Con il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, si chiude finalmente il lungo percorso normativo avviato dalla legge Lorenzin del 2018. L’osteopata diventa a tutti gli effetti una professione sanitaria con accesso tramite laurea abilitante universitaria (classe L/SNT/4), con iscrizione all’albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP. Chi si è già formato nelle scuole private non viene escluso, ma dovrà documentare titoli ed esperienza, iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento e superare un esame di abilitazione universitario entro sei anni. Dal punto di vista pratico, studi professionali e strutture sanitarie dovranno aggiornare le verifiche sui propri collaboratori osteopati, mentre i pazienti potranno presto consultare l’albo per scegliere in modo più sicuro.
La svolta dopo otto anni di attesa
L’osteopatia italiana arriva a un punto di svolta vero. Non solo simbolico. Con il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, viene recepito l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri per valutare l’esperienza professionale e riconoscere i titoli pregressi alla laurea abilitante.
Il percorso era partito con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, la cosiddetta legge Lorenzin. L’art. 7 aveva individuato l’osteopata tra le nuove professioni sanitarie. Da lì mancavano ancora pezzi essenziali: il profilo professionale, il corso universitario, il regime transitorio per chi lavorava già.
Nel 2021 è arrivato il D.P.R. n. 131, che ha definito il profilo dell’osteopata. Nel 2023 il decreto interministeriale MUR-Salute n. 1563 ha tracciato l’ordinamento didattico del corso di laurea. Il DPCM del 2026 interviene sull’ultimo nodo: che cosa accade a chi ha studiato e lavorato prima dell’entrata in vigore della laurea abilitante.
Il titolo privato, da solo, non basta più per collocarsi stabilmente nel nuovo assetto ordinistico. Può servire. Ma deve essere valutato, integrato se necessario, e poi verificato con l’esame.
Il nuovo accesso alla professione
La parola chiave è: osteopata con laurea. Il futuro accesso alla professione passa dal corso universitario abilitante in Osteopatia, inserito nella classe L/SNT/4 – professioni sanitarie della prevenzione. Non è un dettaglio formale: significa che la formazione non è più affidata a percorsi privati autonomi, con livelli qualitativi molto disomogenei.
I primi corsi di laurea sono stati attivati già nell’anno accademico 2025/2026, in avvio presso alcune università del Nord Italia, tra cui l’Università Vita-Salute San Raffaele in Lombardia. A partire dal regime a regime, la strada ordinaria per ottenere il titolo professionale sanitario di osteopata è esclusivamente quella universitaria.
Le scuole private non vengono cancellate come soggetti economici o culturali. Il punto è un altro: non potranno più rappresentare il canale ordinario per ottenere il titolo professionale sanitario. Potranno proseguire nell’erogazione di formazione complementare, aggiornamento o corsi specialistici, ma non sostituire la laurea abilitante.
Il messaggio per studenti e famiglie è chiaro: chi vuole diventare osteopata nel nuovo sistema deve guardare all’università, non al mercato dei diplomi privati.
Il percorso transitorio per chi è già formato
Il legislatore non ha scelto una cesura brutale. In Italia esistono migliaia di professionisti già formati, con percorsi di durata diversa, spesso attivi da anni. Per loro nasce un sistema a doppio binario.
Il primo passaggio è l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP. Non si tratta ancora dell’albo ordinario degli osteopati: è una porta transitoria che serve a censire, verificare e accompagnare verso il riconoscimento definitivo.
Gli elenchi speciali non sono destinati a rimanere aperti per sempre. Accolgono chi appartiene alla fase precedente. Una volta concluso il passaggio al nuovo regime, il sistema funzionerà esclusivamente attraverso laurea, esame e albo.
Un punto va chiarito con nettezza: l’iscrizione all’elenco speciale non equivale al riconoscimento definitivo del titolo. È una condizione intermedia. Chi entra nell’elenco deve poi sostenere l’esame di abilitazione previsto dal decreto.
I requisiti per accedere agli elenchi speciali
Il DPCM distingue due percorsi, entrambi subordinati all’iscrizione – entro il 31 agosto 2026 – a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni, già concluso e con titolo finale conseguito.
Primo percorso – Diplomati: chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente. Il corso di osteopatia deve aver avuto almeno 2.400 ore di formazione teorica (96 CFU) e almeno 1.000 ore di tirocinio pratico nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico (40 CFU).
Secondo percorso – Professionisti sanitari già laureati: chi era già in possesso di una laurea in una professione sanitaria riconosciuta. In questo caso il requisito teorico minimo scende a 1.500 ore (60 CFU), mentre il tirocinio pratico di almeno 1.000 ore rimane invariato. Si precisa che una laurea in Scienze Motorie, non rientrando tra le lauree in professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, non consente l’accesso a questo canale agevolato.
Requisiti a confronto
La formazione deve comprendere discipline di base e materie caratterizzanti: biologia, anatomia, fisiologia, patologia generale, igiene, diagnostica per immagini, discipline cliniche e scienze osteopatiche. Il decreto vuole ricostruire una soglia minima di contenuto, non limitarsi a ratificare un attestato.
Conta anche la qualità della didattica. L’insegnamento deve essere stato erogato da docenti con laurea coerente con la disciplina. Per le materie cliniche medico-chirurgiche è richiesta la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Quando l’esperienza può integrare il tirocinio
Uno dei passaggi più delicati riguarda il tirocinio. Non tutti i percorsi privati del passato erano strutturati allo stesso modo. Per evitare una selezione eccessivamente meccanica, il decreto consente di valorizzare l’esperienza professionale effettivamente svolta.
Se il tirocinio pratico non raggiunge le 1.000 ore, può essere valutata l’attività lavorativa documentata, purché riconducibile al profilo professionale dell’osteopata e attestata da documenti – non da dichiarazioni generiche.
Il requisito temporale è preciso: almeno 36 mesi di esperienza, anche non continuativi, maturati dall’entrata in vigore della legge n. 3/2018 ed entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Servono partita IVA, contratti di collaborazione, documentazione fiscale e ogni altro atto utile. Fatture, incarichi, registri e contratti avranno un peso concreto nella valutazione. Non basterà dichiarare di aver lavorato come osteopata.
L’esame di abilitazione e le misure compensative
L’iscrizione negli elenchi speciali non chiude il percorso: lo apre. Entro sei anni dalla data di iscrizione, il professionista deve sostenere l’esame di abilitazione presso una delle università in cui siano istituiti corsi di laurea in Osteopatia.
L’esame serve a verificare conoscenze e abilità teorico-pratiche proprie del profilo professionale. Non è un passaggio puramente amministrativo: è una prova di riallineamento tra vecchi percorsi e nuovo standard universitario.
Per alcuni candidati saranno necessarie misure compensative, che il decreto individua in: conoscenze di medicina legale, etica e deontologia, organizzazione e management sanitario, sicurezza nei luoghi di lavoro, radioprotezione, primo soccorso e prevenzione.
Chi possiede già una laurea abilitante in una professione sanitaria potrà far valere, secondo le procedure universitarie, i CFU già acquisiti. Un fisioterapista, un infermiere o altro professionista sanitario ha già affrontato parte di quelle materie nel proprio percorso accademico.
Resta un margine operativo non banale: saranno le università, con i rispettivi regolamenti didattici, a gestire riconoscimenti, integrazioni e modalità concrete dell’esame. Proprio qui potrebbero nascere differenze applicative tra atenei, con rischi di disomogeneità che il Ministero dovrebbe monitorare.
Dagli elenchi speciali all’albo professionale
Solo dopo il superamento dell’esame l’università rilascia l’attestato di titolo di laurea in osteopatia o di equipollenza dei titoli pregressi. A quel punto il professionista può iscriversi all’albo professionale degli osteopati presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Il sistema non prevede una convivenza indefinita tra elenchi e albo. L’elenco serve a traghettare; l’albo è la destinazione.
Questo punto è fondamentale anche per i cittadini. Nei prossimi anni potrebbero coesistere tre figure distinte: laureati abilitati e iscritti all’albo; professionisti iscritti agli elenchi speciali in attesa dell’esame; soggetti che utilizzano ancora qualifiche non coerenti con il nuovo quadro normativo. La differenza non è terminologica: incide sulla spendibilità del titolo e sulla fiducia del paziente.
Cosa cambia per studi, pazienti e collaboratori
Per gli studi professionali e le strutture che impiegano osteopati, il nuovo assetto impone una verifica documentale più rigorosa. Non basta acquisire il curriculum: occorre verificare il titolo, il percorso formativo, l’eventuale iscrizione all’elenco speciale e – quando maturata – l’iscrizione all’albo.
Anche i siti web andranno rivisti. Presentarsi come “osteopata” senza possedere i requisiti del nuovo ordinamento può esporre a rischi non solo reputazionali, ma anche ordinistici, pubblicitari e – nei casi più gravi – penali per abusivo esercizio di una professione sanitaria.
Per i pazienti il criterio di scelta diventerà più semplice, almeno a regime: sarà possibile verificare se il professionista risulta iscritto all’albo o, durante la fase transitoria, agli elenchi speciali.
Attenzione però a un equivoco frequente: il riconoscimento dell’osteopata come professione sanitaria non significa che ogni trattamento sia automaticamente coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, né che l’osteopata possa sostituire il medico, il fisioterapista o altre figure. Il perimetro resta quello definito dal D.P.R. n. 131/2021: prevenzione e mantenimento della salute tramite trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie.
Un esempio pratico
Si consideri un professionista che, prima del 2026, ha conseguito un diploma di osteopatia dopo un corso quinquennale privato, con diploma di scuola superiore, 2.500 ore teoriche documentate, ma solo 750 ore di tirocinio. Lavora però da quattro anni con partita IVA e può produrre fatture, contratti e documenti fiscali coerenti con l’attività svolta.
In questo caso il riconoscimento non è automatico. Il professionista potrà chiedere l’iscrizione agli elenchi speciali se rientra nei requisiti temporali e formativi. La carenza di tirocinio potrà essere valutata attraverso l’esperienza lavorativa documentata. Dopo l’iscrizione, dovrà comunque sostenere l’esame di abilitazione entro sei anni.
Caso diverso: un fisioterapista laureato che ha frequentato un corso triennale di osteopatia con 1.600 ore teoriche e 1.000 ore di tirocinio. Il percorso appare più lineare: il candidato rientra nel canale dei professionisti sanitari già laureati, potrà far valere parte dei CFU già acquisiti e affrontare il percorso verso l’equipollenza con minori integrazioni.
Le criticità ancora aperte
Il decreto chiude un vuoto normativo rilevante, ma non elimina tutti i nodi irrisolti.
Capacità organizzativa delle università. Gli esami di abilitazione e le misure compensative richiederanno procedure, commissioni, calendari e criteri omogenei tra atenei. Se l’offerta sarà insufficiente rispetto alla platea dei candidati, il termine dei sei anni potrebbe diventare critico.
Valutazione dell’esperienza professionale. Il decreto richiede documenti, ma la qualità dell’attività svolta non sempre emerge da fatture e contratti. Una fattura prova che una prestazione è stata resa: non prova, da sola, che il contenuto professionale fosse adeguato allo standard sanitario richiesto.
Comunicazione al pubblico. Il termine “osteopata” è stato usato in questi anni in modo molto ampio, senza distinzione tra professionisti sanitari, diplomati privati, laureati in altre discipline e operatori del benessere. Il nuovo sistema dovrà evitare che la fase transitoria produca ulteriore confusione nel mercato e tra i pazienti.
Rapporto con le altre professioni sanitarie. Il D.P.R. n. 131/2021 delimita l’attività dell’osteopata ai trattamenti di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie. Il confine con diagnosi, terapia e riabilitazione dovrà essere gestito con rigore normativo e deontologico – non con slogan promozionali.
La nuova normalità della professione
La fase pionieristica dell’osteopatia italiana si chiude qui. Per anni il settore ha vissuto in una zona intermedia: riconoscimento sociale crescente, domanda dei pazienti in aumento, scuole private proliferanti, associazioni professionali attive, ma senza un pieno aggancio universitario e ordinistico.
Ora il sistema cambia struttura. L’osteopata diventa, a regime, un professionista sanitario formato in università, abilitato dopo esame e iscritto all’albo. Chi è già nel settore ha una strada concreta per non disperdere il percorso fatto, ma dovrà dimostrarlo con documenti, integrazioni e – alla fine – un esame.
La differenza è tutta qui: il decreto non premia automaticamente il passato. Lo misura. E non lascia il futuro alla libera autoregolazione del mercato, ma lo porta dentro una cornice pubblica, universitaria e ordinistica.




