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Vendite online su Vinted ed eBay: nuovi controlli fiscali e soglie 2026

15 Gennaio, 2026

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Negli ultimi mesi i professionisti si sono trovati a rispondere con crescente frequenza a quesiti che riguardano le vendite su piattaforme come Vinted, Amazon o eBay. Le domande sono sempre quelle: serve davvero dichiarare gli incassi da qualche capo venduto online? Esiste un limite sotto il quale si può stare tranquilli? E perché la piattaforma chiede il codice fiscale? La verità è che dal 2023 l’Europa ha cambiato le regole del gioco. Non si tratta, come qualcuno ha pensato, di una nuova tassa sui marketplace. Piuttosto è aumentata – parecchio – la capacità delle amministrazioni fiscali di ricostruire i volumi di vendita realizzati online, di distinguere chi vende sporadicamente qualche oggetto usato da chi invece opera con continuità. E questo grazie alla direttiva DAC7 (direttiva UE 2021/514), che l’Italia ha recepito attraverso il decreto legislativo 32/2023.

Scambio automatico di dati: come funziona la DAC7

La direttiva ha introdotto un meccanismo di scambio automatico di informazioni tra Stati membri. In pratica le piattaforme digitali devono raccogliere dati sui venditori che superano determinate soglie e trasmetterli alle autorità fiscali. L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, spiega in modo chiaro che si tratta di un sistema per garantire trasparenza, non di un nuovo tributo.

Sul piano tecnico, l’Italia ha definito le modalità operative con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 20 novembre 2023. Le attività interessate? Vendita di beni (e-commerce), affitti di immobili, servizi personali e noleggio di mezzi di trasporto.

Il risultato è che oggi l’amministrazione finanziaria dispone di informazioni strutturate, confrontabili anno dopo anno. E può individuare con maggiore precisione chi usa i marketplace come canale stabile di guadagno senza un corretto inquadramento dal punto di vista fiscale. I controlli, infatti, si stanno intensificando e molti contribuenti stanno ricevendo lettere dall’Agenzia.

Le soglie dei 2.000 euro e delle 30 transazioni: cosa significano davvero

Uno degli equivoci più diffusi riguarda proprio le soglie previste dalla DAC7. Molti utenti le considerano una sorta di franchigia fiscale: “sotto i 2.000 euro non devo dichiarare nulla”. Ma non funziona così.

Quelle soglie – 2.000 euro di vendite oppure 30 transazioni in un anno – determinano quando la piattaforma è obbligata a comunicare i dati alle autorità fiscali. eBay, per esempio, lo dice espressamente: se un venditore residente nell’Unione Europea raggiunge uno di questi due limiti, la piattaforma deve segnalare alcune informazioni all’autorità competente.

La stessa logica vale per Vinted, che nei propri documenti chiarisce come la comunicazione DAC7 non implica automaticamente l’obbligo di pagare tasse sulle vendite. Anzi, la vendita di articoli personali – in molti casi – non è nemmeno tassata. L’attenzione si concentra soprattutto sui venditori che operano con finalità di profitto.

Quindi le soglie sono un campanello d’allarme per la tracciabilità, un criterio che fa scattare la raccolta dati da parte della piattaforma. L’obbligo fiscale del venditore, invece, dipende dalla natura dell’attività, dall’abitualità, dall’organizzazione. Non dal semplice fatto di aver superato un limite numerico.

Quando la vendita occasionale diventa attività commerciale

Il confine più scivoloso è proprio questo: capire quando si passa dalla vendita occasionale di beni personali a un’attività abituale di commercio. Vendere un regalo che non piace, liberarsi di qualche vestito usato ogni tanto – senza una logica organizzata, senza un vero modello di business – in genere non costituisce attività d’impresa. Le stesse piattaforme lo ribadiscono: vendere articoli personali spesso è fiscalmente irrilevante.

I problemi nascono quando, guardando i fatti concreti, emerge una continuità che somiglia a un’attività commerciale vera e propria. Non serve avere un magazzino o un sito internet. Basta un comportamento ripetuto nel tempo con caratteristiche tipiche del venditore strutturato: inserzioni costanti, rotazione della merce, una politica di prezzi competitiva. E soprattutto l’acquisto mirato per rivendere.

È in questo scenario che aumenta il rischio di riqualificazione in attività d’impresa, con tutte le conseguenze che ne derivano: apertura di partita IVA, gestione dell’IVA quando dovuta, corretto trattamento dei redditi e – a seconda dei casi – anche profili contributivi da considerare.

La novità, a ben vedere, non è il principio (che esiste da tempo), ma la probabilità concreta di essere intercettati. I flussi informativi previsti dalla DAC7 riducono drasticamente l’opacità del fenomeno e permettono al Fisco di selezionare con maggiore precisione i soggetti con volumi compatibili con un’attività abituale.

Quali controlli sono previsti e quali rischi si corrono

La disciplina DAC7 stabilisce regole e responsabilità che riguardano innanzitutto i gestori delle piattaforme, tenuti a comunicare secondo le modalità definite anche dal provvedimento del 20 novembre 2023. Per il venditore, invece, il rischio è quello classico dell’accertamento fiscale: se l’attività è sostanzialmente commerciale e non è stata correttamente inquadrata, possono arrivare recuperi di imposte, sanzioni, interessi. E a seconda dei casi anche contestazioni in materia di IVA e contributi.

Quel che cambia, concretamente, è che l’amministrazione finanziaria ora dispone di un quadro informativo più completo su numero di operazioni e corrispettivi. Diventa più semplice contestare la mancata dichiarazione quando emergono indici di abitualità.

Attenzione però a non cadere nell’errore opposto: superare le 30 operazioni o i 2.000 euro non equivale automaticamente a evasione. Si può benissimo essere sopra soglia con vendite di beni personali, senza finalità di lucro. Però significa che i dati possono essere comunicati. E quindi, per chi lavora negli studi, conviene gestire in modo preventivo la documentazione, evitando errori.

Dal DAC7 al pacchetto ViDA: la direzione dell’Unione Europea

A completare il quadro c’è un segnale politico piuttosto chiaro. L’Unione Europea sta spingendo con forza su digitalizzazione e tracciabilità. L’11 marzo 2025 il Consiglio UE ha adottato il pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), con l’obiettivo dichiarato di adeguare le regole IVA alla trasformazione digitale, contrastare le frodi e ridurre – almeno nelle intenzioni – gli oneri amministrativi.

ViDA non sostituisce DAC7, non va confuso con gli obblighi di reporting delle piattaforme. Ma rafforza la direzione di marcia: più interoperabilità tra sistemi, più dati disponibili, più capacità di controllo. E di conseguenza meno spazio per operare in “zone grigie” nell’economia delle piattaforme digitali.

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