La stretta sui pagamenti della Pubblica amministrazione ai professionisti con cartelle fiscali non saldate potrebbe essere alleggerita prima dell’avvio operativo del 15 giugno 2026. Sul tavolo politico ci sono due strade: un rinvio della disciplina oppure un meccanismo di avviso preventivo, meno automatico della trattenuta immediata sul compenso.
La questione riguarda avvocati, consulenti, tecnici, periti, commercialisti, ausiliari del giudice e, più in generale, chi riceve compensi dalla PA per attività professionale. Non si parla di una misura marginale. Il punto è semplice, quasi brutale: se il professionista ha una o più cartelle di pagamento non definite, la parcella pubblica può diventare il canale attraverso cui recuperare quel debito.
La norma esiste già. Ed è stata inserita nella legge di Bilancio 2026. Ora, però, il Parlamento valuta se renderla meno rigida. Non perché il recupero dei debiti fiscali perda rilievo. Il tema, semmai, è un altro: evitare che una pretesa iscritta a ruolo, magari contestata o non ancora chiarita, blocchi in modo automatico il pagamento di compensi professionali anche modesti.
La norma che scatta dal 15 giugno
Dal 15 giugno 2026 entra in gioco il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di Bilancio 2026.
La regola riguarda le somme di cui all’art. 54 del TUIR, quindi i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Il perimetro è ampio. Comprende anche i compensi per attività rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Nella prassi, il caso degli avvocati pagati dallo Stato è tra quelli più esposti.
La novità più pesante è la caduta della soglia di € 5.000. Per i professionisti, la verifica della posizione debitoria scatterà anche per pagamenti di importo inferiore. E non solo. La PA dovrà tenere conto di cartelle di pagamento di qualunque ammontare, se risultano non saldate.
Il punto operativo: per i professionisti, dal 15 giugno 2026, la PA non dovrà più limitarsi ai pagamenti superiori a € 5.000. La verifica potrà interessare anche una parcella di poche centinaia di euro.
Il meccanismo ordinario dell’articolo 48-bis
Per capire la portata della modifica, occorre partire dalla disciplina già nota. L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di pagare somme superiori a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente verso l’Agente della riscossione.
Nel meccanismo ordinario, se emerge un debito iscritto a ruolo almeno pari alla soglia prevista, il pagamento non viene eseguito subito. La PA segnala la situazione all’Agente della riscossione. Da lì può partire il pignoramento presso terzi, entro i termini previsti dalla disciplina.
Con il nuovo comma 1-ter, invece, per i professionisti il passaggio cambia tono. Non c’è solo una sospensione tecnica. La norma prevede il pagamento diretto all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. L’eventuale eccedenza va poi al professionista.
| Situazione | Effetto pratico |
|---|---|
| Pagamenti PA ordinari superiori a € 5.000 | Verifica preventiva ex art. 48-bis. In caso di inadempienza, blocco e segnalazione all’Agente della riscossione. |
| Compensi professionali dal 15 giugno 2026 | Verifica anche sotto € 5.000. Se risultano cartelle non pagate, la PA versa direttamente all’Agente della riscossione. |
| Ipotesi correttiva allo studio | Possibile rinvio o alert preventivo al professionista, con spazio per regolarizzare prima della trattenuta. |
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Pagamenti PA professionisti, perché si cerca una via soft
La pressione delle categorie professionali nasce da un dato molto concreto. Molti professionisti lavorano con la Pubblica amministrazione in modo non continuativo. Spesso attendono mesi per il pagamento. A volte anni, soprattutto nelle spese di giustizia.
Inserire su quei compensi un automatismo di recupero fiscale può generare effetti duri. Il professionista ha già anticipato tempo, attività, costi di studio e, in diversi casi, anche spese vive. Quando arriva il pagamento, rischia di non ricevere nulla o quasi nulla.
La misura, letta dal punto di vista dell’Erario, ha una sua logica. Se lo Stato deve pagare un professionista e quel professionista deve somme allo Stato, il recupero appare immediato. Ma la semplicità contabile non risolve tutto. Il rapporto tra PA debitrice e professionista creditore non sempre coincide con il rapporto tra contribuente e riscossione.
Qui si apre il problema vero. Una cartella può essere oggetto di rateazione, sospensione, contestazione, sgravio non ancora recepito nei sistemi. Oppure può presentare criticità sulla notifica. Non è teoria. Chi frequenta la riscossione lo sa: l’allineamento tra posizione reale e risultanze informatiche non è sempre istantaneo.
L’ipotesi di rinvio o alert preventivo
La prima soluzione in discussione sarebbe il rinvio. È la strada più lineare, anche se politicamente meno neutra. Spostare l’avvio al 2027 darebbe tempo per correggere il sistema e, soprattutto, per evitare una partenza a metà anno con amministrazioni e professionisti non preparati.
L’altra ipotesi è più tecnica. Si ragiona su un avviso preventivo, una sorta di alert. La PA, prima di procedere alla trattenuta, potrebbe comunicare al professionista l’esistenza di carichi pendenti. Il professionista avrebbe così un margine per verificare, pagare, rateizzare o chiedere la sospensione se la pretesa non è corretta.
Questa soluzione non cancellerebbe il principio di recupero. Lo renderebbe però meno cieco. E, soprattutto, ridurrebbe il rischio di colpire situazioni solo apparentemente irregolari. È una differenza non piccola.
Nella pratica, un alert ben costruito potrebbe avere anche una funzione di compliance. Il professionista viene avvisato prima della decurtazione. Se il debito esiste davvero, può sistemarlo. Se non esiste, o non è più esigibile, può attivarsi. Certo, servono tempi certi e procedure snelle. Altrimenti l’avviso diventa solo un passaggio formale.
La discriminazione che il correttivo dovrebbe evitare
Uno dei profili più discussi riguarda la disparità di trattamento. Il nuovo comma 1-ter costruisce un canale speciale per gli esercenti arti e professioni. Per loro, la soglia di € 5.000 perde rilievo. Per altri beneficiari di pagamenti pubblici, invece, resta il meccanismo ordinario.
Si pensi a un’impresa che incassa dalla PA per un appalto o una fornitura. La verifica segue la regola generale. Per il professionista, invece, anche una parcella ridotta può essere assorbita da una cartella di importo minimo. Il risultato appare poco equilibrato, almeno sul piano dell’impatto pratico.
C’è poi un altro elemento. La nuova disciplina guarda ai debiti risultanti dalle cartelle di pagamento. Rimane più incerto il trattamento dei carichi gestiti fuori dal circuito ordinario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, specie quando entrano in gioco riscossioni locali o procedure non perfettamente integrate. Anche qui il rischio è una tutela disomogenea dell’interesse pubblico.
Un esempio pratico per capire lo scomputo
Si consideri un consulente tecnico incaricato da un tribunale. Ha diritto a un compenso di € 1.200 per una perizia già depositata. Dal controllo emerge una cartella non pagata di € 900. Con il nuovo sistema, la PA potrebbe versare € 900 all’Agente della riscossione e soltanto € 300 al professionista, al netto delle ordinarie regole contabili applicabili.
Secondo esempio. Un avvocato attende il pagamento di € 2.000 per attività in patrocinio a spese dello Stato. Nei sistemi risulta una cartella di € 2.600. Se non interviene una correzione, l’intero importo potrebbe essere destinato alla riscossione. Il professionista resterebbe creditore solo verso il proprio lavoro già svolto, ma senza incasso immediato.
È proprio questo il punto che le categorie contestano. Il sistema non distingue tra debiti rilevanti e debiti modesti. Non pesa la storia del rapporto con la PA. Non considera il ritardo con cui il compenso viene pagato. Guarda il debito e lo incrocia con il credito. Fine.
Cosa dovrebbe fare il professionista adesso
In attesa di capire se il Parlamento interverrà, chi lavora con enti pubblici dovrebbe controllare la propria posizione. Non dopo il 15 giugno. Prima. La verifica preventiva è l’unico modo per non scoprire il problema quando il mandato di pagamento è già partito.
- controllare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la presenza di cartelle scadute;
- verificare se esistono rateazioni decadute o non correttamente aggiornate;
- richiedere lo sgravio o la sospensione per carichi non dovuti;
- monitorare i crediti verso PA che saranno pagati dopo il 15 giugno 2026;
- conservare la documentazione su pagamenti, rateazioni e provvedimenti di annullamento.
Un punto merita attenzione. La rateazione regolare dovrebbe neutralizzare l’inadempienza, perché il debito non è più trattato come scaduto nei termini ordinari. Però occorre che l’informazione risulti correttamente nei sistemi. Nella prassi, è qui che spesso nascono gli inceppamenti.
La sede politica della correzione
La correzione potrebbe entrare nel decreto fiscale in conversione. La partita, però, non è solo tecnica. Ha un peso politico evidente. Da un lato c’è l’interesse pubblico alla riscossione. Dall’altro c’è il rischio di trasformare i pagamenti della PA in un prelievo automatico sui compensi professionali.
Il rinvio al 2027 sarebbe la soluzione più pulita. Permetterebbe di riscrivere la disciplina con più calma, magari nella prossima legge di Bilancio. L’alert preventivo, invece, rappresenterebbe un compromesso. Meno drastico del rinvio. Più garantista dell’applicazione secca dal 15 giugno.
Resta però una domanda: quanto tempo avrebbe il professionista per reagire? Se l’avviso arriva troppo vicino al pagamento, la difesa diventa teorica. Se invece apre una finestra effettiva, allora può diventare uno strumento utile. Anche per l’Erario, perché spinge alla regolarizzazione spontanea.
Il nodo ancora aperto
La norma, così com’è, punta alla riscossione rapida. Ma rischia di colpire in modo indifferenziato situazioni molto diverse. Il professionista con una cartella realmente scaduta non è nella stessa posizione di chi ha già pagato, rateizzato o contestato il debito. Trattarli allo stesso modo crea un problema di proporzionalità.
Il correttivo dovrebbe partire da qui. Non dal tentativo di sottrarre i professionisti ai controlli, ma dall’esigenza di evitare automatismi troppo rigidi. La PA deve poter recuperare quanto dovuto. Però il contribuente deve avere un margine reale per dimostrare che il debito non esiste, non è esigibile o è già in corso di definizione.
Se la disciplina partirà senza aggiustamenti, i primi casi problematici arriveranno subito. Bastano una cartella vecchia, una notifica contestata, una rateazione non aggiornata. E una parcella pubblica attesa da mesi. Il cortocircuito, a quel punto, non sarà più una previsione.



