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Passaporto digitale tessile, regole UE contro l’invenduto

14 Maggio, 2026

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Il settore tessile entra in una fase nuova: non basterà più produrre, vendere e gestire le rimanenze con logiche solo commerciali. Il regolamento europeo ESPR impone una filiera più tracciabile, prepara l’arrivo del passaporto digitale dei prodotti e vieta, per le imprese più grandi, la distruzione degli invenduti tessili e delle calzature. La novità non riguarda soltanto i grandi marchi. Anche distributori, importatori, piattaforme e fornitori dovranno mettere ordine nei dati di prodotto, nei flussi di reso e nella documentazione ambientale.

La spinta arriva dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto come ESPR, cioè Ecodesign for Sustainable Products Regulation. La disciplina ha superato il vecchio perimetro dell’ecodesign legato soprattutto ai prodotti connessi all’energia. Ora il baricentro si sposta su quasi tutti i beni fisici immessi nel mercato dell’Unione, con alcune esclusioni espressamente previste, come alimenti, mangimi e medicinali.

Per il tessile il cambio di passo è concreto. La Commissione europea ha adottato nel 2026 due atti attuativi sugli invenduti: il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, dedicato al formato standard delle comunicazioni, e il Regolamento delegato (UE) 2026/296, che disciplina le deroghe al divieto di distruzione. In pratica, viene costruito un sistema in cui le imprese devono sapere cosa hanno scartato, perché lo hanno fatto, dove è finito quel prodotto e quali misure intendono adottare per evitare che accada di nuovo.

Il quadro ESPR cambia la logica del prodotto

Il regolamento ESPR non introduce un singolo adempimento isolato. Disegna, piuttosto, una cornice. Dentro questa cornice la Commissione potrà fissare requisiti specifici per gruppi di prodotti: durata, riparabilità, contenuto riciclato, presenza di sostanze che ostacolano il riciclo, efficienza nell’uso delle risorse, disponibilità di pezzi di ricambio, informazioni ambientali e tecniche.

Il punto delicato è proprio questo. L’ESPR è un regolamento quadro, quindi non tutte le regole operative scattano nello stesso momento e per tutti i prodotti. Alcuni obblighi sono già definiti, come quelli sugli invenduti. Altri, invece, diventeranno effettivi quando saranno adottati atti delegati per singole categorie di prodotto. È qui che molte imprese rischiano di confondersi.

Il passaporto digitale, ad esempio, non va letto come un semplice QR code da stampare sull’etichetta. È un’infrastruttura informativa. Dovrà contenere dati affidabili, accessibili e coerenti con la normativa di prodotto applicabile. E quei dati, nella prassi, dovranno essere raccolti molto prima dell’ultimo passaggio commerciale.

Passaporto digitale tessile: non è solo un QR code

Il passaporto digitale tessile rappresenta la parte più visibile della nuova disciplina, ma anche quella più fraintesa. Nel linguaggio comune si tende a immaginarlo come una specie di etichetta evoluta. In realtà il Digital Product Passport, o DPP, serve a collegare il prodotto a un insieme strutturato di informazioni.

Le informazioni potranno riguardare l’origine dei materiali, la composizione, le prestazioni ambientali, la durabilità, la riparabilità, le modalità di manutenzione, le possibilità di riuso e riciclo, oltre ai dati necessari per dimostrare la conformità alle regole europee. Non tutto sarà pubblico. Alcuni dati saranno destinati ai consumatori, altri alle autorità, altri ancora agli operatori della catena del valore.

La Commissione dovrà istituire il registro digitale europeo dei passaporti di prodotto, destinato a contenere almeno gli identificativi unici. Il passaporto, però, diventerà obbligatorio per uno specifico prodotto solo quando l’atto delegato relativo a quella categoria lo imporrà. Per il tessile, dunque, la direzione è tracciata, ma l’impresa deve distinguere tra infrastruttura normativa già esistente e obbligo operativo pieno.

Questo non significa attendere. Chi produce o importa abbigliamento dovrebbe già mappare i dati oggi disponibili. Spesso il problema non è tecnico. È organizzativo. Il fornitore conosce la fibra, il terzista conosce il trattamento, il magazzino conosce i resi, l’ufficio compliance conserva le certificazioni, ma nessuno possiede una vista unica. Il DPP obbligherà a costruirla.

Stop alla distruzione degli invenduti tessili

La misura più netta riguarda gli invenduti. Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non potranno distruggere i prodotti di consumo invenduti rientranti nelle categorie tessili e calzaturiere indicate dall’Allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1781. Per le medie imprese l’applicazione è rinviata al 19 luglio 2030. Micro e piccole imprese restano escluse dal divieto specifico.

Nel perimetro rientrano, in termini generali, articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento, alcuni prodotti in pelle e calzature. Si pensi a capi a maglia, capi non a maglia, scarpe, accessori e articoli collegati. La classificazione doganale, tramite codici CN, non sarà un dettaglio da addetti ai lavori. Diventerà uno strumento operativo per capire se un prodotto entra o meno nell’obbligo.

Il legislatore europeo non ha voluto colpire soltanto l’incenerimento o lo smaltimento tradizionale. Il concetto di scarto degli invenduti, nei modelli di comunicazione, abbraccia anche il conferimento come rifiuto verso operazioni di trattamento. Donare un prodotto, invece, è cosa diversa. La donazione non coincide con lo scarto, perché l’intenzione è il riuso del bene.

Qui si vede la logica della disciplina: l’invenduto non deve essere il costo inevitabile del modello commerciale. Deve diventare un indicatore gestionale. Se un’impresa distrugge capi nuovi perché ha prodotto troppo, perché ha sbagliato taglie, perché ha resi ingestibili o perché non riesce a redistribuire lo stock, quel fatto diventa visibile.

Trasparenza annuale su quantità, peso e destino

Accanto al divieto c’è l’obbligo di trasparenza. Le grandi imprese devono pubblicare informazioni sugli invenduti di consumo scartati: numero di unità, peso, categoria merceologica, ragioni dello scarto, destinazione del prodotto e misure adottate o programmate per prevenire nuove distruzioni. Dal 19 luglio 2030 l’obbligo si estenderà alle medie imprese. Micro e piccole imprese sono escluse.

Per le grandi imprese l’obbligo di base decorre dal primo esercizio completo successivo all’entrata in vigore del regolamento ESPR. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo esercizio pienamente successivo è il 2025. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, invece, stabilisce il formato armonizzato, applicabile dal 2 marzo 2027 e riferito ai prodotti scartati negli esercizi finanziari che rientrano nelle regole temporali previste dallo stesso atto.

La distinzione non è accademica. Un conto è l’obbligo sostanziale di trasparenza previsto dall’ESPR. Altro conto è l’utilizzo del modello standard europeo introdotto con il regolamento di esecuzione. Nella gestione interna conviene trattare i due livelli come un unico flusso informativo, così da non dover ricostruire i dati a distanza di mesi.

Misura Decorrenza e soggetti interessati
Divieto di distruzione di tessili e calzature invenduti Grandi imprese dal 19 luglio 2026. Medie imprese dal 19 luglio 2030. Micro e piccole escluse dal divieto specifico.
Obbligo di pubblicazione sugli invenduti scartati Grandi imprese dal primo esercizio completo successivo all’entrata in vigore dell’ESPR. Medie imprese dal 19 luglio 2030.
Formato standard europeo per la disclosure Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 applicabile dal 2 marzo 2027, con regole legate all’esercizio finanziario di riferimento.
Deroghe al divieto di distruzione Regolamento delegato (UE) 2026/296 applicabile dal 19 luglio 2026.
Passaporto digitale di prodotto Previsto dall’ESPR. Obbligo operativo per singoli prodotti quando imposto dagli atti delegati di categoria.

Il formato standard europeo

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 introduce un modello uniforme. L’obiettivo è evitare comunicazioni generiche, non confrontabili, magari piene di dati narrativi ma povere di elementi verificabili. L’impresa dovrà indicare il nome dell’entità giuridica, l’identificativo, il tipo di comunicazione, l’esercizio finanziario, la categoria di prodotto e la descrizione.

Il cuore del modello riguarda gli invenduti scartati: numero di unità, peso complessivo in chilogrammi, eventuale inclusione dell’imballaggio nel peso, ragione dello scarto e destinazione al trattamento dei rifiuti. Le operazioni devono essere ripartite tra preparazione per il riuso, riciclo, altro recupero, smaltimento e quota ignota, se l’informazione non è disponibile.

La pubblicazione potrà avvenire sul sito dell’impresa. In alternativa, quando l’informazione è inserita nel reporting di sostenibilità, l’impresa potrà indicare un collegamento chiaro al documento che la contiene. Non basta, però, nascondere il dato dentro una relazione lunga duecento pagine. La comunicazione deve essere accessibile e riconoscibile.

Un aspetto tecnico merita attenzione: le categorie merceologiche si fondano sui codici della nomenclatura combinata. In molti casi sono sufficienti le prime due cifre del codice CN. Per alcune categorie, invece, il regolamento richiede un dettaglio a quattro cifre. Chi non ha un’anagrafica prodotti coerente con i codici doganali dovrà intervenire.

Le deroghe non sono una scorciatoia

Il divieto di distruzione non è assoluto in senso cieco. Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 ammette casi in cui la distruzione resta possibile. Ma non si tratta di una libertà gestionale. Ogni deroga deve essere giustificata, documentata e verificabile.

Tra i casi ammessi rientrano prodotti pericolosi ai sensi della disciplina sulla sicurezza generale, prodotti non conformi al diritto dell’Unione o nazionale, violazioni di diritti di proprietà intellettuale, contratti di licenza che impediscono la vendita oltre una certa data, impossibilità tecnica di rimuovere loghi o elementi protetti, danni, contaminazioni o deterioramenti tali da rendere il prodotto inaccettabile per il consumatore.

C’è poi il caso della donazione. Se nessuna delle altre deroghe è applicabile, il prodotto può essere distrutto solo dopo essere stato offerto in donazione ad almeno tre enti dell’economia sociale stabiliti nell’Unione, oppure pubblicato su una pagina facilmente accessibile del sito dell’operatore per almeno otto settimane. Se nessuno accetta, allora la distruzione può diventare ammissibile. Non prima.

Si consideri anche il tema dei resi. Un capo rientrato dall’e-commerce non può essere distrutto solo perché gestirlo costa fatica. Serve una procedura di valutazione qualità, con ispezione, selezione e priorità a rimessa in stock, riparazione o ricondizionamento. Il regolamento accetta il criterio della convenienza economica in alcuni casi, ma non come formula vuota. Deve emergere da documenti concreti.

Deroga Prova da conservare
Prodotto pericoloso o non conforme Valutazioni di sicurezza, test report, autodichiarazioni motivate e riferimenti alla norma violata.
Violazione di proprietà intellettuale Decisione giudiziale, esito ADR, notifica del titolare del diritto o indagine interna documentata.
Licenza scaduta o vincolo contrattuale Contratto, licenza o accordo che limita distribuzione o vendita dopo una certa data.
Danno, deterioramento o contaminazione Rapporto ispettivo, test, fotografie, piani standard di rimedio e motivazione della non riparabilità.
Mancata accettazione in donazione Prova dell’offerta agli enti o della pubblicazione sul sito per almeno otto settimane.

Documenti da conservare per cinque anni

La documentazione non è un allegato secondario. Per ogni prodotto invenduto distrutto in base a una deroga, l’operatore economico deve conservare i documenti per cinque anni. Su richiesta dell’autorità competente, deve metterli a disposizione in formato elettronico entro trenta giorni.

La regola è severa perché sposta l’onere sull’impresa. Non sarà sufficiente dire che un capo era danneggiato, fuori standard o inutilizzabile. Bisognerà mostrare come quel giudizio è stato formulato. Chi ha effettuato il controllo? Con quale procedura? Il prodotto poteva essere riparato? Era possibile donarlo? Era possibile recuperarlo in altro modo?

Nella prassi, questo richiede una catena documentale minima: registro dei resi, schede di ispezione, fotografie, esito della selezione, tentativi di donazione, contratto con il gestore rifiuti, dichiarazione sulla deroga applicabile e indicazione del trattamento finale. Per gli stock numerosi, il regolamento ammette anche documentazione collettiva, purché riferita a circostanze omogenee.

L’operatore deve inoltre comunicare al gestore del trattamento rifiuti quale deroga giustifica la distruzione. Anche questa previsione è concreta. Serve a migliorare la separazione dei flussi e a ridurre trattamenti inutili. Ma soprattutto crea una traccia esterna, non più confinata nella contabilità di magazzino.

Esempio pratico: resi e stock fuori collezione

Si immagini una grande impresa che vende abbigliamento online e riceve, a fine stagione, 12.000 capi resi dai clienti. Dopo la prima selezione, 8.500 tornano in vendita. Altri 1.700 richiedono piccoli interventi: sostituzione del packaging, stiratura, controllo cuciture. Una parte viene recuperata.

Restano 1.800 capi. Di questi, 700 sono contaminati o danneggiati in modo serio. L’impresa può valutare la distruzione solo se dimostra che riparazione e ricondizionamento non sono tecnicamente praticabili o non sono economicamente sostenibili secondo parametri documentati. Per altri 900 capi, ancora integri ma non più commercializzabili per ragioni di collezione, la strada corretta non è la distruzione immediata. Prima vanno considerate vendita scontata, ricollocazione, donazione, riuso.

Gli ultimi 200 capi riportano un marchio legato a una licenza scaduta. In quel caso, se il contratto vieta la distribuzione dopo una certa data e la rimozione del logo non è tecnicamente possibile, la deroga può essere utilizzata. Anche qui, però, serve il contratto. E serve una motivazione. La distruzione non può essere una scelta di immagine non verbalizzata.

Questo esempio mostra il vero peso della riforma. Il problema non è solo ambientale. È contabile, legale, logistico e reputazionale. Il magazzino, da solo, non può più decidere. Devono dialogare amministrazione, sostenibilità, legale, acquisti, produzione e vendite.

Cosa devono fare ora le imprese

Le imprese tessili e moda dovrebbero partire da un inventario dei flussi. Non dall’etichetta finale. Occorre capire dove nasce l’informazione: distinta base, schede tecniche, certificazioni dei fornitori, dati doganali, trattamenti chimici, percentuali di fibre, resi, riparazioni, riciclo e smaltimento.

La prima attività utile è costruire una matrice prodotti-obblighi. Per ogni categoria merceologica andrebbero indicati codice CN, mercato di vendita, ruolo dell’impresa nella filiera, presenza di fornitori extra UE, dati disponibili, dati mancanti, rischio invenduto e modalità di gestione dei resi. Sembra molto. Ma è proprio qui che si separano le imprese preparate da quelle che scopriranno l’obbligo all’ultimo momento.

Serve poi una procedura interna sugli invenduti. La procedura dovrebbe indicare chi decide, chi controlla, chi documenta e chi pubblica i dati. Nella prassi, il punto debole è quasi sempre il passaggio tra magazzino e amministrazione. Il magazzino sa quanti capi sono usciti dal circuito commerciale. L’amministrazione, però, deve trasformare quel dato in una comunicazione verificabile.

  • mappare le categorie di prodotto e i codici CN collegati;
  • separare invenduti, resi, prodotti difettosi, prodotti donati e prodotti scartati come rifiuti;
  • creare una procedura di valutazione qualità prima di ogni distruzione;
  • registrare il peso, il numero di unità e la destinazione del trattamento;
  • conservare prove fotografiche, rapporti tecnici e documenti dei gestori rifiuti;
  • preparare un archivio dati utilizzabile anche per il futuro passaporto digitale.

Il nodo delle imprese fuori dall’obbligo

Micro e piccole imprese sono escluse da alcune misure più gravose. Il rischio, però, è leggere l’esclusione come irrilevanza. Sarebbe un errore. Le piccole imprese che producono per grandi marchi o vendono tramite piattaforme saranno comunque coinvolte in modo indiretto.

Il grande committente avrà bisogno di informazioni. Chiederà dati sulla composizione, sull’origine dei materiali, sui processi, sugli scarti e sulle certificazioni. Il fornitore che non sa rispondere diventa un punto debole della catena. E nella moda, dove i tempi sono stretti e i margini spesso compressi, essere il fornitore lento o opaco può costare più di una sanzione.

Anche le medie imprese non dovrebbero aspettare il 2030. Quattro anni, in un sistema gestionale, passano rapidamente. Se l’anagrafica prodotti non contiene codici doganali corretti, se il gestionale non distingue scarto e donazione, se i resi sono gestiti con note manuali, il problema non si risolve in poche settimane.

Controlli, sanzioni e appalti pubblici

Il regolamento ESPR si muove dentro il sistema europeo di vigilanza del mercato. Le autorità nazionali potranno svolgere controlli basati sul rischio, chiedere documentazione, verificare le comunicazioni pubblicate e controllare la coerenza tra dati dichiarati e flussi effettivi. Per i prodotti importati, il passaporto digitale potrà diventare anche uno strumento di controllo doganale.

Sul piano sanzionatorio, il regolamento demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni. I criteri europei, però, sono chiari: le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tra i fattori da considerare rientrano gravità, durata, eventuale intenzionalità, vantaggio economico e danno ambientale. Non è un dettaglio formale.

La mancata gestione degli invenduti potrà incidere anche sul rapporto con i clienti istituzionali e con le stazioni appaltanti. L’ESPR rafforza infatti il ruolo degli acquisti pubblici verdi. Dove i criteri ambientali diventeranno obbligatori o più stringenti, l’impresa incapace di dimostrare la propria conformità rischierà di perdere spazio commerciale.

Una compliance che parte dal magazzino

Il passaporto digitale tessile e lo stop alla distruzione dell’invenduto non sono due binari separati. Sono due manifestazioni della stessa richiesta: rendere leggibile la vita del prodotto. Da dove viene, come è composto, quanto dura, se può essere riparato, che fine fa quando non viene venduto.

Il punto cieco più frequente è pensare che la sostenibilità sia una funzione comunicazione. Non lo è. Qui la sostenibilità diventa contabilità fisica dei prodotti, tracciabilità documentale e controllo dei processi. Chi non misura gli scarti, non potrà raccontarli. Chi non documenta le deroghe, non potrà difenderle. Chi non raccoglie i dati di filiera, non potrà costruire un passaporto digitale credibile.

Per molte imprese il primo passo sarà poco elegante, quasi artigianale: pulire le anagrafiche, allineare codici, pesi, categorie, fornitori, flussi di reso e causali di magazzino. Ma è lì che si gioca la conformità. Non nell’ultimo QR code.

Scheda operativa per il settore tessile

Area Verifica da svolgere
Anagrafica prodotti Presenza di codici CN, descrizioni coerenti, composizione e peso unitario.
Filiera Identificazione di produttori, terzisti, importatori, materiali e certificazioni disponibili.
Resi e invenduti Separazione tra vendita, riparazione, ricondizionamento, donazione, scarto e trattamento rifiuti.
Deroghe Procedura scritta per documentare sicurezza, danno, non conformità, licenze e mancata donazione.
Disclosure Raccolta di numero unità, peso, motivi, trattamento finale e misure preventive.
DPP Archivio dati pronto per alimentare il futuro passaporto digitale di prodotto.

Infografica

Regole per il passaporto tessile digitale

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