Con il modello 730/2026 il prospetto dei familiari a carico cambia struttura in modo sostanziale: il vecchio codice A sparisce e al suo posto entrano due nuovi identificativi, G per gli ascendenti e P per gli altri familiari. La riforma nasce dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha riscritto la lettera d) dell’articolo 12 del TUIR restringendo le detrazioni IRPEF ai soli ascendenti conviventi: genitori e nonni che vivono sotto lo stesso tetto del contribuente. Fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore escono definitivamente dal perimetro della detrazione, pur dovendo essere ancora indicati in dichiarazione – con codice P – per non perdere altri benefici fiscali collegati. L’Agenzia delle Entrate ha poi pubblicato il 28 maggio 2026 una rettifica alle istruzioni, eliminando dalla casella G il requisito della convivenza (che sposta il suo peso sulla colonna 7, da compilare solo per gli ascendenti effettivamente conviventi) e chiarendo definitivamente il trattamento degli ascendenti non conviventi. Per i professionisti e i CAF, la novità operativa più importante è questa: prima di compilare il prospetto, occorre sempre separare la domanda “il familiare è a carico?” dalla domanda “genera anche la detrazione dell’art. 12?”. Sono due questioni distinte, con risposte che dipendono – per gli ascendenti – dall’esistenza o meno della convivenza anagrafica.
Il quadro normativo: cosa ha cambiato la Legge di Bilancio 2025
Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 12 del TUIR, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La norma governa le detrazioni IRPEF per i familiari a carico e, fino all’anno scorso, era strutturata in modo da includere una platea relativamente ampia di soggetti oltre a coniuge e figli.
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025 – ha cambiato le cose in modo netto. L’articolo 1, comma 11, lettera a), numero 2 ha modificato la lettera d) del primo comma dell’articolo 12 TUIR. Il testo previgente riconosceva la detrazione per i familiari indicati dall’articolo 433 del codice civile – un perimetro che comprendeva genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, nonni, bisnonni – purché conviventi con il contribuente oppure percettori di assegni alimentari stabiliti fuori da ogni procedimento giudiziario.
Il punto è chiaro, e anche piuttosto severo: dal 2025 la detrazione spetta solo per gli ascendenti conviventi. Niente più detrazioni per fratelli, sorelle, suoceri, generi. Niente, soprattutto, per i genitori che vivono altrove – anche se interamente mantenuti dal figlio. La convivenza non è più un elemento accessorio. È il presupposto necessario.
Nota operativa: La stessa Legge 207/2024 ha eliminato anche la detrazione per i figli di età pari o superiore a 30 anni non disabili (art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR). Si tratta della prima campagna dichiarativa in cui entrambe le modifiche producono effetti concreti nel modello 730/2026.
Il vecchio codice A non reggeva più
Fino al modello 730 precedente, tutti gli “altri familiari” a carico confluivano in un’unica casella identificata dalla lettera A. Era un contenitore unico – comodo, ma forse troppo generico – che raccoglieva situazioni fiscalmente molto diverse. Con la riforma dell’articolo 12 TUIR, quella convenzione non reggeva più. Dentro la stessa lettera A finivano soggetti con effetti fiscali diametralmente opposti: ascendenti con diritto alla detrazione (se conviventi), ascendenti senza detrazione (se non conviventi), fratelli e sorelle per i quali la detrazione era stata soppressa.
Le istruzioni aggiornate dei modelli 730/2026 e Redditi PF 2026 hanno quindi introdotto due nuovi codici. La lettera G è riservata agli ascendenti: genitori, nonni, bisnonni, vale a dire i soggetti in linea retta ascendente rispetto al contribuente. La lettera P identifica invece gli altri familiari fiscalmente a carico diversi dagli ascendenti, dal coniuge non legalmente separato e dai figli.
La distinzione ha una logica precisa. G e P non descrivono lo stesso tipo di trattamento fiscale. La lettera G aggancia un familiare alla categoria degli ascendenti, che – almeno in linea di principio – possono ancora generare la detrazione dell’articolo 12. La lettera P, invece, identifica una categoria per la quale quella detrazione non esiste più, pur potendo il familiare mantenere rilevanza in prospetto per altre finalità.
Il problema del codice G e la rettifica del 28 maggio 2026
Le prime istruzioni pubblicate per il 730/2026 avevano lasciato aperto un problema concreto. La lettera G, nella descrizione originaria, sembrava riferita solo agli ascendenti conviventi. La lettera P era costruita per i familiari diversi dagli ascendenti. Risultato: l’ascendente non convivente – quello che, per capirci, vive in un’altra città pur essendo mantenuto dal figlio – restava in una zona grigia. Non era pienamente G, almeno leggendo alla lettera. Non era P, perché la P escludeva appunto gli ascendenti.
Non si trattava di un refuso marginale. In piena campagna dichiarativa, con migliaia di modelli da compilare tra CAF, studi professionali e contribuenti autonomi, un’ambiguità del genere produceva – inevitabilmente – risposte diverse e risultati difformi.
Il 28 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una correzione alle istruzioni del modello 730. L’aggiornamento ha toccato due punti precisi del testo.
Il primo intervento ha riguardato la descrizione della casella G: la parola “conviventi” è stata rimossa. Da quel momento in poi risulta inequivocabile che il codice G si applica a tutti gli ascendenti fiscalmente a carico, indipendentemente dalla convivenza. Chi ha un genitore a carico che vive altrove lo indica comunque con G – non esiste altra casella adatta.
Il secondo intervento ha riguardato la colonna 7, quella della percentuale di detrazione. Le istruzioni aggiornate precisano che per gli ascendenti non conviventi – anche nel caso in cui percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria – la colonna 7 non va compilata. La detrazione non spetta, il campo va lasciato vuoto.
In sostanza, il codice G svolge una funzione dichiarativa: dice chi è il familiare e a quale categoria appartiene. La colonna 7, invece, esprime il diritto alla detrazione. Sono due livelli distinti, e la rettifica chiarisce che il primo non implica automaticamente il secondo.
La colonna 7: quando si compila e quando no
La colonna 7 è il campo in cui si indica la percentuale di detrazione spettante. In linea ordinaria, il contribuente che ha diritto alla detrazione per intero scrive 100. Quando la detrazione si ripartisce – per esempio tra due figli che condividono lo stesso nucleo familiare con un genitore anziano – ciascuno indica la propria quota: 50 e 50 nel caso più semplice, o una percentuale diversa concordata.
Per gli ascendenti indicati con G, la logica è questa: la colonna 7 si compila solo se l’ascendente convive con il contribuente. Un genitore a carico che dorme sotto lo stesso tetto – con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili – genera il diritto alla detrazione e la colonna 7 va compilata. Per un nonno che rispetta le stesse condizioni e vive nella stessa abitazione, la regola è identica.
Se invece l’ascendente non convive, la colonna 7 resta vuota. Non importa se il contribuente provvede all’intero sostentamento del familiare. Non importa se corrisponde una somma mensile per aiutarlo. Non importa nemmeno se il familiare non ha altri redditi oltre a una piccola pensione. Dal 2025, senza convivenza, la detrazione non esiste. E quando la detrazione non spetta, la colonna 7 non si tocca.
Per i familiari indicati con P – fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e simili – la colonna 7 nella generalità dei casi rimane vuota. La detrazione dell’articolo 12 TUIR non spetta più per questi soggetti, a prescindere dalla convivenza. La loro presenza nel prospetto serve per altre finalità, di cui si dirà più avanti.
La detrazione: importo e formula di calcolo
L’importo di riferimento è fissato dall’articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR: 750 euro per ciascun ascendente convivente. Non è però un importo fisso. La norma dispone che la detrazione si applica in misura proporzionale al reddito complessivo del contribuente, secondo la formula:
750 × (80.000 – reddito complessivo) / 80.000
Al crescere del reddito, la detrazione si riduce progressivamente. Si azzera al superamento di 80.000 euro. Va poi eventualmente ripartita pro quota tra più aventi diritto – tipicamente quando due fratelli dichiarano entrambi lo stesso genitore a carico.
Esempio di calcolo. Supponiamo un contribuente con reddito complessivo di 32.000 euro. La detrazione effettiva sarà: 750 × (80.000 – 32.000) / 80.000 = 750 × 0,6 = 450 euro. Se il genitore convive con due figli adulti nella stessa abitazione e entrambi dichiarano il 50% in colonna 7, a ciascuno spetteranno circa 225 euro.
È importante ricordare che il limite reddituale del familiare – 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili – è il presupposto di ingresso nella condizione di “fiscalmente a carico”. Superato quel limite, il familiare non è più a carico e non può essere indicato nel prospetto ai fini della detrazione, qualunque sia il codice.
Quattro casi pratici
Per rendere più chiara la meccanica, vale la pena esaminare alcuni casi operativi.
Caso 1 – Genitore convivente, detrazione piena
Elena, impiegata con reddito complessivo di 26.000 euro, vive con la madre 74enne. La madre percepisce una piccola pensione di 2.500 euro annui. Condizione di “a carico” rispettata. La madre va indicata con codice G; la colonna 7 va compilata con 100. Detrazione effettiva: 750 × (80.000 – 26.000) / 80.000 = circa 506 euro.
Caso 2 – Genitore non convivente, codice G senza detrazione
Il padre di Elena, 78 anni, vive da solo in un’altra provincia. Elena gli invia regolarmente 250 euro al mese. Il padre non ha redditi apprezzabili. Elena lo indica nel prospetto con codice G – è un ascendente fiscalmente a carico. La colonna 7 però non va compilata: manca la convivenza, e senza quella, l’art. 12 non riconosce la detrazione.
Caso 3 – Fratello convivente, codice P, nessuna detrazione
Il fratello di Elena, 32 anni, disoccupato, vive nella stessa abitazione. Reddito pari a zero. Elena lo include nel prospetto con codice P. La colonna 7 resta vuota. Il fratello non è un ascendente: la detrazione dell’art. 12 non spetta più per questa categoria, convivenza o meno.
Caso 4 – Suocero convivente, codice P, impatto limitato
Il suocero di Elena convive con lei e il marito. Non supera la soglia reddituale. Il codice corretto è P: il suocero non è ascendente di Elena (lo è del marito). La convivenza può rilevare per alcune agevolazioni collegate ad altre spese – spese mediche, ad esempio – ma non genera la detrazione dell’articolo 12.
Tabella operativa: codici, convivenza e colonna 7
| Familiare | Codice | Convivenza rilevante | Colonna 7 | Detrazione art. 12 TUIR |
|---|---|---|---|---|
| Genitore a carico convivente | G | Sì | Compilare | Sì |
| Nonno a carico convivente | G | Sì | Compilare | Sì |
| Genitore a carico non convivente | G | No | Non compilare | No |
| Nonno a carico non convivente | G | No | Non compilare | No |
| Fratello o sorella a carico | P | – | Non compilare | No – soppressa |
| Suocero / suocera a carico | P | – | Non compilare | No – soppressa |
| Genero o nuora a carico | P | – | Non compilare | No – soppressa |
| Figlio 21-29 anni non disabile | F / F1 | – | Compilare | Sì (sotto i 30 anni) |
| Figlio under 21 | F / F1 | – | Non compilare | No – AUU |
| Coniuge non legalmente separato | C | – | Compilare | Sì, max 800 euro |
Perché il codice P va comunque compilato
La soppressione della detrazione ex articolo 12 per fratelli, sorelle, suoceri e affini non significa che questi soggetti vadano ignorati nel prospetto. La loro indicazione con il codice P mantiene una funzione pratica, anche se non consente di abbattere l’imposta attraverso la detrazione per carichi di famiglia.
Alcune agevolazioni fiscali – si pensi alle spese sanitarie, alle spese per attività sportive dei minori, alle spese scolastiche o a certi bonus – richiamano espressamente la qualifica di familiare a carico. Per poterle indicare correttamente in dichiarazione, è necessario che il familiare risulti nel prospetto. Questo vale anche quando la detrazione dell’articolo 12 non spetta.
Nella prassi, si consideri il caso di un contribuente che sostiene spese mediche per il fratello convivente – visite specialistiche, farmaci, esami diagnostici. Se il fratello non è indicato nel prospetto con codice P, quelle spese non possono essere attribuite al dichiarante. La presenza nel modello, quindi, serve a collegare correttamente le spese al familiare che ne ha beneficiato. In questo contesto rileva anche il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (Correttivo IRPEF-IRES), che ha riscritto il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR, chiarendo che le norme che richiamano la qualifica di “familiare a carico” continuano ad applicarsi anche per soggetti non più tecnicamente a carico ai fini IRPEF.
È opportuno valutare caso per caso, perché non tutte le agevolazioni richiamano il vincolo di carico nello stesso modo. Ma la regola generale è che escludere un familiare dal prospetto – solo perché non genera la detrazione principale – può chiudere la porta ad altri benefici.
Tre domande da fare sempre
La nuova disciplina richiede una verifica più attenta rispetto a quella degli anni scorsi. Il professionista, il responsabile di CAF o il sostituto d’imposta non può limitarsi a chiedere al contribuente chi sia “a carico”. Occorre separare due domande distinte: il familiare è fiscalmente a carico? E, se lo è, genera anche la detrazione dell’articolo 12?
Almeno tre aspetti meritano un’analisi precisa.
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Il reddito complessivo del familiare, da confrontare con la soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (oppure 4.000 euro per i figli under 24). Questa verifica va effettuata sull’intero anno: anche un superamento parziale della soglia comporta la perdita della qualifica per tutto il periodo d’imposta.
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La convivenza anagrafica: per i genitori e i nonni, una residenza in un Comune diverso esclude la detrazione, anche se il contribuente sostiene economicamente il familiare. La domanda “Convive con lei?” non è una formalità – dal 2025 è una domanda fiscalmente decisiva.
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Gli assegni alimentari extra-giudiziali: fino al 2024 potevano giustificare la detrazione in alternativa alla convivenza. Dal 2025 non svolgono più quella funzione per gli ascendenti. Un genitore che percepisce un assegno alimentare volontario ma non convive con il figlio non genera la detrazione.
Attenzione alla dichiarazione precompilata e al conguaglio
Un punto di attenzione specifico riguarda la dichiarazione precompilata. I dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate non sempre riflettono la situazione attuale. Se nel prospetto compare un ascendente non convivente con una percentuale già indicata in colonna 7, il controllo è indispensabile. Una detrazione non spettante rilevata in fase di liquidazione automatizzata può tradursi in una comunicazione di irregolarità e nell’obbligo di restituzione delle somme.
Per i sostituti d’imposta la questione ha anche un riflesso in busta paga. Le detrazioni per familiari a carico vengono spesso richieste durante l’anno, con effetto diretto sul calcolo delle ritenute mensili – che vanno riproporzionate in base ai mesi di effettivo godimento. Un genitore non convivente indicato come “a carico” ha potuto generare detrazioni mensili nel corso del 2025. Nel 730/2026, quegli importi vengono ricalcolati: se la detrazione non spettava, il delta emerge in sede di conguaglio a luglio/agosto, con potenziale richiesta di rimborso al netto già trattenuto in busta.




