La disciplina del trattamento di fine mandato degli amministratori (Tfm) ha rappresentato per anni uno dei terreni più insidiosi del diritto tributario societario. La giurisprudenza di legittimità ha finalmente chiarito i principali aspetti controversi, delineando un quadro interpretativo che consente agli operatori di muoversi con maggiore certezza in un ambito caratterizzato da significative implicazioni fiscali e contabili.
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha affrontato questioni che vanno dalla deducibilità dell’accantonamento alla determinazione dell’importo, dalla necessità della data certa ai meccanismi di copertura assicurativa. Nella prassi professionale si osserva come questi orientamenti abbiano contribuito a ridurre il contenzioso, pur lasciando aperti alcuni profili di criticità che meritano particolare attenzione.
Deducibilità e principio di competenza: il requisito della data certa
La Suprema Corte ha consolidato l’orientamento secondo cui la deducibilità dell’accantonamento per Tfm presuppone la sussistenza di una data certa che attesti il sorgere del diritto. Come spesso accade nell’applicazione dei principi tributari, la mera deliberazione assembleare non è sufficiente se manca un atto formale che determini con precisione il momento di maturazione del diritto stesso.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in maniera restrittiva questa esigenza, richiedendo non solo la delibera di approvazione ma anche elementi oggettivi che attestino l’effettivo riconoscimento del trattamento. Secondo quanto previsto dalle Sezioni Unite (Ordinanza 31473/2019), è necessario che il Tfm risulti da atto scritto con data certa, anteriore all’inizio del rapporto o comunque precedente all’esercizio cui si riferisce la deduzione.
Nell’esperienza applicativa emerge frequentemente la criticità legata ai casi in cui l’amministratore sia nominato successivamente all’inizio dell’esercizio: in tali circostanze, la Corte ha chiarito che occorre valutare la congruità temporale tra nomina e riconoscimento del beneficio, onde evitare manovre elusive.
Assenza di data certa: le condizioni per il riconoscimento fiscale
Quando manca una data certa inequivocabile, la giurisprudenza ha elaborato criteri alternativi per valutare la legittimità della deduzione. È opportuno notare come la Cassazione abbia posto particolare enfasi sulla reale volontà imprenditoriale sottesa al riconoscimento del Tfm, distinguendo le situazioni genuine da quelle meramente strumentali.
In assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina della data certa, ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile, si deve comunque procedere all’accantonamento quando ricorrano congiuntamente:
- La dimostrazione dell’effettiva volontà di riconoscere il trattamento;
- La sussistenza di una prassi aziendale consolidata;
- L’adozione di comportamenti concludenti da parte dell’impresa.
La Corte di Cassazione ha precisato nella recente Ordinanza 19571/2022 che, anche in mancanza di formalizzazione scritta, può considerarsi valido l’accantonamento sorretto da elementi fattuali inequivocabili, purché la società dimostri la coerenza del proprio comportamento nel tempo.
Congruità dell’importo e parametri di determinazione
Uno degli aspetti spesso trascurati nella definizione del Tfm amministratori concerne la determinazione dell’importo congruo rispetto alla realtà economica dell’impresa. La giurisprudenza ha sviluppato un approccio articolato che considera sia elementi oggettivi sia profili di proporzionalità.
Secondo i principi consolidati (Ordinanza 28827/2021), costituisce una mera modalità di accantonamento quella che prescinde da criteri di ragionevolezza economica. Nella prassi si osserva come la congruità debba essere valutata con riferimento:
- Alle dimensioni e alla complessità dell’impresa,
- Al ruolo effettivamente svolto dall’amministratore,
- Alla durata media dei rapporti di amministrazione nel settore di riferimento,
- Ai compensi corrisposti per prestazioni analoghe.
È necessario evidenziare che la mancanza di parametri predefiniti dalla normativa comporta spesso incertezze valutative, rendendo opportuna una documentazione accurata delle scelte operate dalla società.
Data certa e verifica dell’effettivo indebitamento societario
La presenza di data certa non esaurisce gli adempimenti richiesti per la legittima deduzione dell’accantonamento. Come chiarito dalla Sezione Tributaria, occorre verificare anche l’effettivo sorgere dell’indebitamento nei confronti dell’amministratore, elemento che va oltre la mera formalizzazione documentale.
La casistica più comune evidenzia situazioni in cui, pur sussistendo la data certa, mancano i presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto. In particolare, si deve accertare che:
- L’amministratore abbia effettivamente prestato la propria opera;
- La società abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di corrispondere il Tfm;
- Non sussistano elementi che facciano presumere accordi fittizi o elusivi.
Cfr. Ordinanza 3299/2025 la verifica dell’indebitamento costituisce passaggio ineludibile, tanto più quando si tratti di società a ristretta base proprietaria dove l’amministratore riveste anche la qualità di socio.
Limiti di accantonamento: la disciplina speciale del Tfm amministratori
A differenza del trattamento riservato ai dipendenti, il Tfm degli amministratori non soggiace ai limiti quantitativi previsti per l’accantonamento al fondo. Questa specificità, confermata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deriva dalla natura peculiare del rapporto di amministrazione, che si distingue nettamente dal rapporto di lavoro subordinato.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si rileva come tale differenziazione trovi fondamento nella diversa struttura del rapporto giuridico: mentre per i lavoratori dipendenti l’accantonamento risponde a esigenze di tutela sociale predeterminate, per gli amministratori la quantificazione del Tfm riflette valutazioni imprenditoriali che attengono alla gestione societaria.
Tuttavia, è fondamentale che l’assenza di limiti predefiniti non si traduca in comportamenti elusivi. Come chiarito nelle più recenti pronunce (Ordinanza 4854/2025), l’importo deve comunque rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’attività svolta e ai risultati conseguiti.
Copertura assicurativa e modalità alternative di accantonamento
La disciplina del Tfr amministratori ammette anche forme alternative di accantonamento, tra cui spicca la copertura mediante polizza assicurativa. Questo strumento, disciplinato dall’Ordinanza 3994/2021, consente alle società di costituire una riserva dedicata attraverso il versamento di premi assicurativi, con evidenti vantaggi in termini di certezza dell’importo e di gestione finanziaria.
L’opzione assicurativa presenta profili di particolare interesse per le società che intendono garantire la copertura del Tfm senza immobilizzare risorse finanziarie. È opportuno precisare che la deducibilità dei premi versati segue i medesimi principi applicabili all’accantonamento diretto, con la necessità di documentare adeguatamente i presupposti del diritto.
Nella pratica professionale si evidenzia l’opportunità di valutare attentamente le clausole contrattuali della polizza, particolarmente per quanto concerne i casi di decesso o di cessazione anticipata del rapporto di amministrazione.
Dimensione societaria e impatti sulla nomina successiva
Un aspetto di crescente rilevanza concerne il trattamento del Tfm nelle società di dimensioni ridotte dove l’amministratore viene nominato successivamente alla costituzione. La Cassazione ha chiarito che in tali circostanze la deduzione rimane possibile, purché sussistano elementi che attestino la genuinità dell’operazione.
Particolarmente delicata risulta la fattispecie in cui l’amministratore sia contemporaneamente socio della società: in questi casi, secondo l’orientamento consolidato, si deve procedere a una valutazione più rigorosa della congruità e della genuinità dell’accantonamento, onde evitare che il riconoscimento del Tfm si risolva in una distribuzione mascherata di utili.
Cfr. Ordinanza 19445/2023: l’onere probatorio grava sulla società, che deve dimostrare la coerenza della propria scelta con le concrete modalità di svolgimento del rapporto di amministrazione.
Profili procedurali e oneri documentali
L’evoluzione della giurisprudenza ha progressivamente innalzato gli standard documentali richiesti per la corretta gestione del Tfm amministratori. Nella prassi si osserva come le verifiche fiscali si concentrino sempre più sull’analisi della coerenza tra documentazione formale e comportamenti sostanziali della società.
Gli orientamenti più recenti richiedono che la società mantenga un’adeguata evidenza documentale che comprenda:
- La delibera di riconoscimento del diritto al Tfm con indicazione dei criteri di calcolo;
- L’eventuale regolamento interno che disciplini le modalità di accantonamento;
- La documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle funzioni amministrative;
- L’evidenza contabile degli accantonamenti effettuati nei diversi esercizi.
Il difetto anche di uno solo di questi elementi può compromettere la deducibilità dell’accantonamento, con conseguenze che si riflettono tanto sulla determinazione del reddito d’impresa quanto sulla posizione fiscale complessiva della società.