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730 e Redditi PF 2025: la detrazione per le spese universitarie 2024

28 Maggio, 2025

Le spese per l’istruzione universitaria sostenute durante l’anno d’imposta 2024 continuano a rappresentare un importante strumento di alleggerimento fiscale per le famiglie italiane. La disciplina, consolidata nella prassi ma non priva di aspetti interpretativi complessi, prevede la possibilità di detrarre il 19% degli importi sostenuti – un beneficio che, nella pratica professionale, richiede particolare attenzione nella corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

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Modalità di indicazione nella dichiarazione dei redditi

Per quanto concerne l’aspetto procedurale, le spese universitarie del 2024 devono essere riportate utilizzando il codice identificativo 13. Nel modello 730/2025, l’indicazione avviene nei righi compresi tra E8 ed E10; diversamente, per il modello Redditi PF 2025, i righi di riferimento sono quelli da RP8 a RP13.

È opportuno notare come questa collocazione specifica nei modelli dichiarativi rifletta la natura particolare di questa tipologia di spesa, che il legislatore ha inteso distinguere chiaramente da altre categorie di oneri detraibili.

Tipologie di corsi e spese ammesse alla detrazione

L’ambito applicativo della detrazione si estende a diverse categorie formative. La normativa vigente riconosce il beneficio fiscale per:

  • i corsi di istruzione universitaria tradizionali
  • i corsi universitari di specializzazione, compresi quelli post-lauream
  • i corsi di perfezionamento erogati dalle università
  • i master universitari di primo e secondo livello
  • i corsi di dottorato di ricerca
  • gli istituti tecnici superiori (ITS), sempre più rilevanti nel panorama formativo
  • i corsi presso conservatori di musica e istituti musicali pareggiati
  • i corsi statali di alta formazione artistica e musicale

La casistica si presenta piuttosto articolata, e nella prassi applicativa emerge spesso la necessità di verificare l’effettiva qualificazione del corso frequentato.

Composizione delle spese detraibili: elementi inclusi

Nell’esperienza professionale quotidiana, la determinazione dell’ammontare complessivo delle spese detraibili richiede l’inclusione di diversi elementi che spesso i contribuenti tendono a sottovalutare o, al contrario, a sopravvalutare.

Rientrano nel calcolo:

  • le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per studenti fuori corso)
  • le spese per la cosiddetta “ricognizione
  • le soprattasse per esami di profitto e di laurea
  • i costi di partecipazione ai test di accesso
  • le spese per tirocini formativi attivi destinati alla formazione docenti
  • i costi per corsi universitari finalizzati all’acquisizione di CFU o CFA per l’accesso al ruolo docente

Quest’ultimo aspetto assume particolare rilevanza nella pratica, considerata la crescente importanza della formazione continua nel settore dell’istruzione.

Limitazioni per le università non statali: il sistema dei tetti massimi

Una delle criticità più significative nella gestione di questa detrazione riguarda il trattamento delle università private. Per gli atenei non statali, infatti, l’importo detraibile non può eccedere i limiti stabiliti annualmente attraverso Decreto del Ministero dell’università e della ricerca.

Questi limiti vengono determinati considerando gli importi medi delle tasse dovute alle università statali, con una differenziazione che tiene conto sia dell’area geografica che dell’area disciplinare del corso. Si tratta di un meccanismo complesso che nella prassi genera non poche difficoltà interpretative.

Università telematiche: criteri di riferimento geografico

Le università telematiche – sempre più diffuse nel panorama formativo italiano – seguono le medesime regole delle altre università private per quanto concerne i limiti detraibili. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2016, per l’individuazione dell’area geografica occorre fare riferimento alla regione in cui l’università ha la propria sede legale.

Una precisazione importante riguarda i corsi svolti in sedi ubicate in regioni diverse rispetto alla sede legale dell’ateneo: in questi casi, si deve considerare l’area geografica in cui effettivamente si svolge il corso. Questa distinzione, apparentemente tecnica, può comportare differenze significative negli importi detraibili.

Spese escluse dal beneficio fiscale

La giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa hanno chiarito quali spese non possono essere oggetto di detrazione, delineando un perimetro piuttosto preciso:

  • i contributi versati alle università pubbliche per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero
  • le spese per l’acquisto di testi, strumenti musicali e materiale di cancelleria
  • i costi per viaggi ferroviari
  • le spese di vitto e alloggio
  • i costi sostenuti per la frequenza all’estero di scuole professionali private (come quelle di danza)
  • le somme versate ad associazioni per il supporto tecnico-logistico nell’acquisizione di crediti formativi per concorsi pubblici docenti

Quest’ultimo punto merita particolare attenzione, poiché nella pratica si osserva spesso una certa confusione tra i costi direttamente sostenuti presso l’università e quelli versati a soggetti terzi per servizi accessori.

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