Dal primo marzo del prossimo anno arriveranno modifiche pesanti in tema di ritenute: agenzie di viaggio, mediatori marittimi e altri intermediari commerciali dovranno fare i conti con un obbligo fiscale che fino a oggi non li riguardava. La Legge 199/2025 interviene sull’articolo 25-bis del DPR 600/1973 eliminando alcune delle esenzioni storiche che hanno caratterizzato questi settori per decenni.
La manovra finanziaria per il 2026 non si limita solo alla nota ritenuta dell’1% sul B2B (che partirà effettivamente nel 2028 con lo 0,50% per arrivare all’1% nel 2029). C’è dell’altro. E forse questo “altro” pesa in modo ancora più diretto per chi lavora in settori ben precisi dell’intermediazione.
Ambito di applicazione della ritenuta sulle provvigioni
I commi dal 140 al 142 della legge di bilancio modificano la disciplina delle ritenute dovute su provvigioni, commissioni e compensi per attività di mediazione commerciale. Fino al 28 febbraio 2026 alcune categorie godevano di un’esenzione esplicita, prevista al quinto comma dell’articolo 25-bis già citato.
Con decorrenza dal 1° marzo 2026 vengono ricompresi nell’obbligo di ritenuta i seguenti soggetti:
- Agenzie di viaggio e turismo;
- Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere (limitatamente alle prestazioni rese direttamente a tali imprese).
Si tratta di operatori che si vedono ora equiparati – almeno sul piano fiscale – agli altri intermediari commerciali già da tempo soggetti alla ritenuta. Va sottolineato che l’obbligo scatta solo quando il committente che corrisponde la provvigione è un sostituto d’imposta, quindi un’impresa o un ente commerciale residente in Italia. Restano fuori, nella prassi, i privati consumatori e i soggetti non residenti.
Calcolo della ritenuta: aliquota e base imponibile
La ritenuta segue le regole ordinarie dell’articolo 25-bis, applicandosi con aliquota del 23% – la stessa prevista per il primo scaglione IRPEF. Occorre però prestare attenzione alla determinazione della base imponibile, perché qui ci sono due possibilità.
La regola generale prevede che la ritenuta si calcoli sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. In sostanza si ottiene un’incidenza effettiva dell’11,5% sull’importo lordo corrisposto (23% moltiplicato per 50%).
Esiste però una variante che riduce sensibilmente l’impatto: quando il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la base imponibile scende al 20% delle provvigioni. In questo caso l’incidenza effettiva della ritenuta si ferma al 4,6% (23% moltiplicato per 20%).
Per accedere alla base ridotta serve una dichiarazione formale ai sensi del decreto ministeriale del 16 aprile 1983. Non basta dire al committente che si hanno collaboratori: va presentato un documento specifico che attesti il possesso dei requisiti normativi. E naturalmente questa dichiarazione deve corrispondere a verità – le responsabilità in caso di false attestazioni ricadono interamente sul dichiarante.
Momento di applicazione e criteri temporali
Vale il principio di cassa: conta la data effettiva di pagamento della provvigione, non quella di maturazione. Questo significa che anche le provvigioni maturate nel 2025 o prima, se pagate dal primo marzo 2026 in poi, rientreranno nell’obbligo di ritenuta.
Per le situazioni dove la provvigione viene trattenuta direttamente sugli incassi (come accade in alcuni modelli commerciali del settore turistico), la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta. Di conseguenza il versamento all’Erario andrà effettuato entro il giorno 16 del mese ancora successivo.
Un esempio pratico: se un’agenzia di viaggio trattiene la sua provvigione su un incasso di febbraio 2026, teoricamente non scatterebbe ancora l’obbligo. Ma se la trattenuta avviene a marzo, allora sì – occorrerà gestire la ritenuta.
Coordinamento con il testo unico sulla riscossione
Dal primo gennaio 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 33/2025, il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione. L’articolo 39 di questo provvedimento recepisce le stesse modifiche previste dalla legge di bilancio, garantendo coerenza normativa al sistema tributario.
Nella sostanza non cambia nulla per gli operatori – la disciplina applicabile è quella dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973 come modificato – ma è utile sapere che esiste anche questo riferimento normativo parallelo.
Obblighi operativi per i sostituti d’imposta
Le aziende che dal primo marzo 2026 dovranno operare la ritenuta sulle provvigioni corrisposte a questi nuovi soggetti si trovano di fronte a una serie di adempimenti non banali.
Per prima cosa occorre aggiornare le anagrafiche fornitori nei software gestionali e contabili, per far sì che il sistema calcoli automaticamente la ritenuta anche per le categorie di intermediari fino a oggi esentate. Questo passaggio richiede interventi informatici e modifiche alle procedure.
Secondo: bisogna ricevere (e conservare) le eventuali dichiarazioni dei percipienti che chiedono l’applicazione della base ridotta al 20%. Queste dichiarazioni vanno verificate e archiviate correttamente perché costituiscono la giustificazione in caso di controlli.
Terzo adempimento: il versamento della ritenuta tramite modello F24, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle somme. I codici tributo sono quelli già utilizzati per le altre ritenute su provvigioni (1038 per le persone fisiche, 1040 per i soggetti IRES).
Infine occorre rilasciare la Certificazione Unica ai percipienti entro i termini ordinari (28 febbraio dell’anno successivo) e riportare i dati nel modello 770 annuale. Si tratta di adempimenti ordinari per chi già gestisce ritenute d’acconto, ma diventano nuovi per chi finora era escluso da questi obblighi nei rapporti con le categorie ora ricomprese.
Impatto sulla liquidità degli operatori interessati
Va detto con chiarezza: la ritenuta d’acconto non è una nuova tassa. È un anticipo sulle imposte che il percipiente verserà comunque in sede di dichiarazione dei redditi. In teoria, quindi, l’impatto fiscale complessivo non cambia.
Nella pratica, però, cambia eccome l’impatto finanziario. Un’agenzia di viaggio che incassa provvigioni per 10.000 euro si vedrà trattenere 1.150 euro (o 460 euro se ha diritto alla base ridotta) che prima avrebbe avuto immediatamente disponibili. Questi 1.150 euro verranno recuperati solo l’anno successivo, quando si compenserà il credito d’imposta in dichiarazione.
Per attività che lavorano con margini stretti e cash flow limitati, questo può rappresentare un problema serio. Nella prassi alcuni operatori potrebbero dover ricorrere al credito bancario per gestire la liquidità, con conseguenti costi aggiuntivi.
Una riflessione critica sull’intervento normativo
L’obiettivo dichiarato della norma sarebbe uniformare il trattamento fiscale dei rapporti di intermediazione, eliminando asimmetrie tra settori diversi. Un principio di equità, insomma.
Ma se si guarda alla relazione tecnica allegata al provvedimento, emerge un dato interessante: l’effetto atteso in termini di recupero di gettito da evasione si attesta su circa 300 milioni di euro a regime. Una cifra che, rapportata agli sforzi organizzativi e ai costi di adempimento richiesti a professionisti e imprese, appare davvero marginale.
In realtà si tratta soprattutto di un’anticipazione di cassa a favore dell’Erario. Lo Stato incassa prima le imposte che comunque avrebbe riscosso. Il sistema economico – intermediari commerciali, agenzie di viaggio, mediatori marittimi – vede prosciugata liquidità che dovrà eventualmente reintegrare rivolgendosi al credito.
Va in direzione opposta rispetto alla tanto auspicata rateizzazione del secondo acconto delle imposte, che avrebbe mensilizzato gli incassi erariali posticipandoli invece di anticiparli. Quella misura, pensata proprio dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, avrebbe semplificato il sistema. Questa invece lo complica ulteriormente.
La legge di bilancio 2026 amplia il perimetro di azione obbligatoria dei sostituti d’imposta invece di semplificarlo. E poi arriverà anche la ritenuta generalizzata sulle transazioni B2B dal 2028 per chi non aderisce al concordato preventivo biennale o all’adempimento collaborativo. Un sovrappiù di adempimenti per risultati fiscali tutto sommato modesti.
Provvigioni e ritenute d’acconto: cosa devono fare gli intermediari
Chi percepisce provvigioni rientrando nelle categorie interessate dalla novità deve innanzitutto comprendere se ha i requisiti per la base imponibile ridotta. Se nell’attività si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori esterni, conviene predisporre subito la dichiarazione da inviare ai committenti.
Occorre poi rivedere i contratti e gli accordi commerciali, verificando se le clausole attuali prevedono già modalità di gestione della ritenuta oppure se vanno rinegoziati alcuni aspetti. In particolare per le situazioni dove la provvigione viene trattenuta direttamente sugli incassi servono procedure operative chiare.
Sul piano della gestione finanziaria va rifatta la previsione di cassa, considerando che dal marzo 2026 si riceveranno somme nette inferiori rispetto al passato. Chi ha flussi di provvigioni significativi deve valutare per tempo se servono linee di credito aggiuntive per coprire eventuali sfasamenti temporali.
Infine – aspetto non banale – occorre formare il personale amministrativo e i collaboratori, perché la gestione della ritenuta comporta verifiche specifiche, documenti da conservare, scadenze da rispettare. Non si può improvvisare.



