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perdite su crediti da accordo transattivo

Remissione del debito e deducibilità fiscale: quando la perdita è davvero deducibile

2 Aprile, 2026

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La remissione del debito ex art. 1236 c.c. è uno strumento civilistico antico ma poco sfruttato che, se costruito con rigore, consente di stralciare crediti ormai irrecuperabili e, al tempo stesso, di dedurre la perdita ai fini IRES e IRAP. Non basta però una semplice rinuncia contabile: la perdita è fiscalmente riconosciuta solo se emergono elementi certi e precisi di inesigibilità, da documentare con attenzione, e se la scelta non è espressione di mera liberalità verso il debitore. Tra giurisprudenza di Cassazione e prassi dell’Agenzia delle Entrate, il confine tra operazione deducibile e stralcio indeducibile passa oggi per la qualità del fascicolo probatorio e per la capacità dell’impresa di dimostrare l’oggettiva convenienza economica della rinuncia.

La remissione del debito ex art. 1236 c.c.

Tra gli strumenti per cancellare un credito inesigibile e dedurre fiscalmente la perdita, la remissione del debito ex art. 1236 c.c. resta una delle vie meno battute. Funziona, ma solo se eseguita con rigore documentale e per le ragioni giuste, evitando che si trasformi in un atto di mera liberalità verso il debitore.

L’articolo 1236 del Codice civile consente al creditore di rimettere in tutto o in parte il debito mediante una dichiarazione che estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi, entro un termine congruo fissato dal creditore, dichiari di non volerne profittare. La remissione è quindi un negozio unilaterale recettizio: produce effetti al momento in cui la dichiarazione giunge nella sfera di conoscibilità del debitore, ferma la possibilità di rifiuto nel termine indicato.

Quando il creditore è una società, la decisione deve essere previamente autorizzata dall’organo amministrativo competente (CdA, amministratore unico, consiglio di gestione), con verbale scritto che motivi l’operazione. Il verbale va allegato alla dichiarazione di remissione inviata al debitore, così da poter dimostrare la legittimazione dell’organo che ha disposto lo stralcio.

Finalità economiche e profili fiscali

La remissione del debito si presta, nella prassi, a due utilizzi distinti ma spesso convergenti:

  • strumento strategico, quando inseguire il credito non conviene più, perché il costo del recupero supera il presumibile incasso o perché si vuole chiudere un rapporto commerciale deteriorato;
  • strumento fiscale, per formalizzare una perdita su crediti già sostanzialmente inesigibili e legittimarne la deduzione dal reddito d’impresa.

I due obiettivi possono coesistere, ma la deduzione fiscale presuppone sempre la reale inesigibilità del credito e non può fondarsi su una scelta meramente liberale del creditore. Se la rinuncia è motivata esclusivamente dal desiderio di favorire il debitore per ragioni extra-commerciali, la posta contabile assume la natura di liberalità, estranea al regime delle perdite su crediti e, quindi, non deducibile ai sensi dell’art. 101 TUIR.

L’art. 101 TUIR e gli elementi certi e precisi

La norma cardine è l’art. 101 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle perdite su crediti per le imprese ordinarie; l’art. 106 regola invece i fondi svalutazione e la disciplina speciale per banche e intermediari finanziari. Ai fini della deduzione rileva l’esercizio in cui la perdita è imputata a conto economico, fermo restando che i presupposti di inesigibilità devono essere già maturati in quell’anno, come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 342/2021.

La perdita su crediti è deducibile se risulta da elementi certi e precisi, requisito che il legislatore presume automaticamente:

  • quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, oggi ricondotte al Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019);
  • quando il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato (ancora richiamato dall’art. 182-bis R.D. 267/1942 nel testo del TUIR).
  • Per i crediti di modesto importo, scaduti da almeno sei mesi, sussiste una presunzione legale di elementi certi e precisi:
  • fino a 2.500 euro per le imprese minori;
  • fino a 5.000 euro per le imprese con ricavi pari o superiori a 100 milioni di euro.

Fuori da queste ipotesi “automatiche”, il creditore deve dimostrare in modo documentale che il credito è concretamente irrecuperabile. Servono quindi: solleciti scritti, tentativi di recupero stragiudiziale o giudiziale andati a vuoto, atti esecutivi infruttuosi, eventuali dichiarazioni formali di insolvenza o situazioni patrimoniali che rendano antieconomico proseguire nelle azioni.

Il vaglio di merito del Fisco e della Cassazione

In sede di controllo, l’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza e non si ferma alla forma dell’atto di remissione o alla semplice appostazione a conto economico. Occorre che il contribuente sia in grado di illustrare le ragioni economiche dell’estinzione del credito e la sequenza di fatti che hanno reso irragionevole il suo recupero.

La giurisprudenza di legittimità ha costruito un orientamento piuttosto stabile:

  • le sentenze più risalenti (es. Cass. 11329/2001 e 12831/2002) già ammettevano la deduzione della perdita derivante da rinuncia al credito qualora ricorressero inconsistenza patrimoniale del debitore o inopportunità di agire esecutivamente, ad esempio per evitare un pregiudizio commerciale senza reali prospettive di recupero;
  • le decisioni più recenti hanno ribadito che la rinuncia o la transazione non sono di per sé indizio di liberalità, ma vanno valutate alla luce di elementi oggettivi che documentino l’irrecuperabilità.

Particolarmente significativa è l’ordinanza n. 8445/2024, con cui la Cassazione ha affermato che la scelta antieconomica di transigere non rende automaticamente indeducibile la perdita su crediti, purché emergano elementi certi e precisi sulla compromissione della posizione debitoria. Questo principio, maturato in ambito transattivo, è applicabile per analogia anche alle remissioni del debito sorrette da un’analoga evidenza oggettiva di inesigibilità.

Remissione deducibile o liberalità indeducibile: esempi a confronto

Per chiarire il confine tra remissione “buona” e remissione “cattiva” dal punto di vista fiscale, è utile sintetizzare alcuni scenari tipici.

Scenario Motivazione della remissione Esito fiscale
Debitore in stato di insolvenza documentata Inesigibilità certa, recupero antieconomico Perdita deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR, in presenza di adeguata documentazione
Debitore in procedura concorsuale Inesigibilità presunta ex lege Perdita deducibile automaticamente
Credito di modesto importo (max 2.500 / 5.000 euro), scaduto da oltre 6 mesi Presunzione legale di elementi certi e precisi Perdita deducibile senza ulteriore documentazione
Remissione per favorire il debitore (ragioni extra-commerciali) Scelta di favore priva di logica imprenditoriale Posta qualificabile come liberalità, non deducibile nell’ambito delle perdite su crediti
Rinuncia senza documentazione del tentativo di recupero Decisione discrezionale non supportata da elementi oggettivi Perdita facilmente contestabile dall’Agenzia delle Entrate

Contenuto minimo dell’atto di remissione

Sul piano operativo, l’atto di remissione deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • identificazione del creditore e del debitore;
  • importo esatto del credito rimesso, con richiamo al contratto originario e alle relative fatture;
  • indicazione del termine congruo entro cui il debitore può rifiutare la remissione;
  • clausola che precisi che, decorso il termine senza rifiuto, la remissione si intenderà accettata per silenzio-assenso;
  • eventuale richiamo alla delibera dell’organo amministrativo, se il creditore è una società.
  • La comunicazione della remissione deve avere data certa. In pratica, i canali più utilizzati sono:
  • PEC, che garantisce prova legale della ricezione;
  • raccomandata A/R, preferibilmente in plico aperto, per consentire la prova del contenuto in eventuale sede contenziosa.

Un caso esemplificativo

Si immagini una srl creditrice di 18.000 euro nei confronti di un fornitore di servizi in grave difficoltà economica. Il recupero giudiziale è stato avviato ma non ha prodotto risultati, e gli atti esecutivi sono risultati infruttuosi.

Il CdA della srl delibera la remissione del credito, motivando la scelta con l’inconsistenza patrimoniale del debitore e l’antieconomicità di ulteriori azioni esecutive, e la dichiarazione di remissione viene inviata via PEC, concedendo 30 giorni per l’eventuale rifiuto. Decorso il termine senza risposta, l’obbligazione si estingue e la perdita, già imputata a conto economico, risulta deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR, a condizione che tutta la documentazione a supporto sia ordinata e disponibile.

Il fascicolo probatorio da predisporre

Per non esporsi a rilievi, è opportuno predisporre un fascicolo completo che raccolga:

  • contratto e fatture che comprovano il credito originario;
  • corrispondenza con il debitore (solleciti, diffide, eventuali risposte);
  • documentazione dei tentativi di recupero, sia stragiudiziali sia giudiziali (ricorsi, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti infruttuosi);
  • relazione interna che motivi, in termini economici, la scelta della remissione e l’antieconomicità di ulteriori azioni;
  • delibera dell’organo amministrativo (o assembleare, se del caso) che autorizza la remissione;
  • atto di remissione con prova di ricezione (PEC o avviso di ricevimento della raccomandata).

Solo con questo corredo documentale la perdita rilevata in bilancio potrà dirsi assistita da elementi certi e precisi e ottenere riconoscimento fiscale. In mancanza, l’appostazione a conto economico resterebbe, per riprendere l’espressione usata dalla Cassazione in più occasioni, alla mercé dell’imprenditore-contribuente, al di fuori di una disciplina fiscale coerente.

Conclusioni operative

Quando ben strutturata, la remissione del debito è un’operazione che consente di ripulire il bilancio da poste ormai prive di valore reale e, allo stesso tempo, di sbloccare la deduzione di perdite su crediti altrimenti cristallizzate. Non è però uno strumento “per tutti i casi”, perché richiede un solido bagaglio documentale e una motivazione economica chiara, in grado di superare il vaglio critico dell’Agenzia e della giurisprudenza di legittimità.

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