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Quadro RR 2026, contributi tra CPB e reddito effettivo

29 Maggio, 2026

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La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026, con un focus specifico sull’impatto del concordato preventivo biennale sulla base imponibile contributiva. Per artigiani e commercianti il nodo principale è distinguere tra reddito effettivo, reddito concordato e reddito misto, un passaggio tutt’altro che automatico quando entrano in gioco partecipazioni in S.r.l. o redditi da imposta sostitutiva. I professionisti della Gestione separata devono fare attenzione all’esclusione dei forfettari dal CPB a partire dal 2025, per effetto del D.Lgs. n. 81/2025. I lavoratori sportivi dilettantistici seguono una logica propria, con franchigia di 5.000 euro e riduzione al 50% della base IVS fino al 2027. Sul fronte versamenti, la proroga al 20 luglio 2026 riguarda i soggetti ISA, i forfettari e i regimi di vantaggio; l’ulteriore slittamento al 20 agosto comporta una maggiorazione dello 0,80%. In F24 la compensazione deve essere esposta con righi separati per debito e credito, senza mai indicare solo il differenziale.

Quadro RR 2026: chi deve compilarlo

Il Quadro RR resta il punto di raccordo tra dichiarazione dei redditi e contribuzione previdenziale INPS. La sezione I riguarda artigiani e commercianti, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale. La sezione II interessa i professionisti iscritti alla Gestione separata. La sezione III è riservata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico.

La novità più delicata non sta nella struttura del quadro. Sta nella scelta della base contributiva. L’INPS chiede di distinguere con precisione tra reddito effettivo, reddito concordato e reddito misto. Basta poco, nella prassi, per compilare il rigo corretto ma con la logica sbagliata.

Artigiani e commercianti: il reddito va ricostruito con cautela

Per artigiani e commercianti la base imponibile parte dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2025. Vanno considerate le perdite pregresse scomputabili secondo le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), che ha riformato le modalità di riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata. Il dato confluisce nella sezione I del Quadro RR.

Per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, l’imponibile non si limita all’eventuale reddito d’impresa dichiarato direttamente. Rileva anche la quota del reddito d’impresa della società, proporzionata alla partecipazione agli utili. Se la società è trasparente, conta la quota di reddito attribuita al socio.

Gli utili da partecipazione in società di capitali senza prestazione lavorativa non entrano nella base contributiva. Lo aveva già chiarito l’INPS, richiamando la posizione del Ministero del Lavoro. Non basta essere soci: occorre verificare il ruolo effettivo nella società.

Un esempio aiuta. Un socio commerciante che lavora stabilmente nella S.r.l. deve considerare la quota di reddito d’impresa imputabile alla partecipazione. Un investitore che detiene quote ma non presta attività lavorativa non trasforma automaticamente il dividendo in imponibile IVS. La differenza è sottile, ma pesa.

CPB e reddito effettivo: il doppio binario contributivo

Con il concordato preventivo biennale il reddito concordato assume rilevanza anche ai fini contributivi. Questo è il principio di base fissato dal D.Lgs. n. 13/2024. Il reddito effettivo, maggiore o minore, di regola non modifica imposte e contributi obbligatori.

La norma, però, lascia una facoltà. Se il reddito effettivo supera quello concordato, il contribuente può versare i contributi sul reddito effettivo. L’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 consente questa scelta, ma non è una scelta neutra: una volta esercitata, l’opzione vincola l’intero imponibile previdenziale. Non è possibile applicare il reddito effettivo solo parzialmente. Se il contribuente versa meno del dovuto, l’INPS può recuperare coattivamente la contribuzione mancante.

Nel Quadro RR l’opzione passa da campi specifici. Per artigiani e commercianti, il rigo RR2 prevede la colonna 3B per il reddito d’impresa con adesione al CPB, la colonna 3C per il reddito misto e la colonna 3D per l’opzione sul reddito effettivo. In presenza di partecipazioni in S.r.l. aderenti al CPB può assumere rilievo anche RR1, colonna 4.

La parte di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva per i soggetti ISA non sparisce dalla base contributiva. Va considerata nel reddito concordato o misto, secondo il caso. È un dettaglio tecnico, ma nella compilazione può cambiare il risultato.

Gestione separata: professionisti e forfettari fuori dal CPB

La sezione II del Quadro RR riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata. Restano fuori i professionisti obbligati al contributo soggettivo presso una Cassa autonoma. Chi è iscritto a un Albo ma non versa il contributo soggettivo alla propria Cassa, o lo versa solo parzialmente, può ricadere nella Gestione separata.

Per i professionisti ordinari l’imponibile è dato dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF. Entrano i redditi del quadro RE, quelli da partecipazione nel quadro RH e quelli del quadro LM, quando il contribuente adotta un regime agevolato.

Il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025, ha abrogato il Capo III del D.Lgs. n. 13/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025. Ne consegue che il CPB non è più applicabile ai contribuenti in regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2025. Per loro, la contribuzione 2025 si calcola sul reddito effettivo indicato nel quadro fiscale. Non sul concordato. Questo passaggio va tenuto distinto dal CPB applicabile ai contribuenti ISA, che rimane vigente per il biennio 2025-2026.

Se un professionista ISA aderente al CPB sceglie il reddito concordato, nell’esempio richiamato dalla prassi assume rilievo il rigo CP9, colonna 3, oltre alla quota di reddito concordato soggetta a imposta sostitutiva. Se invece si opta per il reddito effettivo, si guarda al rigo CP10, colonna 3, in luogo dei righi RE ordinari.

Le aliquote applicabili restano differenziate. Per il saldo 2025 la Gestione separata prevede il 24% per soggetti coperti da altra previdenza obbligatoria o pensionati. Sale al 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale. Per i magistrati onorari l’aliquota è il 25,72%.

Sport dilettantistico: non si parte dal reddito ma dai compensi

Per il lavoro sportivo dilettantistico il criterio cambia. La base di partenza non è il reddito fiscale, ma il compenso percepito nel 2025. La sezione III del Quadro RR segue quindi una logica propria.

La franchigia annua è pari a 5.000 euro. Solo la parte eccedente entra nel perimetro contributivo. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica IVS si applica sul 50% dell’imponibile contributivo. Le contribuzioni minori – per maternità, malattia, degenza ospedaliera e ISCRO – si calcolano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

Un esempio pratico. Un istruttore sportivo dilettantistico con compensi annui pari a 25.000 euro presenta una parte eccedente la franchigia di 20.000 euro. La base IVS, fino al 2027, si riduce a 10.000 euro. Le aliquote per le contribuzioni minori restano calcolate su 20.000 euro.

Quando il contribuente svolge anche altre attività professionali, le basi imponibili vanno rigorosamente separate. Il reddito da attività non sportiva resta nella sezione II. I compensi sportivi vanno nella sezione III. Con codici Ateco contigui o attività miste, la distinzione è meno banale di quanto appaia.

Versamenti, rateazione e proroga ISA

I contributi sul reddito eccedente il minimale, per artigiani e commercianti, e quelli dovuti dagli iscritti alla Gestione separata seguono le scadenze delle imposte sui redditi. La circolare INPS richiama il 30 giugno 2026 per saldo 2025 e primo acconto 2026, con possibilità di differimento al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i contribuenti ISA, i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio – nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti con i requisiti richiesti – l’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 sposta invece il versamento al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Dal 21 luglio al 20 agosto 2026 si applica la maggiorazione dello 0,80%. Questo regime va tenuto separato dalla regola ordinaria del 30 luglio con lo 0,40%.

Adempimento Scadenza ordinaria Regola speciale o nota
Saldo contributi 2025 e primo acconto 2026 30 giugno 2026 Differimento al 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%
Soggetti ISA, forfettari, regimi di vantaggio e partecipanti a soggetti trasparenti con requisiti ISA 20 luglio 2026 (proroga D.L. 89/2026) Dal 21 luglio al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%
Secondo acconto contributi 2026 30 novembre 2026 Scadenza ordinaria collegata agli acconti delle imposte sui redditi
Rateazione saldo 2025 e primo acconto 2026 Prima rata alla scadenza scelta Pagamento da completare entro il 16 dicembre 2026

La rateazione non ha lo stesso perimetro per tutti. Artigiani e commercianti possono rateizzare solo i contributi sulla quota eccedente il minimale, per saldo 2025 e primo acconto 2026. I contributi sul minimale restano fuori, anche se risultano ancora a debito nel Quadro RR.

Per professionisti e lavoratori sportivi autonomi, invece, la rateazione può riguardare sia il saldo 2025 sia il primo acconto 2026. Le rate successive alla prima seguono il calendario del modello Redditi PF. L’art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024 ha uniformato al giorno 16 le scadenze rateali mensili.

F24 e compensazioni: l’errore più facile è quello invisibile

Gli interessi da maggiorazione o rateazione non vanno confusi con i contributi. Devono essere esposti separatamente nel modello F24. Per artigiani e commercianti si usano le causali API o CPI, collegate alla codeline del contributo. Per la Gestione separata si usa DPPI.

Per il pagamento dei contributi, le causali restano AP, APR, CP, CPR per artigiani e commercianti. Per la Gestione separata si utilizzano P10, P10R, PXX e PXXR, secondo aliquota e rateazione.

La compensazione richiede un controllo autonomo. L’INPS ribadisce che non è ammessa la compensazione verticale interna indicando in F24 solo il differenziale. In presenza di debito e credito occorrono righi separati. Diversamente, il rischio è l’invio di comunicazioni per compensazione indebita.

Per artigiani e commercianti, il credito del Quadro RR può essere compensato indicando il periodo di riferimento corretto. Le eccedenze più risalenti non vanno trascinate meccanicamente in dichiarazione. Per i professionisti della Gestione separata vale lo stesso principio: la compensazione passa dal modello F24, anche a saldo zero, mentre il rimborso richiede domanda telematica.

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