info@studiopizzano.it

Superbonus sequestro preventivo: doppio sequestro legittimo sui crediti da frode fiscale

23 Febbraio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle frodi legate al Superbonus è possibile aggredire contemporaneamente sia il denaro ricavato dalla monetizzazione del credito sia il credito d’imposta stesso, considerato inesistente in quanto privo di qualsiasi presupposto costitutivo. La buona fede del cessionario non impedisce il sequestro preventivo quando questo ha funzione impeditiva.

Il caso

Tutto nasce da un procedimento per truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.). Un’impresa aveva costruito un castello di operazioni fittizie per ottenere crediti d’imposta legati al Superbonus – il meccanismo del 110% che, com’è noto, ha generato una mole enorme di contenziosi proprio per il rischio di utilizzi strumentali. Il tribunale del riesame, inizialmente, aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura, ritenendo che il credito d’imposta fosse nella disponibilità di soggetti terzi e che la loro buona fede dovesse prevalere. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione.

La sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026 della seconda sezione penale affronta una questione che nella prassi si ripresenta con una certa frequenza: può lo Stato aggredire tanto il denaro ottenuto cedendo il credito fraudolento quanto il credito stesso, ancora in circolo? La risposta, stando a questa pronuncia, è sì – con alcune precisazioni che vale la pena esaminare con attenzione. La pronuncia si inserisce, peraltro, in un quadro giurisprudenziale in evoluzione: la stessa Sezione, con le ordinanze gemelle nn. 37421 e 37423 del 17 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la qualificazione penale della condotta di creazione di crediti inesistenti da Superbonus, con ricadute potenzialmente decisive anche sull’ambito cautelare. La sentenza in commento anticipa, in certo senso, principi che le SU saranno chiamate a sistematizzare.

Il credito inesistente come “titolo vuoto”

Il punto centrale della sentenza riguarda la natura giuridica del credito d’imposta nato da operazioni fittizie. Prima di esaminare il ragionamento della Corte, è opportuna una precisazione terminologica. Nel lessico tecnico-fiscale, il credito “inesistente” – come definito dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 – è quello privo in tutto o in parte del presupposto costitutivo: non ha alcun substrato reale, nessuna prestazione concreta lo giustifica. Si distingue nettamente dal credito “non spettante”, che invece esiste nelle sue fondamenta ma viene fruito irregolarmente o in eccesso: solo nel primo caso si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% – non ammessa a definizione agevolata – e solo nel primo caso si configura, sul piano penale, la fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato. La Cassazione, coerentemente, qualifica il credito oggetto della frode come inesistente: in sostanza, circola nel sistema finanziario come un documento privo di contenuto – un “titolo vuoto”, per usare le parole della Corte.

Questo è rilevante perché la frode non si esaurisce nel momento in cui vengono falsamente rappresentati i presupposti della detrazione. La condotta criminosa tende a protrarsi attraverso la creazione e la circolazione di questo titolo, con la conseguenza che ogni cessione o utilizzo in compensazione costituisce una possibile manifestazione dell’illecito in atto. Vale tuttavia segnalare che questo profilo – il momento consumativo del reato e la sua eventuale permanenza – è precisamente uno dei nodi che le Sezioni Unite sono state chiamate a sciogliere con le ordinanze di rimessione del novembre 2025. Presentarlo come un dato già definitivamente acquisito sarebbe impreciso.

Il doppio sequestro: due profitti distinti

La difesa aveva sollevato un’obiezione che, in astratto, ha una sua logica: se il credito è stato monetizzato e il denaro sequestrato, sequestrare anche il credito residuo significherebbe colpire lo stesso profitto due volte. Ragionamento comprensibile – ma la Cassazione non lo ha accolto.

Il motivo è che il profitto del reato si articola su due livelli distinti. Da un lato c’è il denaro effettivamente incassato attraverso la cessione. Dall’altro c’è il credito ancora in circolazione, che rappresenta esso stesso uno strumento di profitto futuro: chi lo detiene può usarlo in compensazione, cederlo ulteriormente, trarne vantaggio economico. Sequestrarli entrambi non è una duplicazione, è una risposta proporzionata alla struttura biforcata del meccanismo fraudolento.

Oggetto del sequestro Natura giuridica Effetto
Denaro ricavato dalla monetizzazione Profitto diretto del reato Confisca del ricavo immediato della cessione
Credito d’imposta residuo “Titolo vuoto” – inesistente Blocco della circolazione e dell’utilizzo futuro
1

La buona fede del cessionario: irrilevante per il sequestro impeditivo

Qui la pronuncia affronta un tema delicato, che tocca interessi di soggetti che spesso si trovano coinvolti senza aver partecipato alla frode originaria. Il cessionario – cioè chi ha acquistato il credito a valore scontato da un’impresa o da un intermediario ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 – può essere del tutto ignaro delle operazioni fittizie che ne stanno alla base.

Ciononostante, la Cassazione distingue tra due tipi di sequestro. Quando la misura ha funzione impeditiva ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p. – cioè serve a impedire che il credito continui a circolare ed essere utilizzato – la buona fede del terzo detentore è irrilevante. Il punto non è punire lui, ma bloccare uno strumento criminoso ancora attivo. Il sequestro impeditivo richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res e il reato (fumus commissi delicti) e la sussistenza del periculum in mora: questi presupposti si realizzano indipendentemente dallo stato soggettivo del detentore attuale. Lo stesso principio era già stato affermato con le pronunce nn. 40865-40869 del 2022 e confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 28064 del 12 luglio 2024.

Diverso il discorso quando il sequestro ha funzione finalizzata alla confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. – cioè è diretto a garantire la successiva ablazione del profitto in capo all’indagato. In quel caso, il diritto di proprietà del terzo acquirente di buona fede entra in gioco in modo più pregnante: per procedere alla confisca, occorre che il soggetto a cui appartengono i beni non rivesta la qualità di “persona estranea al reato”. La Corte non chiude del tutto questa porta, ma segnala che in tale ipotesi occorre una valutazione più attenta.

È fondamentale precisare che la protezione accordata dall’art. 121, comma 6, del D.L. 34/2020 ai cessionari – che limita la loro responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave – opera esclusivamente nell’ambito tributario e non dispiega alcun effetto preclusivo sul piano penale e cautelare.

Esclusa la sostituzione con fideiussione

La difesa aveva anche proposto di sostituire il sequestro con una garanzia fideiussoria – strumento che in altri ambiti processuali viene usato per preservare l’interesse dell’accusato senza privarlo completamente dei beni. La Cassazione ha escluso questa possibilità, osservando che l’ordinamento non prevede tale sostituzione per il sequestro preventivo penale in questo tipo di fattispecie. Non c’è, in altri termini, una norma che lo consenta – e in materia cautelare il principio di legalità formale vale anche per le misure di favore.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Questa sentenza ha conseguenze concrete su più piani. Chi acquista crediti fiscali legati a bonus edilizi – banche, intermediari finanziari, imprese – deve sapere che la catena di controlli sulla regolarità delle operazioni non è solo una buona prassi, ma una necessità. Un credito inesistente resta tale indipendentemente da quante cessioni ha subito. Il fatto di averlo pagato in buona fede non mette al riparo dal rischio di trovarsi con un credito bloccato e inutilizzabile.

I rischi per il cessionario, poi, non si esauriscono sul piano cautelare. Chi abbia già utilizzato in compensazione un credito successivamente riconosciuto come inesistente si espone alle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 – dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato, senza possibilità di definizione agevolata – e, se l’importo supera 50.000 euro per periodo d’imposta, alla configurabilità del reato di indebita compensazione ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La buona fede può rilevare – eventualmente – in sede civile, per chiedere i danni a chi ha ceduto un credito fraudolento. Ma sul piano penale e cautelare, il meccanismo funziona diversamente: la misura colpisce il bene, non necessariamente la persona che lo detiene.

Per gli operatori del settore, la morale pratica è chiara: la due diligence sulle operazioni sottostanti ai crediti edilizi acquistati non è facoltativa. Una verifica accurata della documentazione, dei soggetti coinvolti e della coerenza economica dei lavori dichiarati è l’unico argine efficace contro il rischio di ritrovarsi titolari di un credito che la magistratura può bloccare in qualsiasi momento – e che, se già compensato, espone a conseguenze ben più gravose del semplice sequestro.

Articoli correlati per Categoria