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Accertamento scostamento ISA: come costruire una difesa efficace

5 Marzo, 2026

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L’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna di controllo per il periodo d’imposta 2023, inviando comunicazioni di anomalia ISA a imprese e lavoratori autonomi. Ma attenzione: uno scostamento dal punteggio ISA non equivale a una prova di evasione. La giurisprudenza consolidata – Sezioni Unite comprese – lo chiarisce da anni, e i contribuenti che sanno come muoversi hanno buone possibilità di vincere la partita.

La campagna compliance per il periodo d’imposta 2023

Negli ultimi mesi il tema degli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 – è tornato al centro delle preoccupazioni di professionisti e imprese. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 luglio 2025 (prot. n. 305720/2025), ha definito le modalità operative per la comunicazione delle anomalie rilevate nei dati ISA relativi al periodo d’imposta 2023, dando di fatto il via a una campagna di compliance che interessa un bacino molto ampio di soggetti.

Le segnalazioni, pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente, emergono dall’incrocio di diverse fonti informative presenti nell’Anagrafe tributaria: certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, contratti di locazione registrati, modelli Redditi e dichiarazioni ISA di anni precedenti. Le incongruenze riscontrate riguardano, nella prassi, rimanenze di magazzino non coerenti, indicatori elementari fuori range o componenti reddituali che non tornano rispetto ai dati storici. Si segnala che il provvedimento individua ben 24 diverse tipologie di anomalia, elencate nell’allegato 1.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo dell’art. 1, commi 634-636, della L. 190/2014, che già da anni consente al Fisco di promuovere l’adempimento spontaneo attraverso comunicazioni preventive. Il contribuente – anche tramite intermediario delegato – può rispondere usando lo specifico Software di compilazione anomalie 2025, messo gratuitamente a disposizione sul portale dell’Agenzia. Se l’anomalia risulta fondata, resta aperta la strada del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997. Se invece la situazione è giustificabile, serve una risposta puntuale e documentata.

Anomalie ISA e Concordato Preventivo Biennale: un’interferenza critica

Un aspetto che nell’attuale campagna compliance non può essere trascurato riguarda i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024/2025. Se l’anomalia ISA 2023 risulta fondata e la dichiarazione integrativa modifica i dati in misura tale da determinare una proposta di concordato superiore del 30% rispetto a quella originariamente concordata, il contribuente decade dal CPB per entrambi gli anni. In tal caso, come chiarito dalla circolare AdE n. 18/E del 17 settembre 2024, il soggetto resta obbligato ad assoggettare ad imposizione il valore più alto tra quello concordato originariamente e quello effettivamente conseguito, sia ai fini reddituali che ai fini IRAP. La verifica dell’anomalia non è quindi solo una questione di compliance dichiarativa: per i soggetti aderenti al CPB può avere conseguenze sistemiche sull’intero piano fiscale biennale.

Lo scostamento ISA non è prova automatica di evasione

Qui sta il punto più importante, e forse il più frainteso. Ricevere una comunicazione di anomalia ISA non significa essere automaticamente accusati di occultare redditi. Lo scostamento dal punteggio costituisce, nella costruzione giuridica consolidata, una presunzione semplice – e non una prova diretta di maggiore capacità contributiva.

La circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate è su questo esplicita: gli ISA sono strumenti di analisi del rischio, preliminari e orientativi, non basi autonome per accertamenti. Lo stesso concetto è ribadito nel provvedimento del 24.07.2025. L’ufficio che intende procedere a una rettifica deve necessariamente sviluppare un percorso motivazionale individualizzato, capace di confrontarsi con la realtà concreta dell’impresa o del professionista.

La giurisprudenza di legittimità su questo punto è copiosa e sostanzialmente univoca. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009, hanno fissato il principio cardine: la procedura di accertamento basata su strumenti statistici standardizzati genera presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non si determina automaticamente dallo scostamento dai valori medi, ma nasce solo all’esito del contraddittorio con il contribuente. Principio poi confermato – con diverse sfumature – da una serie di sentenze successive: Cass. n. 11633/2015, n. 15051/2017, n. 9484/2021, n. 28736/2022, e da ultimo n. 26357 del 9 ottobre 2024.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: la mera differenza numerica rispetto allo standard di settore non può, da sola, legittimare la rettifica. Occorre che l’ufficio valuti la specifica realtà economica del contribuente, consideri le spiegazioni fornite in sede di contraddittorio, e motivi le ragioni per cui quelle spiegazioni non sono state ritenute convincenti.

Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA

La ricezione di una comunicazione nel cassetto fiscale non impone obblighi di risposta immediata, ma ignorarla non è una strategia saggia. Un riscontro tempestivo e articolato – anche per dire che la situazione è corretta e motivarne le ragioni – riduce significativamente il rischio che l’ufficio proceda con un vero e proprio atto impositivo.

Nella pratica, la risposta si trasmette esclusivamente attraverso il software dedicato, che consente l’inserimento di spiegazioni testuali. Non è possibile allegare documenti direttamente nell’applicativo, ma nulla impedisce di depositarli in un secondo momento se l’ufficio apre un procedimento formale. Il contribuente può anche agire tramite il proprio commercialista o consulente delegato, che riceverà la comunicazione via Entratel se espressamente indicato nella dichiarazione dei redditi.

Se lo scostamento ISA dipende da circostanze specifiche – un anno caratterizzato da eventi straordinari, una riorganizzazione aziendale, una commessa andata male, un calo fisiologico del settore – è opportuno documentarle con precisione. Dati Istat sull’andamento del comparto, contratti non rinnovati, perizie estimative: tutto ciò che evidenzia la specificità della situazione economica del soggetto è materiale utile.

La difesa nel contenzioso: documenti e nuovi elementi

Se il contraddittorio amministrativo non convince l’ufficio e si arriva a un atto impositivo, la difesa in sede giudiziaria può essere strutturata su piani diversi.

In primo luogo, si può contestare l’uso meccanico del punteggio ISA come unico o prevalente elemento a sostegno della rettifica. Come chiarito dalla giurisprudenza, le ricostruzioni induttive devono essere calibrate sulla realtà concreta dell’impresa: andamento del mercato, eventi straordinari, peculiarità settoriali. In assenza di questa contestualizzazione, la presunzione statistica resta debole e insufficiente a reggere l’accertamento.

In giudizio sono ammissibili scritture contabili coerenti, contratti, corrispondenza commerciale, dati statistici di settore e perizie tecniche di parte sulla non attendibilità degli ISA rispetto alla specifica attività svolta. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12548 del 12 maggio 2025, ha confermato l’annullamento di un accertamento in cui il contribuente aveva dimostrato, attraverso documentazione specifica, la non fondatezza della presunzione statistica. Nuovi elementi prodotti in sede contenziosa non perdono valore per il solo fatto di non essere stati anticipati nel contraddittorio amministrativo: la fase procedimentale e quella processuale sono distinte, e la difesa può arricchirsi di nuove prove anche in tribunale.

Cosa cambia con la riforma del contraddittorio

Un elemento che merita attenzione separata riguarda gli effetti della riforma dello Statuto del contribuente sull’intera materia. L’art. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 con efficacia dal 18 gennaio 2024, ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi non automatizzati. Prima della presentazione dello schema di atto, il contribuente ha diritto a 60 giorni per formulare osservazioni. La violazione di tale obbligo rende l’atto annullabile.

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno precisato che l’annullabilità per omesso contraddittorio non opera in modo automatico: il contribuente è tenuto a dimostrare – attraverso la cosiddetta “prova di resistenza” – che le proprie osservazioni, se ascoltate, avrebbero potuto influire sulla decisione finale dell’Amministrazione. Non è sufficiente il mero rilievo formale dell’omissione: occorre prospettare elementi conoscitivi che avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. La sentenza ha risolto un annoso contrasto interpretativo, stabilendo questa regola anche per i tributi armonizzati, pur con le specificità derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Per i procedimenti originati da segnalazioni ISA, il contraddittorio previsto dalla circolare 17/E/2019 e ribadito nel provvedimento 305720/2025 si intreccia con questa nuova cornice normativa, rafforzando le garanzie del contribuente. La risposta all’anomalia non è solo un’opportunità: è, a tutti gli effetti, la prima linea di difesa – e il perimetro entro cui costruire, fin dall’inizio, la “prova di resistenza” per l’eventuale contenzioso.

Riepilogo delle principali strategie difensive

Strumento difensivo Note operative
Risposta alla comunicazione ISA Tramite Software anomalie 2025 sul sito AdE; spiegazioni testuali puntuali sulla situazione economica specifica; non è previsto allegato diretto ma la documentazione può essere depositata in sede di procedimento formale
Contestazione motivazionale Evidenziare che l’ufficio non ha valutato la realtà economica concreta; richiamare SS.UU. 26635/2009 e giurisprudenza successiva (Cass. 26357/2024)
Produzione documentale in giudizio Scritture contabili, contratti, dati Istat di settore, perizie tecniche; ammissibili anche se non presentati nel contraddittorio amministrativo (Cass. ord. 12548/2025)
Vizio procedurale per omesso contraddittorio Per atti emessi dal 18.01.2024: obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023); la violazione rende l’atto annullabile, ma occorre fornire la “prova di resistenza” (SS.UU. 21271/2025)
Verifica interferenza con CPB Per i soggetti aderenti al CPB 2024/2025: valutare se la dichiarazione integrativa modifica la proposta di concordato oltre il 30%, con rischio di decadenza dal CPB (circ. AdE 18/E/2024)
Ravvedimento operoso Solo se l’anomalia è fondata; riduce le sanzioni secondo l’art. 13 D.Lgs. 472/1997; valutare preventivamente l’impatto sul CPB

 

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