Dopo la riforma fiscale partita con il D.Lgs. 192/2024, i professionisti in regime forfettario si trovano a dover gestire un’incertezza normativa che riguarda i rimborsi spese addebitati ai clienti. Una questione che, soprattutto per chi lavora spesso in trasferta, potrebbe avere ripercussioni serie sulla permanenza nel regime agevolato.
La legge 111/2024 ha modificato l’articolo 54 del TUIR introducendo una regola che sembrava chiara: le somme che un lavoratore autonomo riceve come rimborso di spese sostenute per conto del cliente – e puntualmente riaddebitate – non concorrono più alla formazione del reddito. Un meccanismo che, almeno sulla carta, dovrebbe valere per tutti i professionisti con partita IVA.
Il problema nasce dal fatto che questa modifica riguarda esplicitamente il TUIR, mentre il regime forfettario viene disciplinato dall’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014. E qui non c’è un richiamo altrettanto chiaro. Quindi, tecnicamente parlando, resta un vuoto interpretativo che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora risolto in modo definitivo.
Come funzionava prima della riforma del regime forfettario
Fino alla fine del 2024, chi lavorava con il regime ordinario subiva sì la tassazione sui rimborsi percepiti, ma poteva poi dedurre analiticamente le spese sostenute. Il risultato? Un effetto sostanzialmente neutro dal punto di vista fiscale.
Per i forfettari invece questa possibilità non c’è mai stata. Il regime agevolato prevede già un abbattimento forfettario sui ricavi incassati (attraverso i coefficienti di redditività), dentro al quale dovrebbero essere considerati anche i costi. Ma non esiste deduzione analitica. Risultato: chi era in regime forfettario pagava imposte e contributi anche sui rimborsi ricevuti, pur essendo spese non sue ma del committente.
Prendiamo il caso di un consulente che riceve 1.500 euro per una prestazione e 600 euro come rimborso viaggio. Prima del 2025 doveva dichiarare 2.100 euro complessivi – con tassazione anche su quei 600 euro che in realtà rappresentavano una spesa già sostenuta per conto del cliente.
La nuova neutralizzazione fiscale per i professionisti ordinari
Con l’introduzione del comma 2 dell’articolo 54 TUIR e del successivo articolo 54-ter, dal 2025 si è stabilito un meccanismo diverso: il rimborso non concorre al reddito e, simmetricamente, la spesa sostenuta non è deducibile. In pratica, entrambi gli elementi spariscono dal calcolo fiscale.
Questo approccio è pensato per i regimi ordinari, dove viene applicato senza ambiguità. Ma per i forfettari? Teoricamente dovrebbe valere lo stesso principio, almeno stando a quanto emerso dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate nelle circolari 58/E del 2001 e 5/E del 2021, che avevano equiparato il trattamento contabile dei rimborsi tra ordinari e forfettari.
Forfettari a rischio splafonamento
Qui viene il punto delicato. Il regime forfettario può essere mantenuto fino a quando i compensi percepiti nell’anno non superano gli 85.000 euro. Se un professionista incassa, diciamo, 78.000 euro di compensi reali più 9.000 euro di rimborsi spese analitici, tecnicamente si trova sopra soglia.
Se l’interpretazione ufficiale dovesse confermare che i rimborsi non vanno più conteggiati come compensi – come sembra logico aspettarsi – allora resterebbe sotto il limite e manterrebbe il regime agevolato. Ma se l’Agenzia dovesse invece affermare il contrario, quel professionista si troverebbe fuori dal forfettario senza averlo previsto.
Immaginiamo un libero professionista che effettua frequenti trasferte presso i clienti: voli, alberghi, spostamenti. Se fattura separatamente queste spese e le riaddebita puntualmente, potrebbe trovarsi con importi significativi che fino all’anno scorso pesavano sul calcolo della soglia. Adesso, sulla carta, non dovrebbero più pesare. Ma senza una conferma normativa esplicita o un chiarimento dell’Agenzia, resta un margine di incertezza che non è affatto trascurabile.
La posizione dei committenti e la prassi operativa
Secondo quanto emerso da alcune fonti di mercato, molte imprese – anche di grandi dimensioni – stanno già applicando questa interpretazione favorevole ai forfettari. Identificano cioè i rimborsi analitici come tali, distinguendoli dagli onorari veri e propri. Questo suggerisce che, nella prassi commerciale, l’orientamento prevalente è verso la non imponibilità.
Ma una cosa è la prassi operativa, un’altra è la certezza del diritto. E finché non arriva una circolare interpretativa o, meglio ancora, una norma di chiarimento, chi deve compilare la dichiarazione dei redditi per il 2025 si trova in una situazione ambigua.
Le opzioni sul tavolo
Tecnicamente, visto che la modifica dell’articolo 54 TUIR riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo in generale, e visto che le circolari dell’Agenzia avevano in passato equiparato la gestione dei rimborsi tra regimi ordinari e forfettari, la soluzione più logica sarebbe quella di estendere il nuovo meccanismo anche ai forfettari.
In alternativa, servirebbe un intervento normativo ad hoc che modifichi espressamente l’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 per chiarire che i rimborsi spese analiticamente documentati e addebitati non concorrono al calcolo dei compensi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro.
Una terza strada potrebbe essere una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca il principio in modo inequivocabile. Ma al momento, a oltre un anno dall’entrata in vigore della riforma, questo chiarimento non è ancora arrivato.
Cosa fare nell’attesa
Per chi si trova vicino alla soglia degli 85.000 euro e gestisce importi significativi di rimborsi spese, la prudenza suggerisce di monitorare attentamente i flussi finanziari e di distinguere in modo netto – già in fattura – i compensi dai rimborsi analitici.
Documentare tutto con precisione è fondamentale: conservare le ricevute delle spese sostenute, indicare chiaramente in fattura la natura del rimborso, fare riferimento a contratti o accordi che prevedano questa modalità di addebito. In caso di contestazione, avere una documentazione ineccepibile può fare la differenza.
Alcuni professionisti stanno anche valutando l’opportunità di chiedere un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta personalizzata sulla propria situazione. È una strada percorribile, anche se richiede tempo e comporta comunque un’esposizione formale.



