Quando le aziende completano la loro dichiarazione annuale, quasi sempre si trovano di fronte a una situazione che merita attenzione particolare: la disponibilità di crediti tributari. Questi crediti, che siano dovuti a versamenti eccedenti, detrazioni non utilizzate o altre forme di anticipazioni al fisco, possono rappresentare una risorsa importante. Tuttavia, trasformarli in liquidità richiede di navigare una procedura complessa, governata da regole precise in materia di visto di conformità nella compensazione dei crediti. La materia, già articolata di per sé, si complica ulteriormente nel 2025. Le modifiche introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile scorso hanno infatti ridisegnato l’intera architettura dei benefici premiali legati agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Comprendere queste regole non è semplice, ma è fondamentale per non commettere errori che potrebbero compromettere la regolarità della propria posizione fiscale.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Compensazione crediti fiscali: è possibile utilizzare i crediti da dichiarazioni (IRPEF, IRAP, IVA) in compensazione orizzontale tramite modello F24
- Soglia ordinaria: fino a € 5.000 annui non serve il visto di conformità, oltre tale importo il visto è obbligatorio e la compensazione può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica della dichiarazione
- Nuove soglie ISA 2025: per contribuenti con punteggio ISA ≥ 9 l’esonero dal visto sale a € 50.000 per imposte dirette/IRAP e € 70.000 per IVA annuale; con ISA tra 8 e 9 l’esonero è di € 20.000 e € 50.000
- Concordato Preventivo Biennale: gli aderenti al CPB beneficiano automaticamente del regime più favorevole (€ 70.000 IVA) indipendentemente dal punteggio ISA conseguito
- Chi rilascia il visto: professionisti abilitati iscritti nell’elenco delle Direzioni Regionali (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro) con polizza RC non inferiore a € 3 milioni
- Verifiche richieste: il visto certifica la corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione contabile, ma non valuta la correttezza sostanziale delle operazioni (che rimane competenza dell’Agenzia delle Entrate)
Come funziona la compensazione dei crediti fiscali
Partiamo dalle basi. Quando un soggetto genera un credito dalle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dall’IVA o dall’IRAP, ha tecnicamente la facoltà di utilizzarlo in almeno due modalità: richiederlo a rimborso, oppure compensarlo mediante il modello F24 per estinguere altri obblighi tributari. Quest’ultima strada, definita “compensazione orizzontale”, è stata storicamente la più frequente nelle prassi aziendali.
La compensazione orizzontale consente al contribuente di utilizzare il credito maturato (ad esempio da IRPEF o IRAP) per pagare un’imposta diversa, sempre attraverso il modello F24. Non si tratta di una semplice operazione da sottovalutare: la legge ha voluto che su questo meccanismo gravassero controlli preventivi specifici, proprio per evitare che crediti fittizia o errati entrassero nel circolo dei pagamenti tributari.
Ecco il perché del visto di conformità. Si tratta di un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili iscritti nei registri regionali competenti), la quale certifica che i dati esposti nella dichiarazione presentata dal contribuente corrispondono effettivamente alla documentazione contabile e alle risultanze delle scritture aziendali. Non è un’opinione, ma una verifica formale e procedurale.
Il meccanismo della soglia: quando scatta l’obbligo del visto
A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, è consentito l’utilizzo in compensazione, mediante F24, di crediti fino a 5.000 euro senza alcuna limitazione aggiuntiva. L’utilizzatore può accedere direttamente ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) e disporre del credito senza necessità di intermediazione di terzi.
Superata questa soglia di 5.000 euro annui, il quadro cambia radicalmente. L’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 prescrive che l’utilizzo in compensazione di importi superiori richieda la preventiva apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge. Inoltre, secondo l’art. 3 del D.L. n. 50/2017, la compensazione non può avvenire prima del decimo giorno successivo alla presentazione telematica della dichiarazione vistata. Si tratta dunque di un meccanismo che combina verificazione preventiva e dilazione temporale.
Occorre tuttavia operare una distinzione fondamentale: il limite di 5.000 euro rappresenta il valore utilizzato in compensazione e non l’ammontare complessivo del credito dichiarato. Un’impresa che possieda un credito IRAP pari a 8.000 euro può utilizzarne 5.000 senza visto e sarà obbligata ad apporre il visto solo per i restanti 3.000 euro. Questa precisazione è tutt’altro che marginale: la C.M. n. 28/2014 ha chiarito che il calcolo della soglia va riferito all’anno di maturazione del credito, e non all’anno in cui viene effettuato l’utilizzo in compensazione.
Le soglie differenziate del regime ISA: la rivoluzione 2025
Qui risiede il vero terremoto normativo del 2025. Per i contribuenti che applicano gli ISA, il Provvedimento dell’11 aprile della direzione dell’Agenzia ha introdotto soglie differenziate di esonero dal visto, calcolate in base al livello di affidabilità fiscale conseguito. Non è una semplice agevolazione formale, bensì un riconfiguramen to completo del sistema per coloro che dimostrano comportamenti fiscali virtuosi.
I contribuenti che raggiungono un punteggio ISA pari ad almeno 9 (riferito al periodo d’imposta 2024 oppure alla media semplice dei punteggi 2023-2024) hanno diritto all’esonero dal visto di conformità fino a:
— 50.000 euro annui per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette (IRPEF, IRES) e IRAP, derivanti dalla dichiarazione del periodo 2024 — 70.000 euro annui per la compensazione di crediti IVA annuali maturati nell’anno d’imposta 2025
Una fascia intermedia è riservata a chi consegue un punteggio ISA compreso tra 8 e 9 (sempre riferito al 2024 o alla media 2023-2024): in questo caso, l’esonero dal visto scende a 20.000 euro per le imposte dirette e IRAP, e a 50.000 euro per l’IVA annuale.
Cosa significa concretamente? Un’impresa con affidabilità fiscale pari a 9 può utilizzare in compensazione sino a 50.000 euro di crediti su imposte dirette e IRAP senza dover sottoporre la dichiarazione al visto di conformità. Nel sistema precedente, sarebbe stata costretta ad appoggiarsi a un professionista abilitato già per importi superiori a 5.000 euro.
Una finestra speciale per il concordato preventivo biennale
Tra le novità più interessanti spiccano i benefici riconosciuti ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025. Per questi contribuenti, l’Agenzia ha statuito un regime ancora più favorevole: beneficiano automaticamente del regime premiale ISA, indipendentemente dal punteggio effettivamente conseguito, e possono utilizzare in compensazione sino a 70.000 euro di crediti IVA senza apporre il visto.
Questo riconoscimento trova giustificazione nel fatto che l’adesione al CPB rappresenta, di per sé, un atto di trasparenza e collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. Una notazione della FAQ pubblicata dall’Agenzia il 24 febbraio 2025 ha chiarito che questo beneficio si applica già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno d’imposta 2024.
Quali crediti rientrano e quali rimangono esclusi
Non tutti i crediti sono soggetti alle medesime regole. Alcune categorie, pur trovandosi evidenziate nella dichiarazione, rimangono escluse dall’obbligo di visto di conformità anche quando superano i 5.000 euro. Rientrano in questa eccezione i crediti di imposta aventi natura strettamente agevolativa (come quelli derivanti da investimenti in ricerca e sviluppo, bonus ristrutturazione e via dicendo), da indicare generalmente a quadro RU della dichiarazione dei redditi, secondo quanto precisato dalla Risoluzione n. 110/2019.
Inoltre, non concorre al superamento dei limiti di soglia la compensazione effettuata all’interno della medesima tipologia di imposta. Si consideri un’impresa che voglia compensare un’eccedenza IRPEF relativa al 2024 con un versamento IRPEF dello stesso periodo: questa operazione, sebbene possa essere rappresentata nel modello F24, non fa scattare l’obbligo del visto proprio perché non configura una “compensazione orizzontale” in senso tecnico.
I soggetti abilitati a rilasciare il visto
Secondo il D.Lgs. n. 241/1997, possono apporre il visto di conformità esclusivamente i professionisti iscritti nell’apposito elenco tenuto dalle Direzioni Regionali dell’Entrate. Questa categoria include dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti tributari iscritti nella data antecedente al 30 settembre 1993 presso le camere di commercio e in possesso di specifici titoli di studio, nonché responsabili fiscali di centri assistenza fiscale per le imprese.
Un’annotazione importante riguarda i professionisti dipendenti. L’iscrizione nell’elenco non è subordinata all’esercizio della professione in forma autonoma o “in proprio”: possono essere iscritti anche dipendenti di società di servizi o studi associati. Tuttavia, per i soci di società di servizi rimane l’obbligo di possedere una Partita IVA autonoma, come chiarito dalla C.M. n. 7/2015.
Per il rilascio del visto è richiesta l’obbligatoria sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile, non solo della singola dichiarazione, bensì dell’intera attività di assistenza fiscale. Il massimale della garanzia deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e non può risultare inferiore a 3 milioni di euro. La polizza deve prevedere il totale risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza della copertura.
Per le società di capitali soggette al controllo contabile secondo l’art. 2409-bis del codice civile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione congiunta della dichiarazione da parte del rappresentante legale e dal soggetto che esercita il controllo contabile, purché questi ultimi attestino l’esecuzione dei controlli previsti dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Le verifiche che il professionista è tenuto a svolgere
Il rilascio del visto non rappresenta una certificazione di qualità della gestione aziendale o un’opinione sulla correttezza sostanziale degli importi dichiarati. Come ribadito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022), la funzione è limitata a intercettare errori materiali e di calcolo, nonché irregolarità documentali palesi.
Le verifiche si articolano differentemente a seconda che il contribuente sia privato, soggetto passivo IVA, oppure titolare di attività commerciale o professionale. Per i soggetti privati e per chi è passivo IVA, la verifica riguarda la corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione, la documentazione posseduta dal professionista e le disposizioni normative che disciplinano deducibilità, detraibilità, crediti d’imposta e ritenute d’acconto.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa o professionale, si aggiungono controlli specifici sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché sulla concordanza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle registrazioni contabili. La C.M. n. 28/2014 ha introdotto una semplificazione preziosa: il controllo della documentazione contabile può essere limitato ai documenti “di importo” superiore al 10 percento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi della dichiarazione.
È cruciale non confondere il visto di conformità con un’operazione di revisione completa della dichiarazione. Il professionista non deve, né è chiamato a valutare, la correttezza “di merito” dei dati (ad esempio, se un’operazione sia effettivamente genuina oppure fittizia). Tale valutazione spetta all’Amministrazione finanziaria nel corso degli accertamenti. Il visto riguarda solo il riscontro della corrisponden za documentale.
Il timing della presentazione e gli effetti temporali
Una questione spesso fonte di confusione riguarda il momento in cui il visto deve essere apposto e i tempi entro cui il credito può poi essere utilizzato. L’apposizione del visto avviene solitamente a consuntivo: ciò significa che il contribuente presenta la dichiarazione, e il professionista la vistata ex post, constatando che il credito utilizzato eccede la soglia applicabile.
Nel caso di crediti fino a 5.000 euro, la compensazione è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del credito. Per il credito 2024, ad esempio, l’utilizzo in compensazione poteva iniziare dall’1 gennaio 2025 e proseguire sino al 31 ottobre 2026 (ovvero fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno seguente).
Un elemento di rilievo emerso dalla pratica amministrativa riguarda la “rigenerazione” dei crediti. Nel momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione relativa a un anno successivo, e in essa evidenzia l’utilizzo di crediti dell’anno precedente in compensazione orizzontale, da quella data inizia il corso di utilizzo dei crediti “rigenerati”, ossia quelli maturati nel nuovo periodo d’imposta. Se un’impresa presenta la dichiarazione 2024 il 25 giugno 2025, da tale data l’eventuale credito IRAP 2024 inizia ad essere utilizzabile in compensazione.
Per importi superiori ai 5.000 euro (o alle soglie differenziate ISA), la compensazione non può avvenire prima del decimo giorno successivo alla presentazione telematica della dichiarazione vistata.
I controlli che l’Agenzia effettua sulla dichiarazione vistata
Quando una dichiarazione viene sottoposta al visto di conformità, essa assume un particolare rilievo anche agli occhi dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia effettua verifiche specifiche al fine di intercettare fattispecie dove il visto sia stato non validamente rilasciato. La Tabella riassuntiva contenuta nelle istruzioni del Modello Redditi 2025 enumera almeno 7 fattispecie di invalidità.
Anzitutto, il professionista che appone il visto deve risultare effettivamente iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati. In secondo luogo, il professionista fisico che sottoscrive il visto deve coincidere con la persona che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione nel “Sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. In terzo luogo, deve risultare “collegato” (ossia associato o direttamente dipendente) con la struttura che ha trasmesso la dichiarazione.
L’Agenzia verifica altresì che non si realizzi una delle ipotesi di invalidità specificamente previste per i centri assistenza fiscale o per le associazioni sindacali tra imprenditori, qualora il visto sia stato apposto da questi soggetti.
Un aspetto frequentemente trascurato nella pratica riguarda l’utilizzo del credito da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha generato. Qualora si verifichi una cessione di credito (sia nel caso della cessione IRES prevista dall’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, sia nell’ambito del consolidato nazionale), il visto va apposto tanto sulla dichiarazione del soggetto cedente quanto su quella del soggetto che utilizza il credito. Peraltro, i controlli sulla dichiarazione di quest’ultimo si limitano al “mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione”, come specificato dall’Agenzia in nota interpretativa.
Questione particolare merita la riattribuzione di ritenute ai soci. La prassi amministrativa ha chiarito che i soci non sono tenuti all’apposizione del visto in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 5.000 euro. Il visto deve invece essere apposto sulla dichiarazione della società quando la società medesima utilizzi il credito di ritenuta riattribuito per un importo superiore a 5.000 euro.
Le correzioni e le dichiarazioni integrattive: un’ulteriore complicazione
Nel corso della pratica professionale, accade frequentemente che il visto di conformità venga omesso pur trovandosi in presenza dei presupposti per l’obbligo. L’Agenzia ammette la presentazione di una dichiarazione integrativa “nel termine lungo”, cioè entro i termini ordinari di prescrizione (generalmente 5 anni), mediante la quale il contribuente allega il visto di conformità ex post. Secondo la Risoluzione n. 35/2015 e l’Interpello n. 289/2021, tale visto deve essere apposto a titolo gratuito, in quanto il contribuente non ha mai goduto della prerogativa di utilizzo del credito in compensazione.
Diverso è il caso della dichiarazione “correttiva nei termini”, ossia quando la correzione sia effettuata prima della scadenza della dichiarazione medesima. In questa ipotesi, la procedura rimane disciplinata dalle regole ordinarie di presentazione.
Il monitoraggio dei crediti nel tempo: una questione mai banale
Ai fini pratici, è essenziale comprendere che il limite di 5.000 euro (ovvero di 20.000, 50.000 o 70.000 euro secondo il regime ISA applicabile) va riferito all’anno di maturazione del credito, e non all’anno di presentazione della dichiarazione. Ciò assume rilievo soprattutto nei casi di compensazione pluriennale. Il credito IRAP 2023 può essere utilizzato in compensazione durante tutto il 2024 e il 2025, ma il limite da osservare è sempre quello riferito all’anno 2023 di maturazione.
Occorre inoltre operare un monitoraggio distinto per ciascuna tipologia di credito. Un contribuente che possieda, dalla dichiarazione 2024, sia un credito IRPEF di 8.000 euro sia un credito IRAP di 7.000 euro, avrà necessità di apporre il visto su entrambi (separatamente) qualora intenda compensarli in eccesso alla soglia di 5.000 euro ciascuno. I due crediti non possono essere “mescolati” ai fini del calcolo della soglia.
Parimenti, la maturazione di due o più crediti di importo inferiore ai rispettivi limiti, ma complessivamente superiore, non consente comunque l’utilizzo senza visto. Se la medesima dichiarazione 2024 produce un credito IRPEF di 3.000 euro e un credito IRAP di 4.000 euro (complessivamente 7.000 euro), ciascun credito rimane autonomamente inferiore al limite e pertanto l’utilizzo può avvenire liberamente, sebbene la loro somma superi i 5.000 euro.
Il soggetto che rilascia il visto può firmarlo su se stesso?
Un caso non infrequente è rappresentato dal professionista che sia contemporaneamente soggetto passante di una delle imposte coinvolte nella dichiarazione. La Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 ha chiarito che il visto può essere apposto in “auto”, ossia il professionista può vistare la propria dichiarazione personale senza dover ricorrere a un terzo, purché sia in possesso dei requisiti di abilitazione. La condizione è che la procedura sia corretta dal lato formale: il professionista deve comunque risultare iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati e sottoporre la propria dichiarazione alle verifiche ordinarie.
I riflessi sul concordato preventivo biennale e sui benefici ulteriori
L’ambito del visto di conformità si collega strettamente alle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che hanno raggiunto elevati livelli di affidabilità. Come già accennato, coloro che hanno aderito al CPB beneficiano di riconoscimenti specifici, cui si aggiungono ulteriori benefici del regime premiale ISA quali l’esclusione dalla disciplina delle società non operative (il cosiddetto “divieto di società di comodo”), la riduzione di un anno dei termini di decadenza per accertamento (per chi ha ISA almeno 8), e l’esclusione dall’applicazione della determinazione sintetica del reddito complessivo, il noto “redditometro” (per chi ha ISA almeno 9, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato).
Trasversalità della disciplina: modelli interessati
La disciplina del visto di conformità non riguarda unicamente la dichiarazione dei redditi ordinaria (Modello Redditi), bensì si estende a molteplici modelli e fattispecie. Rientrano nella previsione l’IVA, la dichiarazione IRAP, la dichiarazione relativa alle imposte sostitutive, e persino il Modello 770 relativo alle ritenute alla fonte. Per ciascuna tipologia è stata specificata la dichiarazione da vistare, conformemente alle previsioni della C.M. n. 28/2014.
La natura dei crediti interessati varia: si va dai crediti IRPEF e dagli addizionali regionali e comunali (da vistare sulla dichiarazione Redditi PF), ai crediti IRES (da vistare sul Modello Redditi SC per i soggetti collettivi), ai crediti IRAP (da vistare sulla relativa dichiarazione), sino alle ritenute certificabili mediante il Modello 770. Anche i crediti relativi alle imposte sostitutive seguono le medesime regole.
Prospettive e conclusioni operative
La materia del visto di conformità nella compensazione dei crediti rappresenta uno dei nodi più complessi della fiscalità italiana contemporanea. Le modifiche apportate dal Provvedimento dell’11 aprile 2025 hanno introdotto significativi elementi di razionalizzazione, differenziando le soglie in funzione del profilo di affidabilità del contribuente. Allo stesso tempo, la disciplina conserva profili di rigidità e complessità procedurale che continuano a richiedere un’attenta gestione da parte degli intermediari e una corretta consapevolezza da parte dei contribuenti.
Per coloro che operano nella consulenza fiscale, risulta imprescindibile una conoscenza approfondita del Provvedimento suddetto e dei suoi effetti pratici, al fine di guidare i contribuenti verso il regime più conveniente e di evitare l’accumulo di adempimenti non necessari. Per i contribuenti, il messaggio fondamentale è che una corretta pianificazione della compensazione dei crediti, in funzione del punteggio ISA raggiunto e delle scadenze applicabili, può produrre significativi risparmi di tempo e risorse.
Tabella sinottica: Soglie di esonero dal visto per la compensazione
| Punteggio ISA | Crediti imposte dirette/IRAP (2024) | Crediti IVA annuali (2025) | Crediti IVA infrannuali (2026, primi 3 trimestri) | Calcolo |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 9 | € 50.000 | € 70.000 | € 70.000 | Anno singolo 2024 o media 2023-2024 |
| 8 – 9 | € 20.000 | € 50.000 | € 50.000 | Anno singolo 2024 o media 2023-2024 ≥ 8,5 |
| CPB (qualsiasi punteggio) | € 50.000 | € 70.000 | € 70.000 | Automatico per aderenti |
| < 8 (base ordinaria) | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | Soglia generale sempre applicabile |



