Le spedizioni di modico valore entrano in una fase nuova. Dal 1° luglio 2026 viene meno la franchigia doganale per i pacchi sotto € 150 provenienti da Paesi terzi. Al suo posto, fino al 1° luglio 2028, arriva un dazio specifico di € 3 per articolo, con effetti pratici su marketplace, operatori postali, corrieri, dichiaranti e consumatori finali. Il punto delicato è un altro: il nuovo prelievo non sostituisce l’IVA. Si aggiunge al sistema doganale e, come diritto doganale, entra anche nel ragionamento IVA all’importazione.
Spedizioni di modico valore: cosa cambia davvero
La novità nasce dal Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, approvato l’11 febbraio 2026. Il provvedimento interviene sul Regolamento (CE) n. 1186/2009 e cancella la franchigia dai dazi all’importazione per i beni di valore intrinseco non superiore a € 150.
Finora quella soglia rappresentava una linea di confine molto concreta. Sotto € 150, salvo altre regole specifiche, il pacco entrava senza dazio. L’IVA, invece, seguiva già un percorso diverso dopo la riforma e-commerce del 2021.
Dal 1° luglio 2026 quel confine doganale viene superato. Non perché venga meno la soglia di € 150 in senso assoluto, ma perché non funziona più come esenzione dal dazio. Durante la fase transitoria, la risposta scelta dall’Unione è un importo fisso: € 3 per articolo.
Non è un dettaglio marginale. Per beni di basso prezzo, anche pochi euro cambiano il margine.
La fase transitoria fino al 1° luglio 2028
Il regime temporaneo dura, in linea generale, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. In questo periodo, sulle spedizioni vendute a distanza e con valore intrinseco complessivo non superiore a € 150 si applica il dazio specifico di € 3 per articolo.
La scelta non è casuale. L’Unione europea deve gestire un volume enorme di pacchi e-commerce. Nel frattempo, non è ancora operativo il nuovo EU Customs Data Hub, cioè l’infrastruttura informatica destinata a trattare i dati doganali in modo più centralizzato.
Per questo la misura ha un taglio pratico. Semplifica il calcolo, almeno in questa fase. Ma non elimina il problema per gli operatori. Anzi, lo sposta sulla qualità dei dati dichiarativi.
Dal 1° luglio 2028, salvo proroghe o interventi successivi, l’obiettivo è applicare alle merci e-commerce il dazio ordinario previsto dalla tariffa doganale comune. Qui sta il salto vero. Il dazio fisso da € 3 è una soluzione ponte, non il punto di arrivo.
IOSS, regime speciale e IVA ordinaria
Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rapporto tra nuovo dazio e IVA. L’avviso delle Dogane chiarisce che la misura opera a prescindere dal regime di riscossione IVA utilizzato.
Quindi il tema riguarda:
- operazioni gestite tramite IOSS;
- importazioni con regime speciale;
- casi trattati con IVA ordinaria all’importazione.
Questo aspetto va letto con attenzione. Il fatto che un venditore utilizzi IOSS non neutralizza il dazio. IOSS semplifica la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati. Non è una franchigia doganale.
Nella prassi, l’errore più probabile sarà proprio questo: considerare il pacco “già sistemato” perché l’IVA è stata gestita tramite piattaforma o sportello unico. Dal 1° luglio 2026 non basta più.
Il nuovo dazio viene qualificato come diritto doganale, con tipo tributo A00. Per questa ragione è anche rilevante ai fini IVA. Detto in modo molto pratico: l’importo doganale entra nel costo fiscale dell’importazione e può incidere sulla base di calcolo dell’imposta.
Tracciati H1, H6 e H7: la dichiarazione non salva dal dazio
Le Dogane precisano che la nuova misura si applica anche senza guardare al tracciato dichiarativo utilizzato. Non conta, quindi, che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.
Il tracciato H7, nato per le spedizioni di basso valore, resta al centro degli adeguamenti. Ma non potrà più essere letto come “canale della franchigia”. La franchigia, infatti, viene meno.
Anche H1 e H6 dovranno dialogare con il nuovo assetto. Qui il tema non è solo tecnico. Gli operatori dovranno verificare sistemi, anagrafiche merceologiche, garanzie e procedure di contabilizzazione.
In altre parole: il problema non si risolve con un aggiornamento di nomenclatura.
Codici C07, F48, F49 e nuovo F53
Sul piano dichiarativo, il cambiamento più visibile riguarda il codice C07. Questo codice è oggi utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore.
Se la franchigia viene soppressa, C07 perde la propria funzione. Per questo le Dogane preannunciano la sua eliminazione negli adeguamenti dichiarativi.
Restano invece utilizzabili, secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 e F49. Il primo riguarda IOSS. Il secondo riguarda il regime speciale.
La novità ulteriore è il codice F53, destinato alle operazioni della stessa specie assoggettate a IVA ordinaria. È un passaggio tecnico, ma essenziale per chi trasmette dichiarazioni doganali in modo massivo.
Una codifica errata può generare blocchi, scarti o liquidazioni non coerenti. E su volumi e-commerce elevati, anche un’anomalia piccola diventa subito una criticità operativa.
Garanzie DPO e contabilizzazione del dazio
L’avviso richiama anche gli operatori titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO. Per questi soggetti, l’introduzione del nuovo dazio può imporre un adeguamento della garanzia.
Il motivo è semplice. Se aumentano i diritti doganali da contabilizzare, può crescere anche l’esposizione coperta dalla garanzia. Gli operatori dovranno quindi rivedere i propri plafond e i flussi di pagamento.
Chi non possiede un’autorizzazione DPO potrebbe doverla richiedere, se il modello operativo lo rende necessario. Non sempre sarà indispensabile. Dipenderà dai volumi, dai canali dichiarativi e dal ruolo svolto nella catena logistica.
Va poi definita la modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico. Questo punto è meno appariscente, ma molto concreto. Senza un corretto raccordo tra dichiarazione doganale, contabilità e riversamenti, il rischio di quadrature mancate è alto.
Product identifiers dal 1° novembre 2026
Un altro fronte riguarda gli identificativi di prodotto, i cosiddetti Product Identifiers. La loro obbligatorietà effettiva è prevista dal 1° novembre 2026.
Questi identificativi servono a rendere più leggibile la merce. Non solo per il valore o per la classificazione tariffaria, ma anche per la tracciabilità del prodotto.
La logica è chiara. Se il commercio elettronico importa milioni di articoli con descrizioni generiche, il controllo doganale diventa fragile. “Accessorio”, “prodotto elettronico” o “capo di abbigliamento” non bastano più.
La nuova stagione richiede dati più granulari. Modello, lotto, identificativo del venditore o del produttore, ove richiesto. Non è una formalità. È il presupposto per analisi del rischio più credibili.
Esempi pratici sul nuovo dazio
Si consideri un pacco proveniente da un Paese extra UE, venduto online a un consumatore italiano. Il valore intrinseco è pari a € 42. Nel pacco sono presenti due articoli distinti: una custodia per smartphone e un caricatore.
Dal 1° luglio 2026, in presenza dei presupposti, il dazio potrà essere pari a € 6. Non perché il valore superi € 150, ma perché gli articoli sono due.
Altro caso. Un marketplace vende tre prodotti identici, con la stessa classificazione e descrizione, inseriti in un’unica spedizione da € 24. Se dichiarati correttamente come unico item secondo le regole applicabili, il dazio può non coincidere con una moltiplicazione meccanica per ogni pezzo fisico. Se invece vengono dichiarati su righe separate, il costo può cambiare.
Qui serve cautela. La parola “articolo” non va gestita con superficialità. Nella pratica doganale conta anche come il bene viene rappresentato in dichiarazione.
Terzo esempio. Una piattaforma extra UE utilizza IOSS e incassa l’IVA dal consumatore al momento della vendita. Il pacco vale € 60. La gestione IOSS non elimina il nuovo dazio. Dal 1° luglio 2026 il flusso IVA e il flusso doganale devono essere entrambi presidiati.
Il nodo economico per marketplace e consumatori
Il dazio da € 3 può sembrare modesto. Non lo è sempre. Su un bene da € 5 o € 8, il peso percentuale diventa evidente, anche senza fare calcoli sofisticati.
Questo può incidere sui prezzi finali. Può anche spingere alcuni venditori a rivedere le politiche di raggruppamento delle spedizioni, i magazzini UE e le strategie di fulfilment.
Per i marketplace, il tema è doppio. Da un lato c’è la compliance doganale. Dall’altro c’è la comunicazione al cliente. Un consumatore che acquista un prodotto economico online non sempre comprende perché un importo fisso possa incidere così tanto.
Nella prassi, la trasparenza del prezzo finale diventerà un fattore competitivo. Chi espone costi e oneri in modo chiaro riduce contestazioni e abbandoni.
Attenzione al contributo nazionale da € 2
La riforma europea non va confusa con il contributo amministrativo nazionale da € 2 sulle spedizioni di modico valore, oggetto di precedenti interventi italiani.
Sono due piani diversi. Il contributo nazionale ha una logica amministrativa. Il nuovo importo da € 3 è invece un diritto doganale europeo.
La distinzione conta anche ai fini IVA. Le Dogane chiariscono che il dazio da € 3 è tipo tributo A00 ed è soggetto a IVA. Applicare per analogia regole pensate per altri contributi sarebbe un errore.
Qui il punto cieco è evidente: importi simili, stessa area operativa, natura giuridica diversa. Basta poco per sbagliare.




