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Nota integrativa bilanci 2025: conti, deroghe e dati da non perdere

28 Aprile, 2026

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La nota integrativa del bilancio 2025 non si ridige copiando il testo degli anni precedenti: occorre selezionare con cura le informazioni rilevanti e aggiornarle alla luce di due interventi normativi entrati in vigore a fine 2025. La L. 182/2025 ha prorogato la facoltà di sospendere gli ammortamenti per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2024, ma la misura riguarda in concreto solo i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare; per i soggetti solari il tema è, invece, la corretta disclosure degli effetti residui delle sospensioni già operate negli esercizi 2020-2023. La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha riaperto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, chiarita con il Documento Interpretativo OIC 11: la scelta deve essere motivata, la perdita non deve essere durevole e occorre accantonare un’apposita riserva indisponibile. Il contributo pubblico ricevuto va indicato nella nota quando il totale incassato nell’anno supera i 10.000 euro in termini cumulativi; la mancata disclosure espone a sanzioni pecuniarie e, in caso di reiterata inottemperanza, alla restituzione integrale dei benefici. L’articolo esamina anche la proposta di destinazione degli utili, le operazioni con parti correlate, gli errori contabili rilevanti ai sensi dell’OIC 29, i cambiamenti di stima e le specificità del bilancio abbreviato, chiudendo con una check list operativa pre-deposito.

Nota integrativa bilanci 2025, il vero nodo dei criteri valutativi

La nota integrativa dei bilanci 2025 torna al centro del lavoro di chi redige il fascicolo di esercizio. Non basta accompagnare i prospetti contabili con formule standard. Occorre spiegare, con una certa precisione, le scelte fatte sui conti, le deroghe applicate, gli effetti delle sospensioni pregresse, le operazioni con parti correlate, i contributi pubblici e gli eventuali errori contabili emersi. Il punto è semplice: la nota integrativa deve rendere leggibile ciò che nello stato patrimoniale e nel conto economico resta, per forza di cose, compresso.

Il bilancio deve dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. È il principio di fondo dell’art. 2423 c.c., poi declinato dai principi contabili nazionali OIC.

Nella prassi, però, la nota integrativa viene ancora trattata come un documento quasi automatico. Si parte dal software, si aggiornano due dati, si lasciano frasi ereditate dagli anni precedenti. È qui che nasce il rischio.

Per i bilanci 2025, l’informativa deve essere ripulita da ciò che non serve e rafforzata dove sono intervenute scelte rilevanti. Si pensi alla sospensione degli ammortamenti, alla valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, ai cambiamenti di stima, agli errori contabili e ai contributi pubblici ricevuti. Un bilancio formalmente corretto, ma povero nella nota integrativa, può lasciare scoperto l’organo amministrativo: non perché manchi un numero, ma perché manca la spiegazione del numero.

Ammortamenti sospesi, l’effetto non sparisce

La sospensione degli ammortamenti non è una semplice mancata rilevazione di costo. Produce un trascinamento sui piani futuri, sulle riserve indisponibili e sulla lettura del risultato d’esercizio.

L’art. 9 della L. 182/2025 – in vigore dal 18 dicembre 2025 – ha modificato l’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 (conv. L. 126/2020), estendendo il regime derogatorio anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2024. Si tratta tuttavia di una proroga con platea applicativa molto ristretta: la misura riguarda esclusivamente i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, non avevano ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024. In concreto, si tratta quasi unicamente dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (i cosiddetti “non solari”). Le società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 avevano già approvato – o erano in procinto di approvare – il bilancio 2024 entro il termine ordinario, e pertanto non possono applicare la deroga per quell’esercizio.

Per i soggetti solari che redigono il bilancio 2025, il tema non è quindi la nuova sospensione ma piuttosto gli effetti residui delle sospensioni già operate negli esercizi 2020-2023. Se nel 2024 – o negli esercizi precedenti – è stata omessa una quota di ammortamento su un macchinario, quella quota non evapora: viene spostata in avanti, con allungamento del piano originario. È opportuno ricordare, inoltre, che la sospensione civilistica non ha mai impedito la deduzione fiscale delle quote omesse: il disallineamento generato richiede la gestione della fiscalità differita in dichiarazione dei redditi.

La nota integrativa deve indicare:

  • le ragioni della deroga applicata negli esercizi interessati;
  • l’importo degli ammortamenti non imputati e il piano di recupero;
  • l’iscrizione della corrispondente riserva indisponibile;
  • l’effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
  • il riflesso sulle quote degli esercizi successivi fino al completamento del recupero.

Il punto cieco, spesso, è il seguente: una sospensione decisa per salvare il risultato di un esercizio condiziona anche i bilanci successivi. La nota 2025 deve raccontarlo, non nasconderlo dietro una formula riciclata.

Titoli del circolante, deroga sì ma non automatica

La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), all’art. 1, commi 65-67, ha riaperto per gli esercizi 2025 e 2026 la possibilità di derogare al criterio ordinario di valutazione previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 9 c.c., in base al quale i titoli iscritti nell’attivo circolante devono essere valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. La deroga consente ai soggetti che non adottano gli IAS/IFRS di mantenere il valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato. Due precisazioni sono però essenziali: la deroga non si applica ai derivati valutati al fair value né ai titoli oggetto di operazioni di copertura; la perdita durevole di valore resta in ogni caso obbligatoriamente da rilevare. Il Documento Interpretativo OIC 11 (febbraio 2026) ha fornito i chiarimenti applicativi sulla disciplina.

La deroga non è una copertura generica contro ogni perdita di valore. Se la perdita è durevole, la svalutazione deve essere operata. Se invece la riduzione è temporanea – perché collegata all’andamento del mercato in un determinato momento – la società può decidere di non adeguare il valore contabile al mercato, ma deve destinare a riserva indisponibile un importo pari alla differenza tra il valore iscritto e il valore di mercato, al netto dell’onere fiscale. Se gli utili risultano insufficienti, la riserva va integrata con riserve disponibili o, in mancanza, con utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve indicare:

  1. i criteri usati per individuare i titoli oggetto della deroga e distinguere le perdite durevoli da quelle temporanee;
  2. la differenza tra valore iscritto e valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio;
  3. le motivazioni analitiche che portano a qualificare temporanea la perdita.

Esempio. Una società detiene obbligazioni classificate nell’attivo circolante per 300.000 euro. Al 31 dicembre 2025 il valore di mercato è pari a 276.000 euro. Se gli amministratori ritengono la perdita non durevole, possono mantenere il valore di iscrizione. Devono però vincolare una riserva indisponibile di 24.000 euro, al netto dell’effetto fiscale. Dire soltanto che la società “si è avvalsa della facoltà normativa” è informativa insufficiente: occorre spiegare perché quei titoli non presentano una perdita durevole e quale impatto avrebbe avuto la svalutazione ordinaria.

Distribuzione degli utili, conta la proposta iniziale

L’art. 2427, n. 22-septies, c.c. richiede l’indicazione della proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite formulata dagli amministratori. La norma ha creato, nella prassi, una domanda ricorrente: se l’assemblea modifica la proposta, occorre modificare anche la nota integrativa?

L’orientamento prevalente è negativo: la nota integrativa fotografa la proposta formulata dall’organo amministrativo al momento della presentazione del progetto di bilancio, che è atto distinto dalla delibera assembleare sulla destinazione dell’utile. Tuttavia esiste un filone interpretativo alternativo, secondo cui – a certe condizioni – aggiornare la nota integrativa per renderla coerente con la delibera assembleare sarebbe consentito senza dover ripercorrere l’intero iter di cui all’art. 2429 c.c. Il professionista è dunque chiamato a valutare caso per caso, considerando la significatività della modifica e il rischio di un’informativa non coerente nel fascicolo definitivo depositato.

Esempio. Una società chiude il 2025 con un utile di 90.000 euro. Gli amministratori propongono di accantonare 70.000 euro a riserva straordinaria e distribuire 20.000 euro ai soci. In assemblea, i soci decidono invece di distribuire 35.000 euro. Il verbale assembleare deve essere chiaro e preciso: è lì che vive la decisione finale dei soci. È importante, inoltre, segnalare che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere la proposta di destinazione degli utili ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., che esclude l’obbligo di indicazione del n. 22-septies tra le informazioni della nota abbreviata.

Contributi pubblici, soglia e criterio di cassa

Gli obblighi di trasparenza sui contributi pubblici restano un passaggio da non sottovalutare. La disciplina della L. 124/2017 (art. 1, commi 125 e 125-bis, come modificati dal D.L. 34/2019) riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati. Per le imprese che redigono la nota integrativa, l’informazione va inserita proprio in quel documento. Il criterio è quello di cassa: rileva quanto effettivamente incassato nell’esercizio, non quanto soltanto deliberato o concesso.

La soglia di 10.000 euro va letta in senso cumulativo. Non si guarda alla singola erogazione isolata, ma al totale dei benefici ricevuti nel periodo considerato. Se una società riceve tre contributi pubblici da 4.000 euro ciascuno, l’obbligo informativo scatta perché il totale raggiunge 12.000 euro.

Nella nota integrativa conviene indicare, con taglio schematico:

Dato da indicare Contenuto operativo
Soggetto erogante Amministrazione o ente che ha concesso o pagato il beneficio
Importo incassato Somma percepita secondo il criterio di cassa
Data di incasso Momento in cui il beneficio è entrato nella disponibilità dell’impresa
Causale Finalità del contributo o del vantaggio economico
Registro nazionale aiuti Eventuale rinvio all’iscrizione nel Registro, quando applicabile

Il regime sanzionatorio è tutt’altro che simbolico. L’inosservanza comporta una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria dell’obbligo di regolarizzare la pubblicazione. Se, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il trasgressore non ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione e non ha pagato la sanzione, si applica la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Operazioni fuori bilancio e parti correlate

La nota integrativa deve aprire una finestra anche su ciò che non emerge direttamente dallo stato patrimoniale. L’art. 2427, n. 22-ter, c.c. richiede l’indicazione della natura e dell’obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, quando rischi e benefici sono significativi. Non ogni accordo va descritto: ma quando l’operazione può alterare la lettura della situazione patrimoniale o finanziaria, l’informativa diventa necessaria. Si pensi a impegni contrattuali rilevanti, garanzie non riflesse pienamente nei prospetti, accordi di factoring con profili di rischio residuo, contratti collegati a operazioni straordinarie.

Altro capitolo delicato riguarda le parti correlate. L’art. 2427, n. 22-bis, c.c. impone di indicare importo, natura del rapporto e ogni ulteriore informazione utile, quando le operazioni sono rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Esempio pratico. Una società concede in locazione un immobile a una controllante a un canone molto inferiore ai valori ordinari. La mera registrazione del ricavo non basta: occorre spiegare il rapporto, la natura dell’operazione e l’effetto economico della condizione non di mercato. Il rischio, qui, è opposto rispetto alle informazioni inutili: si tende a omettere proprio ciò che disturba. Ma la nota integrativa serve anche a questo, a rendere visibili le aree in cui l’autonomia contrattuale incontra interessi comuni o condizioni non ordinarie.

Errori contabili, rilevanza e informativa

Gli errori contabili vanno trattati con metodo. L’OIC 29 distingue tra errori rilevanti e non rilevanti: l’errore è rilevante quando può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, e la valutazione non riguarda solo l’importo ma anche la natura dell’errore. Se l’errore è rilevante e riguarda esercizi precedenti, la correzione passa dal saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui viene individuato, di regola attraverso la rettifica degli utili portati a nuovo.

La nota integrativa deve riportare:

  • la descrizione dell’errore commesso;
  • l’ammontare della correzione per ogni voce interessata;
  • le ragioni delle eventuali semplificazioni utilizzate quando la rideterminazione retroattiva non è fattibile.

Per gli errori non rilevanti, la correzione finisce nel conto economico dell’esercizio in cui l’errore viene individuato. Anche qui, però, non tutto può restare implicito: se l’informazione aiuta a comprendere l’andamento dell’esercizio, è prudente darne evidenza. Un caso semplice. Nel 2024 una fattura di consulenza da 8.500 euro è stata imputata alla voce sbagliata. Nel 2025 l’errore viene intercettato. Se l’importo non altera le decisioni degli utilizzatori del bilancio, la correzione può essere trattata come non rilevante. Se invece riguarda una voce sensibile – ad esempio costi capitalizzati impropriamente – il giudizio cambia.

Cambiamenti di stima, non tutto è errore

Uno dei fraintendimenti più frequenti riguarda la differenza tra errore e cambiamento di stima. Non sono la stessa cosa. Un cambiamento di stima nasce da nuove informazioni o da sviluppi successivi: non corregge una violazione passata, ma aggiorna una valutazione che era ragionevole al momento in cui venne fatta. L’OIC 29 tratta questi cambiamenti in modo prospettico, senza riscrivere i bilanci precedenti.

Si pensi a un impianto acquistato nel 2021, con vita utile stimata in 10 anni. Nel 2025 emergono nuove condizioni tecniche. La vita utile residua non è più di 6 anni, ma di 3. Il valore residuo viene ammortizzato lungo la nuova vita utile stimata, senza modificare la storia contabile precedente, sempre che la stima iniziale fosse fondata. La nota integrativa deve dare informativa quando il cambiamento non deriva da un ordinario aggiornamento: in particolare, deve indicare le ragioni del cambiamento, il criterio di determinazione degli effetti e l’incidenza fiscale.

La linea è sottile: chiamare “stima” ciò che in realtà era un errore è una scorciatoia pericolosa. Chiamare “errore” ogni aggiornamento tecnico, però, irrigidirebbe inutilmente il bilancio. La distinzione non è solo formale: cambia il trattamento contabile, le voci interessate e l’informativa da fornire.

Bilanci abbreviati e micro imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata beneficiano di un contenuto ridotto della nota integrativa. Tra le informazioni omissibili ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. rientra, tra le altre, la proposta di destinazione degli utili (art. 2427, n. 22-septies, c.c.). Questo non significa che possano omettere informazioni essenziali: se una scelta contabile incide sulla comprensione del bilancio, la dimensione ridotta dell’impresa non basta a giustificare il silenzio. Il principio di rappresentazione veritiera e corretta non conosce eccezioni dimensionali. Va anche ricordato che l’obbligo di disclosure sui contributi pubblici ex L. 124/2017 sussiste anche per le società con bilancio abbreviato, purché il totale incassato superi la soglia cumulativa di 10.000 euro.

Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa quando riportano in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 2435-ter c.c. Tuttavia, quando decidono volontariamente di redigerla, devono rispettare la logica informativa propria del documento. Nella pratica, il bilancio abbreviato è spesso il più esposto al rischio di formule generiche: proprio perché il contenuto è ridotto, ogni informazione inserita deve essere scelta con maggiore cura.

Una check list minima per chi chiude il bilancio

Prima del deposito, conviene fare una verifica di coerenza. Non una revisione legale travestita, ma un controllo sistematico sulle aree a maggior rischio informativo.

Area Domanda da porsi Rischio se manca l’informativa
Ammortamenti Ci sono effetti residui di sospensioni operate nel 2020-2023? Il piano è stato allungato? Risultato non leggibile, riserva indisponibile non spiegata
Titoli del circolante È stata usata la deroga ex L. 199/2025? La perdita è davvero temporanea e non durevole? Patrimonio sovrastimato, riserva indisponibile non costituita
Utili È riportata la proposta degli amministratori? Il bilancio è abbreviato (omissione consentita)? Confusione tra proposta e delibera assembleare
Contributi pubblici Il totale incassato supera 10.000 euro (soglia cumulativa)? Sanzioni, obbligo di regolarizzazione, rischio restituzione
Parti correlate Ci sono operazioni rilevanti non concluse a condizioni di mercato? Informativa incompleta su rapporti sensibili
Errori contabili L’errore è rilevante o non rilevante ai sensi dell’OIC 29? Trattamento contabile e nota non coerenti
Stime Il cambiamento è ordinario o significativo? È davvero una stima e non un errore? Effetti futuri non comprensibili, rischio di riqualificazione come errore

La nota integrativa dei bilanci 2025, letta così, non è un adempimento di contorno. È il luogo in cui gli amministratori spiegano il bilancio, si assumono la responsabilità delle scelte e rendono tracciabile il percorso seguito. La qualità del documento è, in ultima analisi, una misura della qualità del governo societario.

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