info@studiopizzano.it

Dichiarazione enti non commerciali

Quadro VH dichiarazione IVA: correggere LIPE omesse o errate

24 Febbraio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Il quadro VH della dichiarazione IVA annuale (modello IVA 2026, approvato con Provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026) è lo strumento che consente al soggetto passivo di inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). La disciplina di riferimento è l’art. 21-bis del DL 78/2010, mentre le indicazioni operative di prassi sono contenute nella risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

La norma di riferimento: art. 21-bis del DL 78/2010

L’art. 21-bis del DL 78/2010 obbliga i soggetti passivi IVA a comunicare telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Per ciascun trimestre dell’anno d’imposta 2025, le LIPE dovevano essere trasmesse alle scadenze previste: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, con la sola eccezione del II trimestre (scadenza 16 settembre). Per il IV trimestre 2025, il termine “ordinario” del 28 febbraio 2026 – che cade di sabato – slitta al 2 marzo 2026.

La comunicazione non è un semplice adempimento “formale”: da essa discendono importanti effetti sulla coerenza tra i versamenti periodici e la dichiarazione annuale IVA, in particolare in sede di compilazione del rigo VL27, dove confluiscono i dati delle LIPE ai fini della liquidazione annuale.

LIPE e quadro VP: la finestra di febbraio

Per il IV trimestre esiste una regola speciale: il contribuente che presenta la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio (termine “ordinario” che nel 2026 coincide con il 2 marzo) può evitare la trasmissione separata della LIPE del IV trimestre, comunicando i relativi dati direttamente nel quadro VP della dichiarazione annuale. Le istruzioni ministeriali al modello IVA 2026 precisano che “è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP” e che, in caso di utilizzo del quadro VP, “il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026”.

In caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate ex art. 36, le istruzioni ministeriali specificano che “i quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, vanno compilati una sola volta sul primo modulo, riportando i dati riepilogativi di tutte le attività”.

Superata la finestra di febbraio (ovvero dal 3 marzo 2026 in poi), il quadro VP non è più compilabile. Chi presenta la dichiarazione IVA tra il 3 marzo e il 30 aprile 2026 e abbia ancora dati LIPE da inviare, integrare o correggere deve necessariamente utilizzare il quadro VH.

Quando si usa il quadro VH (e quando non si usa)

Le istruzioni ministeriali al paragrafo 4.2.7 del modello IVA 2026 stabiliscono che il quadro VH deve essere compilato “qualora si intenda inviare/integrare/correggere i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA”. Il modello non deve essere inoltrato se il contribuente non ha effettuato alcuna variazione rispetto alle LIPE già trasmesse. In particolare, il quadro VH si utilizza esclusivamente nei seguenti casi:

  • LIPE di uno o più trimestri (o mesi, per i mensili) omessa, non trasmessa entro la scadenza e non ancora regolarizzata prima della dichiarazione annuale.
  • LIPE trasmessa con dati incompleti o errati (ad esempio, importo a debito o a credito del rigo VP14 sbagliato, acconto IVA omesso o errato nel rigo VP13).
  • LIPE del IV trimestre da correggere, dopo che la stessa sia stata già trasmessa o gestita tramite quadro VP in una dichiarazione presentata entro febbraio.

Il quadro VH non va invece compilato se gli errori o le omissioni riguardano dati non rilevabili ai fini della comunicazione LIPE: si pensi, ad esempio, alle informazioni contenute nei righi VP2 e VP3 (volume d’affari, operazioni esenti), che non confluiscono nel VH. In tali casi la correzione deve avvenire tramite LIPE sostitutiva autonoma.

Le istruzioni ministeriali dettano poi una regola specifica per le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/1972: le controllanti e controllate che abbiano fruito per l’intero anno della procedura di compensazione IVA di gruppo devono compilare il quadro VH “ad esclusione del rigo VH17”, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche trasferiti alla liquidazione IVA di gruppo; nel caso di uscita dal gruppo nel corso dell’anno, devono invece indicare sia i debiti e crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate, compreso l’eventuale acconto da indicare nel rigo VH17.

La regola fondamentale: il VH è un quadro integrale, non selettivo

Il punto più delicato – e quello che genera il maggior numero di errori compilativi – è il seguente: quando si compila il quadro VH, non si indicano solo i dati oggetto di correzione o integrazione, ma tutti i dati richiesti per l’intero anno d’imposta. In pratica occorre riportare i saldi (IVA a debito o a credito) di tutti i periodi previsti, compresi quelli le cui LIPE erano già state trasmesse correttamente e senza errori.

Questo principio, affermato dalla risoluzione 104/E/2017 e ribadito nelle istruzioni ministeriali del modello IVA 2026, implica che il quadro VH “ridisegna” l’intera storia delle comunicazioni periodiche dell’anno, non solo i periodi che presentavano anomalie.

Vi è un caso-limite previsto espressamente dalle istruzioni ministeriali: se tutte le liquidazioni periodiche dell’anno risultano a saldo zero e non era dovuto l’acconto IVA, il quadro VH va comunque formalmente compilato (considerato compilato ai fini dichiarativi), e occorre barrare la casella “VH” nel riquadro “Quadri compilati” posto in calce al quadro VL. Le istruzioni precisano infatti che a tale regola – per cui non si barrano le caselle relative a quadri con valori pari a zero – “fa eccezione il quadro VH per la particolare ipotesi di compilazione illustrata nel paragrafo 4.2.7”.

I righi da VH1 a VH17: struttura e logica secondo le istruzioni ministeriali

Le istruzioni ministeriali al paragrafo 4.2.7 del modello IVA 2026 disciplinano analiticamente i singoli righi come segue.

Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate. Si tratta dei valori del rigo VP14, colonne 1 e 2, del quadro VP, ed esprimono i saldi delle singole liquidazioni indipendentemente dall’avvenuto versamento. La logica per tipologia di contribuente è la seguente:

  • Contribuenti mensili: compilano i righi da VH1 a VH3 (gennaio, febbraio, marzo), da VH5 a VH7 (aprile, maggio, giugno), da VH9 a VH11 (luglio, agosto, settembre), VH13 e VH14 (ottobre e novembre); il rigo VH15 esprime la liquidazione di novembre al netto dell’acconto.

  • Contribuenti trimestrali: compilano i righi VH4 (I trimestre), VH8 (II trimestre), VH12 (III trimestre) e VH16 (IV trimestre, limitatamente ai trimestrali “speciali” ex art. 74, comma 4, DPR 633/1972).

  • Trimestrali “per opzione”: non compilano il rigo VH16, in quanto la liquidazione del IV trimestre confluisce direttamente nella dichiarazione annuale e non in una comunicazione periodica autonoma.

I valori esposti nei righi VH15 e VH16 sono da intendersi al netto dell’eccedenza di imposta compensata.

Rigo VH17 deve riportare “l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

  • Codice 1 – Metodo storico (88% dell’imposta versata o dovuta per il IV trimestre o il mese di dicembre dell’anno precedente)
  • Codice 2 – Metodo previsionale (88% dell’imposta stimata come dovuta per il corrispondente periodo del 2025)
  • Codice 3 – Metodo delle operazioni effettuate (calcolo analitico basato sulle operazioni del 1° al 20 dicembre 2025)
  • Codice 4 – Soggetti operanti in settori speciali (gestori di servizi di pubblica utilità, ecc.)

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), le istruzioni ministeriali prevedono che “nel quadro VH del soggetto dante causa devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione” e che “il rigo VH17 deve essere compilato nell’ipotesi in cui la trasformazione si sia verificata in data successiva al versamento dell’acconto”.

Il regime sanzionatorio LIPE e il ravvedimento operoso

L’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro per ciascun periodo omesso o errato. La sanzione si riduce alla metà (tra 250 e 1.000 euro) se la trasmissione della LIPE omessa o corretta avviene entro 15 giorni dalla scadenza originaria.

Per il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), le riduzioni applicabili alla sanzione base di 500 euro sono le seguenti:

Momento della regolarizzazione Riduzione sulla sanzione base Importo minimo
Entro 15 giorni (sanzione ridotta a 250 euro): ravvedimento “sprint” 1/10 25 euro
Oltre 15 giorni, entro 90 giorni 1/9 55,56 euro
Oltre 90 giorni, entro 1 anno 1/8 62,50 euro
Oltre 1 anno, entro 2 anni 1/7 71,43 euro
Oltre 2 anni 1/6 83,33 euro
Dopo la constatazione della violazione 1/5 100 euro

Un passaggio fondamentale evidenziato dalla risoluzione 104/E/2017: se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, il soggetto deve comunque inviare la comunicazione LIPE omessa o errata; tale obbligo viene invece meno se la regolarizzazione avviene direttamente in dichiarazione annuale tramite il quadro VH. In entrambi i casi resta dovuta la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso su modello F24.

Due strade per rimediare agli errori LIPE

In concreto, un contribuente che scopre un errore o un’omissione nelle proprie LIPE può percorrere due strade alternative.

Strada 1 – Trasmissione LIPE autonoma (o sostitutiva): Inviare telematicamente la comunicazione omessa o una versione sostitutiva di quella errata, con contestuale versamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso su modello F24. Questa strada è preferibile quando l’errore viene scoperto entro i 15 giorni successivi alla scadenza (ravvedimento “sprint” con sanzione minima a 25 euro) ed è obbligatoria se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Strada 2 – Quadro VH in dichiarazione annuale: Compilare il quadro VH in sede di dichiarazione IVA annuale (presentabile fino al 30 aprile 2026). In questo caso non è necessario trasmettere separatamente la LIPE omessa o errata: l’invio del quadro VH esaurisce l’obbligo di comunicazione. Resta comunque dovuta la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta tramite ravvedimento operoso.

Il modello IVA correttivo e l’integrativo

Se il contribuente ha già presentato la dichiarazione IVA 2026 senza compilare il quadro VH (pur essendovene l’obbligo) può presentare, entro il 30 aprile 2026, un modello IVA 2026 correttivo nei termini (barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio), completo di tutte le sue parti con il quadro VH debitamente compilato. Dopo il 30 aprile 2026, la correzione potrà avvenire solo tramite dichiarazione integrativa ex art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998, indicando il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” del frontespizio.

Le istruzioni ministeriali precisano che il presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria: sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Un esempio pratico: il trimestrale per opzione

Si ipotizzi un contribuente trimestrale “per opzione” che, in sede di dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025), si accorge di dover correggere alcune comunicazioni LIPE.

  • I trimestre 2025 (rigo VH4): aveva indicato nel rigo VP14, colonna 1, un debito di 3.000 euro, ma aveva omesso di contabilizzare un’operazione imponibile con IVA di 440 euro. Il saldo corretto da riportare nel quadro VH è 3.440 euro a debito.
  • II trimestre 2025 (rigo VH8): saldo già corretto a credito 420 euro, da riportare senza modifiche perché la LIPE era stata trasmessa correttamente.
  • III trimestre 2025 (rigo VH12): saldo corretto a debito 750 euro, da riportare senza modifiche.
  • IV trimestre 2025 (rigo VH16): il contribuente trimestrale “per opzione” non compila il rigo VH16, in quanto la liquidazione del IV trimestre confluisce direttamente nella dichiarazione annuale e non in una LIPE autonoma.
  • Acconto IVA (rigo VH17): acconto di 1.000 euro determinato con metodo storico, codice 1.

La tabella di compilazione risultante è la seguente:

Rigo Descrizione Importo
VH4 I trimestre – debito corretto (IVA omessa 440 euro inclusa) 3.440 euro
VH8 II trimestre – credito corretto (invariato) 420 euro
VH12 III trimestre – debito corretto (invariato) 750 euro
VH16 IV trimestre (trimestrale per opzione) non compilato
VH17 Acconto IVA – metodo storico (codice 1) 1.000 euro

La sanzione per la LIPE del I trimestre (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, 500 euro) sarà ridotta tramite ravvedimento operoso nella misura applicabile al momento della presentazione della dichiarazione. Il contribuente dovrà anche verificare se l’IVA aggiuntiva di 440 euro del I trimestre risulta già recuperata nella liquidazione annuale tramite la corretta compilazione dei quadri VE e VJ, oppure se residui un minor versamento periodico da regolarizzare separatamente con F24 e relativo ravvedimento sulle imposte.

Articoli correlati per Categoria