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Regime forfetario ex collaboratori sportivi

Lavoratori sportivi con partita IVA: come funziona l’esenzione da 15.000 euro e come si gestisce in fattura dal 15 maggio 2026

1 Aprile, 2026

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Dal 15 maggio 2026 la fattura elettronica si arricchisce di una nuova stringa XML denominata ESENZSPORT, introdotta con le specifiche tecniche versione 1.9.1 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2026. La novità riguarda i lavoratori sportivi dilettanti con partita IVA e consente di segnalare in modo strutturato, direttamente nel tracciato XML, che il compenso beneficia dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 – fino a 15.000 euro annui. Dietro questo aggiornamento tecnico c’è però tutta la macchina fiscale e contributiva di un settore complesso: esenzione IRPEF con soglia cumulativa, franchigia contributiva INPS separata fissata a 5.000 euro, riduzione del 50% dell’imponibile pensionistico fino al 2027, regime forfettario con le sue specificità, e l’obbligo di autocertificazione.

Chi è il lavoratore sportivo con partita IVA

Il punto di partenza è la definizione. Dopo la riforma del settore sportivo (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), il lavoratore sportivo è chiunque eserciti un’attività sportiva verso corrispettivo, in modo abituale e autonomo, all’interno di soggetti affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. Rientrano in questa categoria gli allenatori, gli istruttori, i preparatori atletici, i direttori tecnici, i collaboratori amministrativo-gestionali e molti altri profili tecnici operativi.

Quando questo soggetto svolge la propria attività in modo continuativo, con organizzazione propria e senza vincolo di subordinazione, la forma giuridica corretta è il lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR – il che significa, nella pratica quotidiana, apertura della partita IVA. L’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 lo prevede espressamente: l’attività di lavoro sportivo “può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo”. Chi sceglie – o per cui è coerente scegliere – la seconda strada, si trova a fatturare le proprie prestazioni sportive all’associazione o società sportiva dilettantistica committente.

Non bisogna confondersi con il co.co.co. sportivo, che è un regime parasubordinato diverso: quello non prevede partita IVA, è disciplinato dall’art. 25 dello stesso decreto e beneficia di agevolazioni analoghe ma con meccanismi applicativi distinti (ritenuta a cura del sostituto d’imposta, Certificazione Unica, reddito assimilato a lavoro dipendente per la parte eccedente la soglia). Chi ha la partita IVA, invece, emette fattura – ed è di questo che si occupa il presente articolo.

L’esenzione fiscale dei 15.000 euro

L’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Oltre quella soglia, solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito imponibile – qualificato come reddito di lavoro autonomo per i titolari di partita IVA.

Due aspetti fondamentali vanno tenuti a mente. Primo: la soglia è cumulativa. Non si calcola per singolo committente, ma considerando tutti i compensi sportivi dilettantistici percepiti nell’anno solare da qualsiasi soggetto – una ASD, due, tre, non cambia. Se un istruttore di pallavolo nel 2026 incassa 9.000 euro dalla società Alfa e 8.500 euro dalla società Beta, supera la soglia di 15.000 euro: i primi 15.000 resteranno esenti, i restanti 2.500 entreranno nel reddito imponibile. La gestione di questo meccanismo è affidata all’autocertificazione (su cui si torna in seguito).

Secondo: l’esenzione vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Anche i contribuenti forfettari ne beneficiano – lo ha confermato espressamente l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14/2025. Questo però crea qualche complicazione pratica, perché il modello Redditi PF non prevede ancora una colonna dedicata per il quadro LM: nella prassi corrente il contribuente forfettario indica i compensi sportivi già al netto della quota esente, gestendo la detrazione in modo extracontabile. Un nodo non ancora ufficialmente codificato che merita approfondimento separato.

Trattamento contributivo: Gestione Separata INPS

Il trattamento contributivo segue logiche diverse da quello fiscale, con una soglia di esenzione separata. L’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 prevede l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori sportivi autonomi. Tuttavia, i contributi non scattano dal primo euro: l’art. 35, comma 8-bis, riconosce un’esenzione contributiva sui primi 5.000 euro annui di compensi sportivi dilettantistici. Superata questa soglia, si applica la contribuzione sulla parte eccedente.

Le aliquote applicabili ai lavoratori sportivi dilettantistici sono specifiche e differiscono da quelle ordinarie della Gestione Separata. In base all’art. 35, comma 8-ter del D.Lgs. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione IVS è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo (cioè sul 50% della parte di compenso eccedente i 5.000 euro), con riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico. La struttura concreta per il 2026 è la seguente:

  • Senza altra copertura previdenziale obbligatoria: aliquota IVS del 25% calcolata sul 50% del compenso eccedente 5.000 euro, più contributi aggiuntivi dell’1,23% calcolati sul 100% del compenso eccedente 5.000 euro.
  • Con altra copertura previdenziale obbligatoria: sola aliquota IVS del 24% calcolata sul 50% del compenso eccedente 5.000 euro.

Il risultato è una struttura a tre livelli che conviene visualizzare:

Fascia annua compensi sportivi dilettantistici IRPEF Contributi Gestione Separata INPS
Da 0 a 5.000 euro Esente (art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021) Esente (franchigia contributiva art. 35, c. 8-bis)
Da 5.001 a 15.000 euro Esente (art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021) Dovuta sulla parte eccedente i 5.000 euro – IVS al 25% (o 24%) su base ridotta al 50% fino al 31/12/2027 (art. 35, c. 8-ter)
Oltre 15.000 euro Imponibile sulla parte eccedente – tassazione ordinaria o imposta sostitutiva forfettaria Dovuta sulla parte eccedente i 5.000 euro – medesima struttura (IVS su 50% base + contributi aggiuntivi su 100% base eccedente)

Da notare che la soglia di esenzione contributiva (5.000 euro) non coincide con quella fiscale (15.000 euro). I due meccanismi operano in parallelo, su soglie e basi di calcolo differenti – un’asimmetria che i software paghe e gestionali dei committenti devono gestire correttamente, tenendo anche conto della riduzione al 50% dell’imponibile IVS operativa fino al 31 dicembre 2027.

L’autocertificazione: obbligo e contenuto

L’esenzione di 15.000 euro non è automatica. Il lavoratore sportivo deve attivarsi – ogni volta che riceve un compenso – rilasciando al committente un’autocertificazione nella quale dichiara l’importo dei compensi sportivi già percepiti nell’anno solare in corso da qualsiasi soggetto operante nell’area del dilettantismo. Lo richiede espressamente il comma 6-bis dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, introdotto dal decreto correttivo n. 120/2023.

Senza questa autocertificazione, il sostituto d’imposta – l’ASD o la SSD che paga il compenso – non ha modo di sapere se il lavoratore ha già superato la soglia. Il rischio, in assenza del documento, è che il committente applichi la ritenuta d’acconto a titolo cautelativo – con conseguente necessità di recupero in dichiarazione per il percipiente. Nella pratica, molte associazioni hanno predisposto moduli standard da far compilare al momento del pagamento o dell’emissione della fattura.

Per chi ha la partita IVA il meccanismo è identico nei contenuti, anche se la forma differisce: non si tratta di una ricevuta firmata dalla ASD, ma di una dichiarazione che il titolare di partita IVA rilascia al proprio committente. Il dato dichiarato deve essere veritiero – chi certifica il falso si espone alle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

La stringa ESENZSPORT nel tracciato XML v1.9.1

Arriviamo al cuore della novità introdotta con le specifiche v1.9.1. La stringa ESENZSPORT va inserita nel blocco “AltriDatiGestionali” del file XML, che è uno spazio riservato a informazioni aggiuntive non obbligatorie ma utili per qualificare ulteriormente l’operazione. In particolare, va valorizzato l’elemento “TipoDato” con il valore “ESENZSPORT”.

Si usa quando il compenso indicato nella fattura rientra, in tutto o in parte, nell’esenzione di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 – cioè quando si tratta di compenso per attività sportiva dilettantistica che non supera (o non ha ancora superato) la soglia annua dei 15.000 euro. Non è un campo obbligatorio, ma è fortemente raccomandato: consente all’Agenzia delle Entrate di tracciare in modo automatico e sistematico il flusso dei compensi sportivi esenti, riducendo il rischio di controlli e contestazioni successive.

In “RiferimentoTesto” si può indicare il riferimento normativo per esteso. In “RiferimentoNumero” si può indicare l’importo del compenso a cui si riferisce l’esenzione. La valorizzazione di questi due elementi aggiuntivi non è imposta dal tracciato, ma è buona prassi documentale – soprattutto nel caso in cui la fattura contenga sia una quota esente (entro i 15.000 euro) sia una quota imponibile (oltre la soglia, quando il lavoratore ha già esaurito il plafond annuo).

Regime forfettario e sport dilettantistico: il cumulo dei vantaggi

Per un lavoratore sportivo dilettante con partita IVA, il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) è solitamente la scelta più conveniente. La somma delle agevolazioni risulta difficile da trovare altrove nel sistema tributario italiano.

Come funziona nel concreto: i compensi sportivi fino a 15.000 euro annui sono già esclusi dall’imponibile per effetto del D.Lgs. 36/2021. Sulla parte eccedente (se presente), si applica il meccanismo forfettario: il reddito imponibile si determina moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività previsto dal codice ATECO adottato. Per le attività di istruzione sportiva il codice più indicato è tipicamente il 85.51.00 (corsi sportivi e ricreativi), con un coefficiente del 78%; chi opera su profili differenti – organizzazione e promozione di eventi sportivi o attività di supporto non didattico – può ricadere nel codice 93.19.99 (altre attività sportive), con coefficiente dell’86%. La verifica del codice ATECO effettivamente adottato è sempre necessaria. Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività (poi del 15%). Nessuna IVA in fattura, nessuna IRAP, nessuna addizionale regionale o comunale.

Vale la pena sottolineare un aspetto spesso trascurato: ai fini della verifica del limite degli 85.000 euro (soglia massima di ricavi per restare nel regime forfettario), i compensi sportivi – inclusa la quota entro i 15.000 euro di esenzione – concorrono al conteggio. Non è un dettaglio da ignorare per chi si avvicina ai tetti del regime agevolato.

L’ambito soggettivo: solo il dilettantismo istituzionalizzato

Un punto ancora non del tutto risolto riguarda l’ambito soggettivo dell’esenzione. L’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 parla di “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”. Il riferimento all’area dilettantistica è stato interpretato dalla dottrina nel senso che l’esenzione spetti solo per i compensi percepiti da soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (ASD, SSD, federazioni, enti di promozione sportiva). Un istruttore di tennis che lavora anche per un hotel o una struttura privata non sportiva non può applicare l’esenzione su quei compensi – anche se l’attività svolta è identica.

Sul punto le indicazioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 14/2025 e consulenza giuridica n. 956-13/2024) vanno nella direzione di una lettura restrittiva: l’esenzione opera esclusivamente nell’area del dilettantismo istituzionalizzato. Chi fattura a soggetti al di fuori di quel perimetro – palestre commerciali, hotel, privati – fa bene a non applicare ESENZSPORT su quei corrispettivi, anche se svolge la stessa attività fisica.

La struttura XML della fattura elettronica

Un istruttore di nuoto con partita IVA in regime forfettario che fattura le proprie prestazioni a una ASD deve tener conto di alcune specificità nel tracciato XML. Le principali riguardano il regime fiscale (forfettario), il trattamento IVA, e – da maggio 2026 – la nuova stringa ESENZSPORT.

Sul regime IVA: il forfettario è “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. 190/2014. In fattura questo si traduce nell’indicazione del codice Natura N2.2 (operazione non soggetta a IVA – altri casi) nel campo corrispondente, con annotazione esplicita del regime applicato. L’importo totale della fattura non include IVA.

Sul regime fiscale: nel campo “RegimeFiscale” dell’header XML va indicato il codice RF19 (regime forfettario). Chi invece opera in regime ordinario userà RF01 (ordinario), con le aliquote IVA di competenza.

Sul blocco ritenute: per il forfettario non va applicata la ritenuta d’acconto, e lo si indica in modo esplicito sul documento con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario – non soggetta a ritenuta d’acconto”. Per il regime ordinario, invece, il meccanismo è lineare: i compensi entro la soglia dei 15.000 euro non sono imponibili e quindi non sono soggetti ad alcuna ritenuta; la ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25, DPR 600/1973 si applica esclusivamente sulla parte eccedente la soglia, a condizione che il lavoratore abbia presentato l’autocertificazione.

Riepilogo operativo: la fattura XML in sintesi

Ricapitolando in forma operativa, una fattura elettronica emessa da un lavoratore sportivo dilettante con partita IVA in regime forfettario, per compensi entro la soglia dei 15.000 euro, dovrà contenere i seguenti elementi:

Campo XML Valore da indicare Note
RegimeFiscale RF19 Regime forfettario
AliquotaIVA 0.00 Nessuna IVA applicata
Natura N2.2 Non soggetto IVA – altri casi (forfettari)
DatiRitenuta Non compilato Forfettari esonerati da ritenuta d’acconto (art. 1, c. 67, L. 190/2014)
AltriDatiGestionali – TipoDato ESENZSPORT Nuovo da specifiche v1.9.1 (dal 15/05/2026)
AltriDatiGestionali – RiferimentoTesto Compenso esente ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021 Consigliato, non obbligatorio
Descrizione linea Es. “Prestazioni di istruzione sportiva – mese di maggio 2026” Descrizione della prestazione svolta

A questa struttura si aggiunge, sul piano documentale extra-fattura, l’autocertificazione del lavoratore sull’ammontare dei compensi sportivi già percepiti nell’anno. Quel documento non transita nel tracciato XML ma va conservato da entrambe le parti.

Regime ordinario e sport dilettantistico: come funziona in fattura

Chi opera in regime ordinario – perché ha superato la soglia degli 85.000 euro di ricavi, perché ha scelto volontariamente di uscire dal forfettario, o perché non possiede i requisiti di accesso – ha una struttura di fatturazione più articolata rispetto al forfettario. Tre elementi si combinano: l’IVA da applicare, la ritenuta d’acconto e la quota esente da 15.000 euro, che opera anche in questo caso ma con meccanismi diversi.

Sul regime IVA: a differenza del forfettario, il professionista in regime ordinario è soggetto passivo IVA a tutti gli effetti. L’aliquota ordinaria applicabile alle prestazioni di lavoro sportivo autonomo è generalmente il 22%. La fattura riporterà quindi l’importo imponibile, l’IVA separata e il totale documento. L’IVA esposta in fattura non è un costo per il committente ASD o SSD se quel soggetto è soggetto passivo IVA; lo diventa invece se l’ente non ha diritto alla detrazione (es. ASD in regime di esonero ex art. 36-bis DPR 633/1972).

Sulla ritenuta d’acconto: qui si concentra il punto più spesso gestito in modo errato nella prassi. La regola è semplice ma richiede di essere applicata con precisione: i compensi sportivi entro i 15.000 euro annui non sono imponibili e quindi non sono soggetti ad alcuna ritenuta. La ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25 DPR 600/1973 si applica esclusivamente sulla parte di compenso che eccede la soglia annua, e solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato l’autocertificazione attestante i compensi già percepiti nell’anno. Senza autocertificazione, il sostituto d’imposta applicherà cautelativamente la ritenuta sull’intero importo – con le conseguenti complicazioni in dichiarazione.

Esempio pratico – Regime ordinario con due committenti

Situazione: Marco Rossi, istruttore di calcio, partita IVA in regime ordinario. Nel 2026 percepisce:

  • 12.000 euro lordi dalla ASD Alfa (primo committente dell’anno)
  • 8.000 euro lordi dalla ASD Beta (secondo committente)
  • Totale compensi sportivi dilettantistici 2026: 20.000 euro

Step 1 – Fatturazione a ASD Alfa (€12.000):
Marco presenta autocertificazione: “compensi sportivi dilettantistici percepiti da terzi nel 2026 = €0”.
Quota già percepita da Alfa: €12.000 – tutto entro la soglia di €15.000.
Ritenuta d’acconto applicata da Alfa: €0 (nessuna quota imponibile).

Step 2 – Fatturazione a ASD Beta (€8.000):
Marco presenta nuova autocertificazione: “compensi sportivi dilettantistici già percepiti nel 2026 = €12.000”.
Residuo esente disponibile: €15.000 – €12.000 = €3.000.
Quota imponibile su questo compenso: €8.000 – €3.000 = €5.000.
Ritenuta d’acconto 20% applicata da Beta: €5.000 × 20% = €1.000.
Netto incassato da Beta (al lordo IVA): €8.000 – €1.000 = €7.000.

Riepilogo fiscale a fine anno:

Voce Importo
Compensi totali percepiti €20.000
Quota esente (art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021) €15.000
Reddito di lavoro autonomo imponibile €5.000
IRPEF lorda (scaglione 23% fino a €28.000) €1.150
Ritenuta d’acconto già versata da ASD Beta – €1.000
Saldo IRPEF a debito in dichiarazione €150

Nota: il calcolo dell’IRPEF è semplificato (reddito complessivo = solo reddito sportivo). In presenza di altri redditi lo scaglione applicabile potrebbe essere più elevato. L’IVA esposta in fattura è esclusa dal calcolo della ritenuta e viene gestita separatamente.

L’esempio evidenzia un aspetto operativo cruciale: la corretta gestione dell’autocertificazione è indispensabile per evitare che il secondo (o terzo) committente applichi la ritenuta sull’intero compenso anziché solo sulla parte eccedente. In assenza di autocertificazione aggiornata, l’ASD Beta avrebbe applicato la ritenuta del 20% sull’intero importo di €8.000 (€1.600 anziché €1.000), costringendo il lavoratore a richiedere il rimborso della maggiore imposta in sede dichiarativa. Una complicazione evitabile con un semplice documento di quattro righe.

Cosa cambia in pratica dal 15 maggio 2026

Prima delle specifiche v1.9.1 non esisteva un modo standardizzato di segnalare, all’interno del file XML della fattura, che il compenso beneficiava dell’esenzione sportiva. Chi voleva indicarlo lo faceva nella descrizione in testo libero, oppure non lo indicava affatto – con tutto ciò che ne conseguiva in termini di tracciabilità e controllo. Da maggio 2026 quella informazione ha un “contenitore” ufficiale nel tracciato.

Questo cambia qualcosa anche per le ASD e SSD che ricevono le fatture. L’SDI trasmetterà documenti con una nuova stringa riconoscibile nel blocco AltriDatiGestionali: i software di contabilità dovranno essere aggiornati per gestirla correttamente, sia ai fini della classificazione contabile sia – eventualmente – per gli adempimenti legati alla Certificazione Unica. I gestori di software di fatturazione hanno tempo fino al 15 maggio per rilasciare gli aggiornamenti necessari. Nella prassi, conviene non aspettare l’ultimo giorno.

 

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