Dal 20 gennaio scorso chi ha pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può finalmente muoversi in modo concreto. Il portale dedicato alla rottamazione quinquies ha aperto i battenti e sarà possibile presentare domanda fino al termine ultimo fissato al 30 aprile 2026. Una finestra temporale che, tutto sommato, risulta abbastanza stretta se si considera la complessità della materia e la necessità per molti contribuenti di valutare con attenzione quali debiti includere nella definizione agevolata.
La nuova misura, disciplinata dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), rappresenta l’ennesima opportunità per sistemare le pendenze con il fisco in modo meno oneroso del normale. Stavolta però le regole cambiano rispetto alle edizioni precedenti, e non sempre in meglio per chi sperava di rientrare con facilità. Da un lato aumenta la dilazione temporale (si arriva fino a 9 anni con 54 rate bimestrali), dall’altro si restringe sensibilmente l’ambito dei debiti che possono beneficiare dello sconto.
Cartelle ammesse alla definizione agevolata
Il perimetro applicativo riguarda esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Ma attenzione, non tutte le cartelle di quel periodo rientrano automaticamente. La norma circoscrive il beneficio a tre categorie ben precise: le imposte dichiarate ma non versate (controlli automatici e formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, e articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), i contributi previdenziali dovuti all’INPS esclusi quelli richiesti dopo accertamento, e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.
Chi ha debiti derivanti da avvisi di accertamento si trova fuori dai giochi. Stesso discorso vale per le cartelle comunali relative alla Tari o per quelle riguardanti i bolli auto. Gli enti locali e le regioni, insomma, restano tagliati fuori dalla rottamazione quinquies. Nella prassi questa limitazione rischia di complicare la vita a parecchi contribuenti che si ritrovano con una posizione debitoria mista, dovendo distinguere cartella per cartella quali rientrano e quali no.
Per i decaduti dalle precedenti rottamazioni (la ter, la quater, il saldo e stralcio) le porte sono invece aperte. Anche chi aveva perso i benefici della rottamazione quater per mancato pagamento delle rate può rientrare, a condizione che alla data del 30 settembre 2025 non risultasse completamente in regola con tutti i versamenti previsti. Si tratta di una deroga che, di fatto, consente una nuova chance a chi ha già tentato senza successo la strada della definizione agevolata.
Presentazione della domanda: area riservata e area pubblica
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione due modalità alternative per trasmettere la richiesta. La prima passa attraverso l’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, accessibile tramite SPID, CIE, CNS oppure, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Qui il sistema propone automaticamente l’elenco dei debiti effettivamente rottamabili, evitando al contribuente di doversi districare tra numerose cartelle. Una volta selezionati i carichi di interesse, occorre indicare se si preferisce il pagamento in unica soluzione o a rate (nel rispetto del minimo di 100 euro per ciascuna rata).
Chi non dispone delle credenziali può comunque procedere dall’area pubblica compilando un apposito form. In questo caso bisogna inserire manualmente i numeri identificativi delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito INPS che si vogliono definire, allegare un documento di riconoscimento e fornire un indirizzo email ordinario (non PEC) per ricevere le comunicazioni successive. L’iter prevede poi la convalida della richiesta tramite un link che arriva via posta elettronica e che deve essere confermato entro 72 ore, altrimenti la domanda si considera annullata.
Gli intermediari abilitati possono gestire le pratiche per conto dei propri assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro. Una volta inviata la domanda dall’area riservata, si riceve immediatamente un’email di presa in carico con la ricevuta di presentazione (sigla R-DA-2026). Per chi procede dall’area pubblica i passaggi sono più articolati: prima email con link di convalida (da confermare entro 72 ore), seconda email con la presa in carico e il numero identificativo della pratica, terza email con il link per scaricare la ricevuta (disponibile per 5 giorni, dopo di che occorre rifare tutto da capo).
Prospetto informativo per valutare le somme dovute
Prima di decidere se aderire conviene richiedere il prospetto informativo che l’Agenzia fornisce gratuitamente. Si tratta di un documento che elenca tutte le cartelle definibili e specifica l’importo che dovrebbe essere versato in caso di adesione, al netto di diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione. Il prospetto si può ottenere sia dall’area riservata che dall’area pubblica, con le stesse modalità previste per la domanda di adesione.
Nella prassi può risultare utile partire proprio dal prospetto informativo per farsi un’idea chiara della convenienza. Il contribuente vede nero su bianco quanto dovrà pagare senza sanzioni, interessi di mora e aggio, e può confrontare la cifra con l’importo originario della cartella. Per le sanzioni amministrative stradali irrogate dalle Prefetture, la definizione agevolata riguarda solo interessi e aggio, mentre la sanzione principale resta dovuta per intero.
Chi richiede il prospetto dall’area riservata lo riceve entro 12 ore via email con un link per il download. Il link rimane valido per 5 giorni. Dall’area pubblica i tempi sono simili, ma occorre prima convalidare la richiesta tramite link via email (entro 72 ore). Dopodiché arriva una seconda email di presa in carico, e infine una terza con il link per scaricare il documento (anche questo valido 5 giorni).
Cosa si paga aderendo alla rottamazione quinquies
Il vantaggio economico sta nell’abbattimento di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Restano dovuti solo il capitale e le spese per procedure esecutive già avviate, oltre ai diritti di notifica. La differenza rispetto all’importo originario può essere considerevole, soprattutto per debiti datati che hanno accumulato negli anni sanzioni e interessi.
Poniamo il caso di una cartella del 2010 per imposte non versate. L’importo originario potrebbe essere lievitato del 30% o anche del 40% tra sanzioni e interessi. Con la rottamazione quinquies si torna all’importo base, senza accessori. Ovviamente il risparmio effettivo dipende dalla composizione specifica del debito, ma nella maggior parte dei casi il beneficio appare tangibile.
Per le multe stradali irrogate dalle Prefetture occorre prestare attenzione: l’agevolazione si applica solo agli interessi e all’aggio, non alla sanzione in sé. Dunque il contribuente dovrà comunque versare l’importo della multa originaria, risparmiando unicamente sugli accessori maturati nel corso del tempo. Chi sperava di scontare anche la sanzione principale resterà deluso, ma almeno evita gli aggravi.
Pagamento in unica soluzione o rateale
Nella domanda di adesione si deve scegliere subito la modalità di pagamento. La prima scadenza (sia per chi sceglie la soluzione unica sia per chi opta per le rate) cade il 31 luglio 2026. Chi decide di pagare tutto insieme ha tempo fino a quella data e può chiudere la pratica senza ulteriori pensieri. Chi preferisce dilazionare può spalmare l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali, quindi 9 anni complessivi.
Il piano rateale prevede: le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 2027 al 2034 si procede con 6 rate annue (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre). Le ultime tre rate cadono il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Ogni rata non può comunque scendere sotto i 100 euro. Chi ha debiti modesti si ritrova con poche rate disponibili, chi ha debiti consistenti può spalmare su tutto l’arco temporale.
Sulle rate si applicano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non si tratta di cifre esagerate, ma nel calcolo complessivo vanno tenute presenti. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia invierà la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento già precompilati, oppure le istruzioni per attivare la domiciliazione bancaria. I canali di pagamento ammessi sono diversi: sito istituzionale, App EquiClick, sportelli bancari e postali, home banking, ricevitorie, tabaccai, ATM aderenti al circuito CBILL, Postamat, oppure sportelli fisici di Agenzia delle Entrate-Riscossione previa prenotazione.
Decadenza e perdita dei benefici
Le regole sulla decadenza sono piuttosto rigide. Per chi sceglie il pagamento in unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro il 31 luglio 2026 fa perdere tutti i benefici. La rottamazione si considera inefficace e i versamenti eventualmente effettuati vengono considerati acconti sul debito originario. A quel punto riprendono le procedure esecutive eventualmente sospese.
Per chi opta per le rate, la decadenza scatta in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. La norma concede una certa tolleranza: si può restare indietro con una rata senza perdere il beneficio, però il pagamento della rata successiva andrà a coprire quella saltata. Facendo un esempio: se un contribuente versa la prima e la terza rata saltando la seconda, il pagamento della terza viene imputato sulla seconda. Rimane quindi scoperta la terza, che diventa formalmente l’ultima non pagata, e a quel punto scatta la decadenza.
Il meccanismo può sembrare contorto, ma nella sostanza dice che chi salta due rate (anche non consecutive) o chi non paga l’ultima perde tutto. Serve quindi disciplina nei pagamenti e un minimo di programmazione finanziaria. Chi ha debiti per i quali era già attiva una rateizzazione ordinaria deve considerare che, con la presentazione della domanda di rottamazione quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da quella rateizzazione vengono sospesi fino al 31 luglio 2026. Se la domanda viene accolta, la rateizzazione precedente viene automaticamente revocata.
Sospensione delle procedure esecutive e tutele
Dalla data di presentazione della domanda l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione quinquies. Le procedure esecutive già in corso vengono sospese, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Fermi amministrativi e ipoteche restano invece iscritti fino alla conclusione del pagamento.
Durante la sospensione il contribuente non viene considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, né ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Si tratta di una tutela significativa per chi ha in corso attività imprenditoriali o professionali che richiedono la certificazione della regolarità contributiva.
Se nella posizione debitoria complessiva del contribuente figurano sia debiti rottamabili che debiti esclusi dalla definizione agevolata, occorre prestare attenzione. La sospensione opera solo per i carichi definibili indicati nella domanda. Per gli altri debiti gli obblighi di pagamento continuano. Chi aveva una rateizzazione in corso che comprendeva sia debiti rottamabili che non rottamabili può utilizzare il servizio “Paga online” sul sito o sull’App Equiclick per continuare a versare le rate relative ai debiti esclusi, oppure rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia.
Contenziosi pendenti e rinuncia
Nella domanda di adesione è possibile includere anche carichi per i quali è in corso un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Però occorre indicare la rinuncia al contenzioso stesso. La rottamazione quinquies, in pratica, presuppone che il contribuente accetti l’esistenza del debito così come risulta dalla cartella, rinunciando a contestarne la legittimità davanti ai giudici tributari.
Chi ha ricorsi pendenti deve quindi valutare con attenzione se vale la pena proseguire la battaglia legale oppure chiudere la partita aderendo alla definizione agevolata. La convenienza dipende dalle probabilità di successo del ricorso e dall’entità del risparmio ottenibile con la rottamazione. Nella prassi molti contribuenti preferiscono la certezza della definizione agevolata rispetto all’alea del giudizio, soprattutto quando le prospettive di vittoria non sono brillanti.
Sovraindebitamento e procedure di crisi
La norma ammette l’adesione alla rottamazione quinquies anche per carichi coinvolti in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento avviate secondo la Legge 3/2012 o il D.Lgs. 14/2019. In queste ipotesi la domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC utilizzando il modello DA-LS-2026 e inviandola all’indirizzo indicato nel modello stesso.
Si tratta di una possibilità importante per chi si trova in difficoltà economiche strutturali e ha già avviato un percorso di risanamento. Occorre però coordinare la rottamazione quinquies con il piano approvato dagli organismi di composizione della crisi, per evitare conflitti o incompatibilità. Di norma conviene sentire il gestore della crisi prima di procedere con la domanda.
Esclusioni dalla rottamazione quinquies
Non tutti i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 2000-2023 possono beneficiare della definizione agevolata. Come già accennato, restano fuori i carichi derivanti da attività di accertamento (avvisi di accertamento veri e propri), le cartelle emesse da enti locali e regioni (Tari, bollo auto, tributi locali), i contributi INPS richiesti a seguito di accertamento.
Esclusi anche i debiti per i quali, pur essendosi aderito alla rottamazione quater o alla riammissione, alla data del 30 settembre 2025 risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. In sostanza chi era già in regola con la quater non può rifare domanda per gli stessi carichi. L’idea di fondo è evitare che si riaprano definizioni agevolate già perfezionatamente concluse.
Consigli pratici per chi intende aderire
Prima di tutto conviene richiedere il prospetto informativo per avere contezza esatta delle somme dovute. Solo dopo aver visto i numeri si può decidere con cognizione di causa se procedere o meno. La data del 30 aprile 2026 può sembrare lontana, ma tra la raccolta della documentazione e la compilazione della domanda il tempo passa in fretta.
Chi ha molte cartelle fa bene a fare una selezione ragionata. Non è obbligatorio inserire nella domanda tutti i debiti rottamabili, si possono escludere quelli che magari si preferisce continuare a pagare con la rateizzazione ordinaria oppure quelli per i quali si ritiene di avere buone ragioni per contestare la pretesa. Nella domanda si selezionano solo i carichi che si vogliono definire.
Per chi sceglie la rateazione, serve un minimo di programmazione finanziaria. Meglio impostare promemoria o domiciliazione bancaria per non saltare le scadenze. Ricordiamo che bastano due rate mancate (anche non consecutive) per perdere tutto. E se si salta una rata intermedia, il versamento successivo andrà a coprire quella saltata, con il rischio di trovarsi alla fine con l’ultima non pagata.
Chi opera come intermediario fiscale o commercialista ha l’opportunità di assistere i propri clienti direttamente tramite l’area EquiPro. Conviene informare per tempo i clienti della possibilità e raccogliere le adesioni in modo organizzato, senza ridursi all’ultimo momento.
Casi particolari: decaduti dalle precedenti rottamazioni
Una delle novità più interessanti riguarda proprio chi aveva aderito alle precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio) ma poi è decaduto per mancato pagamento delle rate. La rottamazione quinquies riapre le porte anche a questi contribuenti, dando loro una nuova chance.
Occorre però verificare con attenzione quali carichi rientrano. Chi era decaduto dalla rottamazione quater e aveva già pagato alcune rate si ritrova a ripartire da capo, con il rischio di dover versare di nuovo anche quanto già pagato (al netto degli importi già incassati dall’Agenzia). Nella pratica si fa un ricalcolo complessivo e si riconosce quanto già versato come acconto.
Per questi soggetti il vantaggio economico potrebbe essere meno evidente rispetto a chi aderisce per la prima volta, ma comunque la possibilità di sistemare definitivamente la posizione con dilazioni fino a 9 anni rappresenta un’opportunità da valutare seriamente.
Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà a tutti coloro che hanno presentato domanda la comunicazione con l’esito della richiesta. In caso di accoglimento, il documento conterrà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale scelta, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per attivare la domiciliazione bancaria.
Per chi ha presentato la domanda dall’area riservata, la comunicazione sarà disponibile esclusivamente online nell’area personale. Chi ha proceduto dall’area pubblica la riceverà via email all’indirizzo indicato. In caso di diniego, verranno specificate le motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta (ad esempio perché i carichi indicati non rientrano nell’ambito applicativo oppure perché manca documentazione necessaria).
La comunicazione delle somme dovute costituisce il documento di riferimento per effettuare i pagamenti. Contiene tutti gli elementi necessari (codici, importi, scadenze) e va conservata con cura. Chi perde i moduli di pagamento può sempre scaricarli nuovamente dall’area riservata oppure richiederli agli sportelli.



