Dal 25 febbraio 2026 chi cerca un rappresentante fiscale IVA in regola può consultare direttamente il portale dell’Agenzia delle Entrate. Un nuovo servizio di verifica – atteso da tempo – consente di controllare in tempo reale i soggetti abilitati a svolgere questo ruolo per conto degli operatori economici privi di stabile organizzazione in Italia, compresi quelli con sede in Paesi al di fuori dell’Unione europea. La novità rientra nel percorso avviato con il D.Lgs. n. 13/2024, che ha ridisegnato in modo sostanziale le regole per chi vuole operare come rappresentante fiscale nel nostro Paese.
Il quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è l’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 13/2024, con cui il legislatore ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 17 del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). La modifica ha introdotto obblighi precisi: chi intende assumere – o già ricopre – il ruolo di rappresentante fiscale deve presentare un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti richiesti, e, nei casi previsti, prestare idonea garanzia. La garanzia – da prestare per una durata minima di 48 mesi dall’assunzione del ruolo – varia in proporzione al numero di contribuenti rappresentati. Non si tratta di un onere simbolico.
Va evidenziato un profilo spesso trascurato ma centrale nella ratio della riforma: ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato per tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme IVA. È proprio questa responsabilità solidale a giustificare l’introduzione di requisiti di affidabilità e della garanzia.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha poi definito le condizioni operative con il Decreto 9 dicembre 2024. Successivamente, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025 (prot. n. 178713) e del 17 aprile 2025 (prot. n. 186368) hanno fissato le istruzioni pratiche: il primo riguarda la prestazione della garanzia da parte dei soggetti rappresentati ai sensi dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA; il secondo disciplina l’attestazione dei requisiti soggettivi e la garanzia a carico dei rappresentanti stessi.
Requisiti soggettivi: chi può fare il rappresentante fiscale
Per svolgere questo incarico occorre soddisfare i requisiti elencati dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto MEF n. 164/1999, che attengono tra l’altro all’assenza di condanne penali per determinati reati, all’insussistenza di procedimenti pendenti per reati finanziari, all’assenza di gravi violazioni tributarie e alla capacità giuridica ad agire. Quando il rappresentante fiscale è una persona giuridica, detti requisiti devono sussistere in capo al rappresentante dell’ente incaricato.
C’è un altro elemento, spesso sottovalutato nella prassi: la nomina deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata oppure da lettera annotata nell’apposito registro tenuto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del rappresentante. Senza questa formalità, la nomina non produce effetti ai fini IVA. Un punto su cui è bene non fare approssimazioni.
I soggetti già operativi come rappresentanti fiscali alla data di pubblicazione del Provvedimento n. 186368/2025 erano tenuti a trasmettere la dichiarazione di possesso dei requisiti e, ove previsto, a prestare la garanzia entro 60 giorni, vale a dire entro il 16 giugno 2025.
Come ottenere la partita IVA per i soggetti non residenti
L’operatore non residente che intende operare in Italia tramite rappresentante fiscale deve richiedere l’attribuzione di una partita IVA dedicata. Lo strumento è la dichiarazione di inizio attività, da presentare con:
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modello AA9/12, se si tratta di ditte individuali o lavoratori autonomi;
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modello AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.).
La dichiarazione – con allegata la documentazione relativa alla nomina – va presentata all’ufficio della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante nominato. Non dell’operatore estero, si noti, ma del rappresentante.
Il caso VIES: garanzia obbligatoria per i non UE/SEE
Un aspetto che merita attenzione riguarda i soggetti extracomunitari che, contestualmente all’inizio attività, richiedono anche l’inclusione nell’archivio VIES. In questo caso, il soggetto non residente e non stabilito in Paesi UE o SEE è tenuto a presentare la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972. La presentazione avviene presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.
Si pensi, a titolo di esempio, a una società con sede negli Stati Uniti che intende effettuare cessioni di beni in Italia tramite un rappresentante fiscale residente a Milano. Se vuole essere inclusa nel VIES già dalla dichiarazione di inizio attività, dovrà presentare la garanzia all’ufficio competente per Milano, non alla propria sede americana.
Cosa consente il nuovo servizio di verifica
Il servizio attivo dal 25 febbraio 2026 permette di consultare i dati dei rappresentanti fiscali IVA censiti in Anagrafe tributaria che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e, ove prevista, hanno già prestato la garanzia. Il servizio è accessibile sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al percorso: Home / Imprese / Istanze / Partita IVA / Registrazione IVA per operatori non residenti. Operativamente, analogamente ai servizi di verifica della partita IVA e di iscrizione al VIES, l’utente inserisce il codice fiscale del soggetto da verificare e il sistema restituisce l’esito in tempo reale.
Si tratta, in sostanza, di uno strumento di trasparenza: chi deve nominare un rappresentante fiscale può ora verificare preventivamente se il soggetto scelto è in regola con gli adempimenti imposti dalla normativa riformata. Una funzione utile, considerato che la responsabilità delle operazioni IVA – inclusa quella solidale – ricade in modo significativo anche sul soggetto rappresentato. Meglio non affidarsi a operatori che non hanno ancora completato l’iter di adeguamento ai nuovi obblighi.



