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ZES Unica 2025: credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Scadenza 30 maggio 2025

23 Maggio, 2025

Le imprese che operano nelle regioni meridionali hanno pochi giorni per presentare la comunicazione relativa al credito d’imposta ZES Unica. L’agevolazione, disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023, rappresenta uno degli strumenti più significativi per incentivare gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, con una dotazione finanziaria di 2.200 milioni di euro per il 2025.

Ambito territoriale e normativo di riferimento

La ZES Unica abbraccia un territorio esteso che comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tutte ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. A queste si aggiungono le zone assistite della regione Abruzzo, qualificate secondo i criteri dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Il perimetro territoriale è stato definito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, strumento che individua le aree geografiche dove gli Stati membri possono concedere aiuti regionali agli investimenti. Questa delimitazione risponde all’esigenza di concentrare le risorse pubbliche nelle zone economicamente più svantaggiate, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale dell’Unione Europea.

Investimenti agevolabili e requisiti di ammissibilità

L’agevolazione si applica agli investimenti che costituiscono parte di un progetto di investimento iniziale, secondo la definizione comunitaria. La disciplina europea in materia di aiuti di Stato richiede che gli investimenti presentino carattere di novità e incrementalità rispetto alla situazione preesistente.

Tipologie di beni ammessi

La normativa individua due categorie principali di investimenti:

Beni strumentali mobili: comprende l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive. Il requisito della “novità” dei beni si riferisce sia al carattere di prima commercializzazione sia all’assenza di precedente utilizzo produttivo.

Beni immobili: include l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali. Qui emerge un vincolo significativo: il valore complessivo di terreni e immobili non può eccedere il 50% del valore totale dell’investimento agevolato. Tale limitazione deriva dalla necessità di privilegiare gli investimenti in beni produttivi rispetto a quelli immobiliari.

Condizioni di mercato e rapporti societari

La normativa impone che le acquisizioni avvengano esclusivamente tra soggetti indipendenti, escludendo operazioni tra società controllate, collegate o comunque legate da rapporti di cui all’articolo 2359 del Codice civile. Questa previsione mira a prevenire operazioni elusive volte ad ottenere il beneficio attraverso trasferimenti di beni all’interno del medesimo gruppo societario.

Inoltre, le operazioni devono essere realizzate a condizioni di mercato, principio fondamentale del diritto degli aiuti di Stato che garantisce la trasparenza e l’effettività dell’investimento.

Procedura di comunicazione e tempistiche

La comunicazione da presentare entro il 30 maggio 2025 deve indicare sia le spese già sostenute sia quelle programmate. Il modello, approvato con provvedimento n. 25972/2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, accoglie alcune specificazioni di rilievo pratico.

Investimenti pluriennali e acconti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere comunicati:

  • Gli investimenti pluriennali avviati nel 2024 ma conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
  • Gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025, purché non anteriori al 20 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge), per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Quest’ultima precisazione risponde all’esigenza di riconoscere la continuità temporale degli investimenti, evitando penalizzazioni per imprese che abbiano programmato investimenti a cavallo tra più esercizi.

Trattamento dell’IVA indetraibile

Il nuovo modello recepisce il consolidato orientamento della prassi amministrativa secondo cui l’eventuale indetraibilità dell’IVA concorre ad incrementare la base di calcolo dell’agevolazione. Questa interpretazione, ormai stabilizzata nella giurisprudenza amministrativa, riconosce che l’IVA indetraibile costituisce un effettivo costo per l’impresa e pertanto deve essere considerata ai fini del calcolo del beneficio.

Comunicazione integrativa e certificazione

Il procedimento prevede una seconda fase obbligatoria: dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, le imprese dovranno presentare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025. L’omessa presentazione comporta decadenza dall’agevolazione.

Certificazione delle spese

Per il riconoscimento definitivo del credito d’imposta, la normativa richiede un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale certificazione deve attestare:

  • L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
  • La corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Per le imprese non soggette a revisione legale obbligatoria, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Misura del credito e meccanismi di riparto

Il credito d’imposta presenta aliquote differenziate in base a tre parametri:

  1. Localizzazione geografica dell’investimento:
  2. Dimensione dell’impresa (piccola, media, grande);
  3. Ammontare dell’investimento.

Sistema di riparto proporzionale

Data la limitazione delle risorse disponibili (2.200 milioni di euro), l’ammontare effettivamente fruibile sarà determinato applicando una percentuale di riparto al credito teorico spettante. Tale percentuale sarà comunicata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti nelle comunicazioni integrative.

Questo meccanismo, già sperimentato in precedenti agevolazioni, garantisce il contenimento della spesa pubblica entro i limiti programmati, pur creando inevitabile incertezza per le imprese sulla misura effettiva del beneficio.

Utilizzo del credito e verifiche antimafia

Il credito d’imposta sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fisserà la misura definitiva dell’agevolazione. Tuttavia, le imprese potranno utilizzare il credito solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo.

Soglia antimafia

Per agevolazioni superiori a 150.000 euro, l’utilizzo del credito è subordinato all’esito positivo delle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). L’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo solo qualora non sussistano motivi ostativi emersi dai controlli.

Aspetti procedurali e operativi

La disciplina della ZES Unica si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di coesione territoriale e degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. La concentrazione temporale delle scadenze richiede alle imprese una pianificazione accurata degli adempimenti, considerando i tempi tecnici necessari per la predisposizione della documentazione.

Nella prassi applicativa si osserva come la complessità procedurale possa scoraggiare le imprese di minori dimensioni, nonostante queste rappresentino spesso i soggetti maggiormente bisognosi di sostegno. È opportuno considerare che l’assistenza di professionisti qualificati risulta pressoché indispensabile per navigare correttamente gli adempimenti previsti.

La dotazione finanziaria significativa testimonia la volontà del legislatore di rendere effettivo lo strumento, ma il meccanismo di riparto proporzionale introduce un elemento di aleatorietà che può influenzare le decisioni di investimento delle imprese.

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