con conseguenze fiscali che si distribuiscono sulle annualità corrispondenti.

Esempio pratico. Alfa S.r.l. presenta una comunicazione preventiva per una nuova cella produttiva da € 900.000, composta da tre beni. Il primo macchinario entra in funzione a ottobre 2026, il software MES viene integrato a dicembre 2026, il robot collaborativo viene installato a marzo 2027. La società invia comunicazioni di completamento distinte e il beneficio segue la data di completamento e interconnessione di ciascun bene, non una data media del progetto.

Cantieri e beni mobili

Il tema diventa più spinoso per le imprese che lavorano in più sedi o cantieri, tipicamente le imprese edili e impiantistiche. Per i beni mobili usati nei cantieri il riferimento catastale può essere quello della sede aziendale, secondo i chiarimenti emersi nel confronto tecnico con ministero e GSE.

La perizia deve però fare il lavoro che il dato catastale non riesce a fare da solo: descrivere collocazione, funzione, eventuali spostamenti e legame con l’attività produttiva. Una pala meccanica, un impianto mobile di frantumazione o una macchina per posa automatizzata non possono essere descritti con una riga generica. Serve un fascicolo che dica dove il bene opera, come dialoga con i sistemi aziendali, quali dati scambia e perché soddisfa i requisiti tecnici.

Beni complessi e sottocodici

Per i beni complessi ogni componente viene censito con un codice univoco e i costi confluiscono nel valore complessivo al momento della comunicazione di completamento. Il completamento di un bene complesso, nella lettura più prudente, coincide con la conclusione dell’ultimo investimento che lo compone.

La scelta tra “bene complesso unitario” e “più beni coordinati” non è solo informatica: incide su tempi, perizia, piano fiscale e rischio di contestazione. Meglio decidere prima di caricare la domanda, non quando il fornitore invia l’ultima fattura.

Revamping: quando l’ammodernamento può rientrare

Il revamping entra nel perimetro dell’iperammortamento solo se porta il bene a possedere requisiti che prima non aveva. Non basta sostituire un componente usurato o rendere il macchinario più efficiente: occorre dimostrare che l’intervento consente al bene di interconnettersi e integrarsi secondo i requisiti richiesti dagli Allegati IV e V.

Il fascicolo tecnico deve fotografare il “prima” e il “dopo”. Prima dell’intervento, il bene non era interconnesso o non era integrato; dopo l’intervento, acquisisce sensori, PLC, interfacce, sistemi di raccolta dati, collegamento al gestionale di produzione. La manutenzione straordinaria non diventa automaticamente investimento agevolabile: sostituire un motore o aggiornare un quadro elettrico senza ottenere requisiti 4.0 lascia il revamping fuori dalla misura.

Climatizzazione e controllo ambientale

I sistemi di climatizzazione e controllo ambientale possono essere agevolabili se sono funzionali al processo produttivo. Non basta che migliorino il comfort dei dipendenti: occorre che il controllo ambientale sia parte integrante del processo produttivo stesso.

Si pensi a un reparto tessile in cui temperatura e umidità incidono sulla lavorazione delle fibre, a un laboratorio farmaceutico, a una camera bianca o a un ambiente di produzione elettronica sensibile alle variazioni termiche. La documentazione deve spiegare il nesso tecnico: quale parametro si controlla, con quale tolleranza e quale fase produttiva sarebbe compromessa senza quel sistema.

Infrastrutture IT e OT

Le infrastrutture IT e OT riconducibili al gruppo 4 dell’Allegato IV possono intercettare componenti destinati all’esecuzione di software avanzati, alla cybersecurity industriale, all’intelligenza artificiale o al supporto di altri beni agevolati. Un server, una rete o un apparato di sicurezza non sono agevolabili solo perché tecnologici.

Devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e devono svolgere una funzione coerente con il processo produttivo o con altri beni inclusi nel progetto. La prova più efficace non è il catalogo commerciale, ma l’architettura di sistema: schema dei flussi dati, interfacce, protocolli, sistemi collegati, log di funzionamento, manuali e relazione tecnica.

Fotovoltaico e accumulo

Per il fotovoltaico il decreto introduce paletti stringenti. Gli impianti devono essere destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo, anche a distanza, e la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

Quanto ai moduli, sono ammessi esclusivamente quelli iscritti al Registro ENEA (D.L. 181/2023) nelle categorie b) e c): la categoria b) richiede celle prodotte nell’Unione europea con efficienza minima a livello di cella pari o superiore al 23,5%; la categoria c) riguarda moduli bifacciali ad eterogiunzione di silicio o a tecnologia tandem. I moduli di tipo a) restano esclusi.

Per lo storage la regola è ancora più selettiva: il sistema di accumulo è agevolabile solo se asservito a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente. Se l’impresa acquista batterie per un impianto già esistente, il rischio di esclusione è concreto.

Cumulo con altri aiuti

Il costo agevolabile va indicato al netto delle sovvenzioni ricevute, anche sul portale. Non si può costruire la maggiorazione su una spesa che, in tutto o in parte, è già stata coperta da un altro contributo.

Il problema pratico nasce quando l’impresa ottiene più misure sullo stesso progetto: Nuova Sabatini, bandi regionali, contributi energia, agevolazioni territoriali. La sovrapposizione va mappata bene. Il fascicolo deve mostrare quale quota resta effettivamente a carico dell’impresa e quale viene assorbita da altri sostegni.

Perizia e certificazione contabile

L’effettività e la conformità dell’investimento devono risultare da perizia tecnica asseverata e da certificazione contabile. La perizia può essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti agli albi oppure da enti di certificazione accreditati. Nel settore agricolo il decreto consente anche l’intervento di specifiche figure tecniche abilitate.

Per gli investimenti in rinnovabili, le ESCo non possono firmare la perizia in quanto tali: possono farlo solo se il soggetto firmatario è un professionista abilitato secondo le regole previste. È possibile includere più beni nella stessa perizia, ma la relazione deve descrivere in modo puntuale caratteristiche, costi, interconnessione e funzione di ciascun bene.

Comunicazioni periodiche e controlli

Il decreto prevede obblighi periodici successivi alla fruizione. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno va inviata una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate nei vari esercizi.

Il GSE svolge verifiche documentali e controlli; l’Agenzia delle Entrate resta coinvolta per gli ordinari poteri di accertamento e per il recupero in caso di fruizione indebita. La decadenza può essere totale o parziale e include tra le cause: false dichiarazioni, assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione dei documenti, impossibilità di controllo e cessione del bene durante il periodo di fruizione senza sostituzione con un bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Checklist operativa per l’impresa

Fase Controllo da fare Documento da conservare
Prima dell’ordine Verificare inclusione negli Allegati IV o V, origine UE/SEE del bene, beni FER ammessi Scheda tecnica, offerta, analisi preliminare del consulente
Comunicazione preventiva Indicare struttura produttiva, importi, date previste e dati della maggiorazione Ricevuta GSE e copia del modello trasmesso
Acconto 20% Raggiungere la soglia sul costo di ciascun bene entro 60 gg dall’esito GSE Fatture, bonifici, ordini accettati, contratto di leasing se presente
Interconnessione Dimostrare scambio dati bidirezionale o collegamento funzionale richiesto Log, screenshot, schemi di rete, manuali, relazione tecnica
Completamento Inviare una o più comunicazioni per i beni ultimati – termine ultimo: 15 novembre 2028 Perizia asseverata, certificazione contabile, ricevuta GSE
Fruizione e obblighi periodici Allineare ammortamenti, maggiorazione fiscale (solo IRES/IRPEF) e comunicazioni 20 gennaio / 30 giugno Piano di ammortamento, prospetti dichiarativi, comunicazioni periodiche

Il nodo vero è la progettazione

La possibilità di inviare una richiesta per più beni semplifica la gestione operativa, ma non alleggerisce l’onere probatorio. Nei progetti articolati lo rende anzi più visibile: il portale assegna codici, chiede date, ordina gli asset e se le scelte tecniche non sono coerenti, la criticità emerge subito.

La progettazione dovrebbe partire da una domanda precisa: quale bene genera il requisito agevolabile, quando entra in funzione, quando si interconnette, quale documento lo dimostra, quale quota di costo gli appartiene, quale perizia lo copre. Chi imposta dall’inizio una matrice bene-costo-requisito-documento ha molte più chance di difendere la maggiorazione nella fase dei controlli. È meno brillante da raccontare. Ma funziona.

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I iperpiubeni

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