La separazione funzionale tra visto di conformità e trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce uno dei nodi interpretativi più delicati nell’ambito degli adempimenti fiscali. L’evoluzione giurisprudenziale recente ha modificato sostanzialmente l’approccio rigido dell’Amministrazione finanziaria, che per anni aveva sostenuto l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone l’attestazione e chi provvede all’invio. Con la sentenza n. 185/2/24 dell’11 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha sancito un orientamento che potrebbe… diciamo cambiare le carte in tavola. I giudici hanno riconosciuto la legittimità della compensazione del credito IVA anche quando dichiarazione e visto provengono da professionisti diversi. L’elemento determinante – e qui sta il punto – è che entrambi i soggetti devono possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 3 comma 3 del DPR 322/98. Non si tratta quindi di una liberalizzazione totale, ma di una lettura più sostanziale della normativa.
🕒 Cosa sapere in 1 minuto
- La giurisprudenza recente (Corte di giustizia tributaria Piemonte, sent. 185/2/24) supera il vincolo di identità soggettiva fra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione fiscale.
- È legittima la separazione dei ruoli: due professionisti diversi possono gestire visto e trasmissione, purché entrambi abbiano i requisiti dell’art. 3 c.3 DPR 322/98.
- Questa apertura riflette esigenze organizzative degli studi di maggiori dimensioni e trova fondamento anche nella prassi sul Superbonus (circ. 14/2023 AdE).
- Rimane fondamentale la responsabilità del singolo professionista rispettivamente per visto e invio, distinguendo tra visto “leggero” (compensazioni >5.000 €) e “pesante” (rimborsi IVA >30.000 €).
- Attenzione: ogni caso va valutato verificando i requisiti di entrambi i professionisti e la corretta comunicazione agli Uffici.
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Il quadro normativo di riferimento
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La circolare 21/E/2009 aveva cristallizzato la posizione dell’Agenzia delle Entrate: “la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità”. Tale interpretazione, supportata anche dalla circolare 28/2014, si basava su una lettura letterale dell’art. 3, comma 3-bis del DPR 322/1998.
Secondo quanto previsto dal DM 164/1999, l’identità soggettiva costituiva un principio inderogabile. Si consideri che questa impostazione derivava dalla volontà di rafforzare la responsabilità professionale e limitare fenomeni di “parcellizzazione” degli adempimenti fiscali.
Nella prassi applicativa, però, emergevano situazioni concrete dove tale rigidità creava difficoltà operative non indifferenti. È opportuno notare che molti studi professionali si organizzano con divisioni interne specializzate: alcuni professionisti si occupano della verifica documentale, altri della trasmissione telematica.
Evoluzione interpretativa della giurisprudenza
La Corte del Piemonte ha ribaltato questo approccio con argomentazioni che meritano… una certa attenzione. I giudici hanno evidenziato come l’art. 3 del DPR 322/98 stabilisca i requisiti soggettivi per svolgere attività di assistenza fiscale, senza imporre necessariamente l’unicità del soggetto per tutte le fasi dell’adempimento.
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda la finalità dell’istituto. Il visto di conformità serve a garantire la correttezza dei dati dichiarati, mentre la trasmissione telematica rappresenta un aspetto meramente strumentale. Come spesso accade nella casistica comune, separare queste funzioni non compromette l’efficacia del controllo.
La sentenza ha chiarito che “determinante è la sussistenza dei requisiti professionali in capo ad entrambi i soggetti”, superando l’interpretazione formalistica precedente. Tale orientamento si allinea perfettamente alle esigenze operative degli studi di maggiori dimensioni.
Aspetti spesso trascurati nella prassi operativa
La giurisprudenza ha talvolta interpretato con eccessiva rigidità le disposizioni in materia di identità soggettiva. Nell’esperienza applicativa emergono situazioni dove la separazione delle competenze risulta funzionale all’efficienza organizzativa degli studi professionali.
Si consideri il caso dei grandi studi associati. È necessario che il professionista incaricato della verifica documentale abbia competenze specifiche sulla normativa tributaria, mentre per la trasmissione telematica possono essere sufficienti competenze tecniche più generali. La rigida applicazione del principio di identità soggettiva comporterebbe inefficienze organizzative non giustificate.
Nel dettaglio, occorre distinguere tra visto “leggero” e visto “pesante”. Per il primo, richiesto ai fini delle compensazioni superiori a 5.000 euro, la separazione funzionale appare più facilmente giustificabile. Per il secondo, necessario per rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, la responsabilità del professionista è maggiore.
Criticità ricorrenti nell’applicazione
La circolare 14/2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva già aperto uno spiraglio per il Superbonus. Secondo quanto stabilito, “il contribuente può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi al Superbonus”.
Tale apertura confermava l’evoluzione interpretativa in atto. È importante e fondamentale constatare che questa flessibilità era limitata ai casi dove non sussistesse l’obbligo di visto sull’intera dichiarazione.
La risoluzione 99/E del 2019 aveva ribadito l’obbligo di identità soggettiva, ma la pronuncia del Piemonte ha superato definitivamente tale impostazione. Nella pratica professionale si osserva come questa evoluzione faciliti l’organizzazione del lavoro negli studi di maggiori dimensioni.
Implicazioni operative e prospettive applicative
L’orientamento giurisprudenziale emergente richiede una valutazione caso per caso. È necessario verificare che entrambi i professionisti possiedano i requisiti dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/98 e abbiano presentato la comunicazione alle Direzioni regionali competenti.
Dal punto di vista della responsabilità professionale, chi appone il visto risponde della correttezza dei dati verificati, mentre chi trasmette è responsabile dell’aspetto tecnico dell’invio. Tale distinzione, se correttamente gestita, può migliorare la qualità complessiva del servizio.
L’amministrazione finanziaria dovrà probabilmente adeguare la propria prassi a questo nuovo orientamento.