La dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 introduce una novità che, per le società di comodo, merita un’analisi approfondita. Il Modello IVA 2026 – approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 51732 – va presentato tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Già dal quadro VA si intuisce che qualcosa è cambiato in modo sostanziale.
La casella VA15 e il cambio di impostazione
Nel modello precedente, il rigo VA15 prevedeva una serie di codici – da 1 a 4 – ciascuno riferito alla durata dello status di non operatività nel triennio di riferimento. Il codice “4”, in particolare, individuava la situazione più gravosa: combinato con le istruzioni al rigo VX2, comportava la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultate non operative per tre anni consecutivi e che, nello stesso arco temporale, non avevano registrato operazioni rilevanti ai fini IVA per importi almeno pari alle soglie presuntive calcolate ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994.
Ora quella meccanica è stata abbandonata. Il nuovo Modello IVA 2026 chiede semplicemente di barrare la casella VA15, senza distinzioni di codice. Una semplificazione solo apparente, in realtà sostanziale: l’eliminazione del codice “4” segnala che l’automatismo della perdita definitiva del credito non è più operativo nell’architettura dichiarativa.
La sentenza CGUE C‑341/22 che ha cambiato il quadro
Il passaggio non è avvenuto nel vuoto. A monte c’è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 7 marzo 2024, causa C‑341/22. In quella sede, i giudici europei hanno stabilito che le disposizioni italiane che, per effetto di un criterio presuntivo basato su soglie patrimoniali, precludono in via automatica il diritto alla detrazione, al rimborso e alla compensazione dell’eccedenza di credito IVA delle società qualificate come “non operative”, contrastano con la Direttiva 2006/112/CE – in particolare con gli artt. 9 e 167 – e vanno disapplicate.
Una pronuncia netta. Secondo la Corte, il solo fatto che una società realizzi ricavi inferiori a determinati parametri presuntivi non può giustificare, di per sé, la negazione della qualifica di soggetto passivo IVA né impedire il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Una simile presunzione eccede quanto necessario per contrastare evasione e abuso, violando il principio di neutralità che costituisce il pilastro fondamentale del sistema IVA.
Va precisato, dunque, che non si tratta di un’abrogazione formale dell’art. 30, comma 4, L. 724/1994, bensì di una disapplicazione per contrasto con il diritto unionale: la norma interna resta testualmente in vigore, ma dev’essere disapplicata nella parte in cui preclude detrazione, rimborso o compensazione del credito IVA delle società non operative.
Il recepimento da parte della Corte di Cassazione
In recepimento dell’impostazione della Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione – da ultimo con le sentenze n. 27038 e n. 25705 del 2025 – ha disapplicato la normativa interna nella parte in cui impedisce l’utilizzo del credito IVA da parte delle società non operative. I giudici hanno chiarito che il diritto alla detrazione può essere escluso solo in presenza di un accertamento puntuale che dimostri l’assenza di un’effettiva attività economica, oppure se emerge un disegno elusivo, un risparmio d’imposta indebito o un difetto di inerenza ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.
Si tratta di un passaggio importante: il superamento degli automatismi non equivale a un “via libera” generalizzato, ma implica che le limitazioni al credito IVA delle società non operative possano essere disposte solo all’esito di un accertamento individuale, caso per caso.
Il nuovo art. 30 dopo il D.Lgs. 192/2024
Nel frattempo, il legislatore è intervenuto in modo organico sulla disciplina delle società di comodo con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (c.d. Decreto “Revisione Irpef-Ires”), entrato in vigore il 31 dicembre 2024. L’art. 20 del decreto ha riscritto l’art. 30, L. 724/1994, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, intervenendo principalmente su:
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la riduzione dei coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti e del reddito minimo imponibile (art. 30, commi 1 e 2);
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l’aggiornamento delle cause di esclusione e delle modalità di applicazione del test di operatività;
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il ridimensionamento delle conseguenze sotto il profilo delle imposte dirette (IRES/IRPEF e IRAP), in particolare per il reddito minimo presunto.
La riforma ha inciso soprattutto sui profili reddituali della disciplina. Sul versante IVA, invece, il riallineamento è avvenuto prevalentemente per via giurisprudenziale e attraverso l’adeguamento del modello dichiarativo alla sentenza CGUE C‑341/22: la parte dell’art. 30, comma 4, che precludeva in via automatica rimborso, compensazione e detrazione dell’eccedenza IVA delle società non operative, dev’essere considerata disapplicata per incompatibilità con il diritto UE.
Il modello IVA 2025 e il caso dell’interrogazione parlamentare
Va ricordato che il Modello IVA relativo al periodo d’imposta 2024 non aveva subito modifiche sul punto. Restava quindi in vigore – almeno formalmente nel modello dichiarativo – la previsione della perdita definitiva del credito IVA per le società non operative nel triennio, con la compilazione del codice “4”.
Nel frattempo, era stata presentata l’interrogazione parlamentare n. 5‑03950/2025 (risposta del MEF del 13 maggio 2025). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva risposto in modo interlocutorio, riconoscendo che non era possibile fornire soluzioni operative immediate per il recupero dei crediti IVA maturati dalle società non operative fino a quando non fosse stata completata la revisione dell’intero impianto normativo. Su analoga lunghezza d’onda, Assonime, con la circolare n. 6/2025, aveva sollecitato un intervento normativo chiarificatore, rilevando come la mancanza di una soluzione concreta ostacolasse la certezza del diritto.
Il Modello IVA 2026 segna ora un punto di discontinuità rispetto a quella posizione di attesa. Non una riforma legislativa compiuta sul versante IVA, ma un adeguamento pratico e sistematico della modulistica.
Il quadro VX: righi VX2 e VX4
A rafforzare la lettura del cambiamento in atto concorrono le modifiche al quadro VX, che vanno lette in modo combinato con la nuova casella VA15.
Rigo VX2. Nel Modello IVA relativo al periodo d’imposta 2024, le istruzioni al rigo VX2 ribadivano che, per le società di comodo che avevano indicato il codice “4” nel rigo VA15, il credito emergente non poteva essere ripartito tra i righi VX4 (rimborso), VX5 (riporto/compensazione) e VX6 (cessione), in applicazione dell’art. 30, comma 4, L. 724/1994. Nel Modello IVA 2026, le istruzioni al rigo VX2 non contengono più alcun richiamo alla perdita definitiva del credito IVA per le società non operative.
Rigo VX4. Nel vecchio modello, il rigo VX4 conteneva un riquadro dedicato all’attestazione di non rientrare tra le società non operative (o di aver presentato interpello disapplicativo). Nel nuovo modello, tale riquadro è stato eliminato, in piena coerenza con il venir meno dei presidi dichiarativi legati alle penalizzazioni automatiche.
La combinazione di questi tre interventi – (i) mera barratura di VA15 senza codici, (ii) silenzio delle istruzioni VX2 sulla perdita definitiva, (iii) eliminazione dell’attestazione in VX4 – sancisce il definitivo superamento dell’intero dispositivo dichiarativo che, in passato, “materializzava” la perdita del credito IVA per le società non operative.
Chi deve compilare il rigo VA15
Secondo le istruzioni al modello, la casella VA15 deve essere barrata da tutti i soggetti che risultano non operativi ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/1994 per il periodo d’imposta 2025. L’obbligo di compilazione riguarda anche le società che nel corso del 2025 hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo, mediante il corrispondente campo nel quadro VS riservato alla controllante.
La funzione di questa segnalazione è ormai prevalentemente informativa e di ausilio ai controlli di rischio: la barratura di VA15 non determina più, di per sé, la perdita o il congelamento del credito IVA evidenziato nel quadro VX, che resta – in linea di principio – riportabile, utilizzabile in compensazione ovvero rimborsabile, fatte salve le ordinarie verifiche sostanziali da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla sussistenza dei presupposti e sull’eventuale ricorrenza di frodi o abusi.
| Aspetto | Modello IVA 2025 (p.i. 2024) | Modello IVA 2026 (p.i. 2025) |
|---|---|---|
| Rigo VA15 | Codici da 1 a 4 | Sola barratura della casella |
| Perdita definitiva credito IVA (codice 4) | Prevista | Automatismo non più richiamato |
| Istruzioni VX2 | Richiamo espresso alla perdita ex art. 30, c. 4 | Nessun riferimento alla perdita definitiva |
| Attestazione in VX4 | Presente (non operatività/interpello) | Riquadro eliminato |
| Base normativa credito IVA | Art. 30, c. 4, L. 724/1994 applicato | Comma 4 disapplicato per sentenza C‑341/22 |
Cosa resta aperto
Il recepimento della giurisprudenza europea nel modello dichiarativo non risolve tutto. La disciplina sostanziale delle società di comodo – test di operatività, cause di esclusione e disapplicazione, effetti sulle imposte dirette – resta regolata dal “nuovo” art. 30 L. 724/1994, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024, e continua a produrre effetti significativi ai fini IRES e IRAP.
Sul versante IVA, il nodo più delicato riguarda la sorte dei crediti IVA già considerati definitivamente persi in applicazione del vecchio meccanismo (codice “4” in VA15 e blocco in VX2) nelle annualità pregresse. Ad oggi, non esistono istruzioni ufficiali che disciplinino in modo organico il recupero di tali crediti – ad esempio tramite istanze di rimborso, dichiarazioni integrative o rettifiche. Restano inoltre applicabili le regole generali in tema di:
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decadenze e termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso (artt. 19 e 30 DPR 633/1972);
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principio di neutralità dell’IVA e giurisprudenza unionale e nazionale;
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abuso del diritto e inesistenza delle operazioni, che potrebbero comunque porre limiti concreti a un recupero a distanza di molti anni.
Per ora, il segnale che arriva dal Modello IVA 2026 è comunque inequivocabile: le penalizzazioni automatiche sul credito IVA delle società non operative – almeno nella forma rigida prevista dal comma 4 dell’art. 30 – non trovano più spazio nel sistema dichiarativo italiano. Il baricentro si sposta dagli automatismi formali al piano del controllo sostanziale, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione.



