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Soglie di esclusione Intra 2-bis : cosa cambia (e cosa resta) dal 25 febbraio 2026

20 Febbraio, 2026

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Con l’innalzamento del tetto da 350.000 a 2 milioni di euro, la cosiddetta “sforbiciata” agli elenchi Intra 2-bis entra in vigore già dalla scadenza del 25 febbraio 2026. Molti operatori IVA si trovano ora a fare i conti con regole che, tranne qualche eccezione puntuale, sono tutto sommato consolidate. Ma il nodo del calcolo della soglia resta aperto – e non è un dettaglio banale.

La nuova soglia e la determinazione ADM n. 84415/2026

La determinazione congiunta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e dell’Agenzia delle entrate – la n. 84415 del 3 febbraio 2026 – ha recepito l’accordo con l’ISTAT, nel contesto dello scambio di micro-dati statistici europei (MDE) previsto dal Regolamento (UE) 2019/2152. Da questa determinazione discende l’obbligo, per gli operatori IVA, di presentare mensilmente gli elenchi Intra 2-bis degli acquisti intracomunitari di beni, ma solo quando l’ammontare trimestrale di tali acquisti raggiunge o supera i 2.000.000 di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

La presentazione trimestrale, occorre ricordarlo, non è più prevista dal 2022 – nemmeno su base facoltativa (Determinazione ADM n. 493869 del 23 dicembre 2021). Con la nuova soglia, quindi, chi nei quattro trimestri mobili precedenti non ha mai raggiunto i 2 milioni non ha alcun obbligo. Niente elenchi, niente presentazioni.

Chi era obbligato nel 2025 e ora non supera i 2 milioni

Il cambiamento, però, non riguarda solo i nuovi esoneri. Chi nel 2025 era obbligato perché aveva superato i precedenti 350.000 euro e nel corso del 2025 non ha mai raggiunto, in nessuno dei quattro trimestri mobili, i 2 milioni – quel soggetto è esonerato già dagli elenchi in scadenza il 25 febbraio, ovvero quelli relativi a gennaio 2026.

Il meccanismo di upgrade: come funziona il superamento in corso d’anno

Il meccanismo di verifica funziona sempre a trimestri mobili. Il superamento della soglia – fissata ora a 2 milioni – richiede il passaggio da esonerato a obbligato già nel corso del trimestre in cui si verifica il superamento: il soggetto diventa obbligato fin dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Lo chiarisce la circolare ADM prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018.

Un esempio pratico aiuta a capire. Si consideri un operatore esonerato: se il calcolo sul trimestre mobile che include il mese di aprile supera i 2 milioni, il soggetto diventa obbligato a partire da maggio – cioè dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Cosa entra nel calcolo dei 2 milioni: il nodo delle operazioni assimilate

Qui sta il vero tema pratico. Molti si chiedono se nel computo dei 2 milioni vadano considerati solo gli ordinari acquisti intracomunitari di beni ceduti da fornitori di altri Stati membri, oppure anche altri flussi.

La risposta va ricercata nella definizione di “acquisto intracomunitario” contenuta nell’art. 38 del D.L. 331/1993. Il terzo comma contempla una serie di operazioni assimilate; il quinto comma, invece, esclude alcune operazioni. In estrema sintesi, per i residenti o stabiliti il riferimento sono i flussi esterometro gestiti con il codice TD18.

Rilevano, dunque, gli acquisti intracomunitari – compresi quelli assimilati ai sensi dell’art. 38 D.L. 331/93 – rilevati tramite esterometro TD18. La tabella seguente riepiloga la classificazione delle principali fattispecie:

Operazione Rileva per la soglia? Note
Acquisti intracomunitari (TD18) Inclusi gli assimilati ex art. 38 D.L. 331/93
Movimentazioni per lavorazione con rientro No Non sono operazioni assimilate (comma 5)
Riparazioni No Escluse in ogni caso
Acquisti a destino (TD19) No Non configurano acquisto intracomunitario
Acquisti interni da NR (TD19) No Operazione interna, non intracomunitaria
Triangolari con IT promotore (TD18 con N3.4) No Escluse dall’Intra 2-bis dal 2018 (circ. ADM 18558/2018)
Arrivi per lavorazioni senza rientro Sì (assimilati) Riguarda il committente di altro SM obbligato a identificarsi
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Triangolari comunitarie semplificate con l’italiano promotore

Dal 2018, come stabilito dalla circolare ADM prot. 18558/RU, tutte le operazioni in cui i beni non entrano fisicamente in Italia sono escluse dall’Intra 2-bis. Fra queste rientra la triangolare comunitaria semplificata in cui il soggetto italiano è il promotore.

Questi acquisti intracomunitari, detassati in Italia tramite TD18 con codice N3.4, rimangono esclusi anche dal computo dei 2 milioni di euro, in analogia con quanto già previsto per l’esclusione dal calcolo dei 20 milioni di arrivi ai fini della dispensa dal valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto. Entra nella soglia, invece, il caso in cui l’italiano è l’ultimo cessionario – e in quel caso l’operazione va contabilizzata.

Acquisti a destino e installazione in Italia

Sul fronte degli acquisti a destino – di solito macchinari e impianti che il fornitore comunitario installa, monta o assiema presso il cessionario italiano – è opportuno chiarire che tali operazioni non rappresentano normativamente acquisti intracomunitari. L’acquisto viene gestito in reverse charge tramite TD19. Si ritiene, quindi, che rimanga escluso dal calcolo della soglia Intra 2-bis, fermo restando che chi è sopra soglia è comunque tenuto a inserire negli elenchi anche questi acquisti a fini statistici (circ. Min. Finanze n. 13/1994).

Importazioni da dogane UE con vincolo di prosecuzione verso l’Italia

Sul tema è utile considerare un caso piuttosto specifico: le importazioni effettuate presso dogane in un altro Stato membro con vincolo alla prosecuzione verso l’Italia. Queste operazioni danno origine a un acquisto intracomunitario in regime di reverse charge. Si ritiene che vadano considerate ai fini della verifica della soglia e inserite – ove obbligatorio – nell’elenco Intra 2-bis, utilizzando il flusso TD18.

Lavorazioni con e senza rientro: regole differenziate

I movimenti intracomunitari a scopo di lavorazione con previsione di rientro non sono operazioni assimilate ai sensi del comma 5 dell’art. 38 D.L. 331/93. Non devono, quindi, essere considerati nel calcolo dei 2 milioni. Chi li supera, però, resta obbligato a inserirli negli elenchi.

Diverso il caso degli arrivi per lavorazioni senza rientro – operazione che riguarda il committente di altro Stato membro obbligato a identificarsi in Italia. Questi rilevano come acquisti assimilati. I movimenti per riparazioni, invece, restano esclusi in ogni caso.

Le altre sezioni degli elenchi Intrastat: regole invariate

Per le altre sezioni degli elenchi intrastat le regole rimangono invariate. Vale la pena riepilogarle brevemente:

  • Intra 2-quater (servizi generali ricevuti da operatori comunitari): la presentazione è trimestrale per chi ha effettuato, nei 4 trimestri mobili precedenti, acquisti di servizi generali comunitari inferiori a 50.000 euro; diventa mensile obbligatoria al superamento dei 100.000 euro.
  • Intra 1-bis (cessioni intracomunitarie): chi non supera i 50.000 euro nei 4 trimestri precedenti può optare per la periodicità trimestrale, con rinuncia all’obbligo mensile per l’intero anno solare; il superamento della soglia in uno dei trimestri comporta il ritorno all’obbligo mensile.
  • Intra 1-quater (servizi generali resi): stesso meccanismo dell’Intra 1-bis, con soglia di 50.000 euro per la periodicità trimestrale.

È stato inoltre rilasciato l’aggiornamento 27.0 del software Intraweb; modelli e specifiche tecniche 2021 restano in vigore in attesa di eventuali futuri avvisi ADM.

Soggetti obbligati per natura dell’attività

Rimangono obbligati agli elenchi Intra 2-bis, indipendentemente dal superamento della soglia, i soggetti per i quali l’obbligo discende dalla natura stessa delle operazioni svolte – come i distributori di gas tramite reti, per i quali gli acquisti configurano operazioni assimilate ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), D.L. 331/93. Per questi soggetti, la soglia dei 2 milioni non assume rilevanza ai fini dell’obbligo di presentazione, che permane in ogni caso

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