info@studiopizzano.it

Multiattività nel regime forfettario

Forfettario e credito superbonus in pagamento: come si dichiara l’eccedenza

16 Marzo, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Un professionista in regime forfettario che riceve un credito d’imposta come corrispettivo della propria prestazione – al posto del tradizionale pagamento in denaro – si trova davanti a una questione non sempre immediata da risolvere. Cosa accade se il valore del credito supera l’importo della fattura? E soprattutto, come si tratta quell’eccedenza nella dichiarazione dei redditi, specie se poi non viene usata in compensazione tramite modello F24? La risposta, nel quadro della prassi ufficiale disponibile, è sostanzialmente chiara: l’intero valore del credito ricevuto rileva come compenso percepito. La quota eccedente rispetto all’importo della fattura non esce dal computo reddituale solo perché non è stata successivamente compensata. La logica ruota attorno alla natura del credito al momento della sua ricezione, non a quanto viene fatto con esso in seguito.

In breve

CQuando un cliente paga una prestazione professionale cedendo un credito d’imposta invece di versare denaro, il professionista in regime forfettario non deve chiedersi cosa farà di quel credito in futuro: ai fini fiscali, ciò che conta è il momento in cui lo riceve. L’intero valore del credito – inclusa qualsiasi eccedenza rispetto all’importo fatturato – entra nei compensi percepiti del periodo d’imposta, e su quel totale si applica il coefficiente di redditività previsto dal regime forfettario. Il fondamento di questo impianto è la circolare n. 23/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, che nel commentare i meccanismi di sconto in fattura del Superbonus ha chiarito che il credito d’imposta ottenuto dall’esercente la professione costituisce un provento dell’attività professionale. Il professionista forfettario, d’altra parte, è sempre esonerato dalla ritenuta d’acconto per legge (art. 1, comma 67, L. n. 190/2014), a prescindere dalla modalità di pagamento. Va tenuta distinta, invece, la fattispecie dell’acquisto di crediti fiscali a prezzo scontato – trattata nelle risposte n. 171/2025 e n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito della riforma del lavoro autonomo – dove la tassazione segue logiche diverse e si ancora al momento dell’utilizzo in compensazione.

Il credito d’imposta come corrispettivo della prestazione

Quando un cliente – invece di pagare in contanti o tramite bonifico – cede al professionista un credito d’imposta a saldo della prestazione, quella cessione vale a tutti gli effetti come pagamento. Il credito funge da mezzo di estinzione dell’obbligazione pecuniaria.

Sul piano fiscale, ciò che conta è il valore del credito al momento della sua ricezione. Non importa se quel credito sarà poi usato in compensazione, ceduto a terzi o lasciato inutilizzato: la rilevanza reddituale scatta già all’atto della percezione. Va tuttavia segnalato che, con specifico riguardo al meccanismo dello sconto in fattura edilizio, in dottrina non è del tutto sopita la questione se il momento imponibile coincida con la data di emissione della fattura ovvero con l’accettazione del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate – momento in cui il credito diventa effettivamente disponibile per il professionista – essendo stata la materia affrontata in modo non univoco a livello amministrativo.

Il fondamento di questo impianto si ricava dalla circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, emanata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei chiarimenti su sconto in fattura e bonus edilizi. Il documento ha chiarito che il credito d’imposta ottenuto dal professionista a fronte dello sconto praticato al cliente costituisce un provento nell’esercizio dell’attività professionale, qualificabile come elemento integrativo dei compensi ai sensi dell’art. 54 del TUIR. Per i professionisti in regime forfettario, la norma di riferimento è l’art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014, che individua nei “compensi percepiti” la grandezza sulla quale applicare il coefficiente di redditività: anche il credito d’imposta ricevuto in pagamento concorre a tale aggregato, per intero, con effetto nel periodo d’imposta della percezione.

Il meccanismo di genesi dell’eccedenza trova la sua casistica più frequente proprio nel contesto del Superbonus 110%: quando il professionista applica lo sconto in fattura, il credito che riceve in contropartita è pari al 110% dell’importo scontato – e non al 100% – generando per definizione un valore nominale eccedente rispetto all’importo fatturato. Questo 10% aggiuntivo non è un diverso tipo di reddito: è parte integrante del provento professionale.

L’eccedenza non compensata: non è reddito rinviato

Qui sta il nodo pratico più delicato. Se il credito ceduto dal cliente ha un valore nominale superiore all’importo della fattura, questa eccedenza fa parte del corrispettivo pattuito – o comunque riconosciuto – per la prestazione. Concorre quindi ai compensi percepiti del forfettario nel periodo d’imposta in cui il credito è stato ricevuto.

La mancata compensazione della quota eccedente non sposta nulla sul piano fiscale. Non azzera la rilevanza reddituale, non la rinvia all’anno successivo, non la esclude dal reddito dichiarato. La percezione si è già realizzata al momento della disponibilità del credito, e questo è sufficiente ai fini dell’imputazione temporale.

Questa impostazione è coerente con il principio di cassa che governa la tassazione dei professionisti – e in particolare dei forfettari ex art. 1, comma 64, L. n. 190/2014 -: i compensi rilevano quando sono effettivamente percepiti, indipendentemente dalla loro successiva destinazione o utilizzo. Una questione residuale, su cui l’articolo non si sofferma ma che merita un cenno, è quella del credito poi non utilizzato per scadenza o decadenza: in quel caso potrebbe porsi il tema della deducibilità della perdita, oggi privo di una risposta ufficiale esplicita.

Nessuna ritenuta d’acconto: il committente non trattiene nulla

Per i professionisti in regime forfettario, l’art. 1, comma 67 della legge n. 190/2014 prevede l’esonero dalla ritenuta d’acconto sui compensi percepiti: si tratta di un’esenzione soggettiva, che opera indipendentemente dalle modalità con cui avviene il pagamento. La fattura deve recare apposita dicitura in tal senso.

Quando il pagamento avviene tramite cessione di un credito d’imposta – e non con denaro liquido – si aggiunge una ragione ulteriore: il meccanismo della ritenuta presuppone un flusso di denaro da parte del sostituto d’imposta, flusso che in questo caso non c’è. Il professionista forfettario riceve un credito, non una somma di denaro, e il sostituto d’imposta non deve operare alcuna trattenuta. Il profilo della ritenuta è quindi ininfluente sotto entrambi i profili – quello soggettivo e quello oggettivo.

Credito ricevuto in pagamento e credito acquistato a sconto: due fattispecie diverse

Occorre stare attenti a non confondere questa fattispecie con un’altra, per certi versi simile ma fiscalmente differente: l’acquisto di crediti fiscali a un prezzo inferiore al loro valore nominale, come avviene nell’acquisto di crediti edilizi sul mercato secondario.

In quel caso, la prassi più recente – si vedano la risposta n. 171/2025 e la risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate – ha chiarito che, a partire dal periodo d’imposta 2024, il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo pagato per acquistarlo concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, in forza del principio di onnicomprensività introdotto dalla riforma dell’art. 54 TUIR operata dal D.Lgs. n. 192/2024. Le regole di imputazione temporale, in questo scenario, sono collegate al momento dell’utilizzo in compensazione, non a quello dell’acquisto. Va precisato che le risposte 171/2025 e 6/2026 sono rivolte a professionisti in regime ordinario e a studi associati: l’applicazione al forfettario in analoga fattispecie si fonda in via di principio sull’art. 1, comma 64, L. n. 190/2014, con il differenziale che concorrerebbe direttamente ai “compensi percepiti” rilevanti ai fini del regime sostitutivo.

Chi riceve un credito come corrispettivo diretto di una prestazione professionale non si trova in questa situazione: il credito è entrato nel suo patrimonio come pagamento, non come investimento a sconto. Le due fattispecie non vanno sovrapposte.

Un caso pratico per capire meglio

Un consulente fiscale in regime forfettario esegue lavori agevolati Superbonus per un cliente e applica lo sconto in fattura per €1.200. Il cliente esercita l’opzione ex art. 121, D.L. n. 34/2020 e cede al professionista un credito d’imposta di €1.320 – pari al 110% dello sconto praticato. Ipotizzando che il professionista non utilizzi poi i €120 di eccedenza rispetto alla prestazione fatturata tramite compensazione in F24, la domanda è: quanta base imponibile forfettaria genera questa operazione?

Il professionista deve dichiarare come compenso percepito l’intero importo di €1.320, non solo €1.200. La quota eccedente di €120 non esce dalla dichiarazione dei redditi. Applicando il coefficiente di redditività del 78% (quello tipico per le attività professionali intellettuali, codice ATECO gruppo 78), il reddito imponibile forfettario derivante da questa operazione sarà:

€1.320 x 78% = €1.029,60

L’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up forfettarie nei primi cinque anni) si applica su questo importo. Il fatto che il professionista non abbia usato in F24 quei €120 è, ai fini della dichiarazione dei redditi, del tutto irrilevante.

Riepilogo operativo

Elemento Come si tratta Riferimento normativo/prassi
Credito d’imposta ricevuto in pagamento Rileva per intero come compenso percepito Circ. n. 23/E/2022; art. 1, co. 64, L. n. 190/2014
Eccedenza rispetto all’importo fattura Concorre al reddito del periodo di ricezione Principio di cassa; circ. n. 23/E/2022
Mancata compensazione in F24 Non riduce la rilevanza reddituale Principio di cassa; art. 1, co. 64, L. n. 190/2014
Momento imponibile Ricezione/disponibilità del credito (dibattito su “data fattura” vs. “accettazione AdE”) Art. 1, co. 64, L. n. 190/2014; posizione DRE Marche
Ritenuta d’acconto Non applicabile: esonero soggettivo + assenza di flusso di denaro Art. 1, co. 67, L. n. 190/2014
Base imponibile forfettaria Intero valore credito x coefficiente di redditività ATECO Art. 1, co. 64, L. n. 190/2014
Credito acquistato a sconto (fattispecie diversa) Differenziale positivo imponibile dal 2024; imputazione al momento dell’utilizzo in compensazione D.Lgs. n. 192/2024; risp. n. 171/2025; risp. n. 6/2026

Articoli correlati per Categoria