Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive che gestiscono palestre, campi da gioco o impianti al coperto si trovano ogni anno a dover affrontare il nodo della tassa sui rifiuti. Ma non tutti sanno che esiste una casistica precisa, supportata da orientamenti ministeriali ormai consolidati, secondo cui determinate superfici non dovrebbero essere assoggettate al tributo. Già dalla metà degli anni Ottanta, infatti, il Ministero delle Finanze aveva iniziato a delineare un principio chiaro: là dove non si produce immondizia, non ha senso applicare la tassa.
La questione – per quanto possa sembrare tecnica – ha risvolti pratici tutt’altro che marginali per chi amministra una realtà sportiva dilettantistica. Stiamo parlando di riduzioni che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro l’anno, risorse che, specialmente per sodalizi piccoli o di quartiere, fanno la differenza tra bilanci in attivo e conti in rosso.
Il quadro normativo di riferimento
A disciplinare la materia sono state nel tempo diverse prese di posizione dell’Amministrazione finanziaria. La Risoluzione ministeriale datata 24 gennaio 1994 (protocollo 5/3398) ha fatto da spartiacque, richiamando precedenti chiarimenti della circolare n. 7 emanata il 3 maggio 1983. In sintesi, secondo quanto previsto da questi documenti, le superfici delle palestre utilizzate esclusivamente per l’attività sportiva – e quindi frequentate solo dai praticanti – non vanno considerate ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti solidi urbani, perché su quegli spazi non avviene produzione di rifiuti.
Prima ancora, con la Risoluzione dell’14 marzo 1987 (protocollo 8/1886), il dicastero aveva precisato che l’esenzione riguarda quella parte degli impianti sportivi riservata normalmente ai soli praticanti. E attenzione: il principio vale sia per i locali chiusi sia per le aree all’aperto, un dettaglio non da poco se si pensa a campi da calcio, tennis, basket scoperti.
Successivamente, il Decreto Legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993, all’articolo 62, ha introdotto il concetto di “presupposto della tassa ed esclusione”. La norma indica espressamente che i locali o le aree che non possono produrre rifiuti, vuoi per la loro natura, vuoi per il particolare utilizzo cui sono destinati, non vanno sottoposti al tributo. Ma c’è un vincolo: queste circostanze devono risultare dalla denuncia originaria oppure da una variazione opportunamente riscontrata, documentata con elementi oggettivi verificabili o idonea attestazione.
Come funziona l’applicazione pratica
Nella prassi, il tributo scatta solo su quegli spazi dove effettivamente si genera immondizia. Per un’associazione sportiva che gestisce una palestra, ciò significa che la superficie tassabile si limita agli uffici amministrativi, alle sale d’attesa per gli accompagnatori, agli spogliatoi, ai bagni. Il campo da gioco vero e proprio – che sia un parquet per il basket, un tappeto per la ginnastica artistica, un tatami per le arti marziali – resta fuori dalla base imponibile.
Qui, però, occorre fare attenzione. Il soggetto interessato (che sia un’associazione sportiva dilettantistica oppure una società sportiva dilettantistica) deve presentare formale richiesta all’Ufficio Tributi del Comune, indicando con precisione le metrature utilizzate per l’attività sportiva in senso stretto. Serve una planimetria catastale in cui si evidenzino le diverse aree, distinguendo quelle destinate unicamente alla pratica sportiva da quelle adibite a servizi accessori.
Prendiamo un caso concreto. Un’associazione sportiva ha in gestione un capannone di 400 metri quadrati. Al suo interno ci sono: un campo da pallavolo di 250 mq, due spogliatoi da 20 mq ciascuno, un ufficio segreteria di 15 mq, due bagni da 8 mq l’uno, una piccola zona bar/ristoro di 35 mq, un deposito attrezzi di 24 mq. Ora, secondo l’interpretazione ministeriale, i 250 mq del campo da gioco non andrebbero tassati. Andrebbero invece conteggiati: spogliatoi (40 mq), ufficio (15 mq), bagni (16 mq), bar (35 mq), magazzino (24 mq), per un totale di 130 mq imponibili. La differenza è evidente, sia in termini di superficie che di costi.
Quali documenti servono per ottenere l’agevolazione
Non basta affermare che certe aree non producono rifiuti. Il Comune pretende, giustamente, riscontri oggettivi. In primo luogo, una planimetria dettagliata dell’immobile con l’indicazione precisa delle metrature. Poi, una relazione descrittiva che spieghi a cosa serve ciascun ambiente. Se l’impianto sportivo è di proprietà dell’ente locale e concesso in comodato o in affitto all’associazione, è utile allegare anche copia del contratto per dimostrare il titolo di utilizzo.
In alcuni casi, potrebbe essere richiesta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il legale rappresentante dell’associazione attesti che le superfici indicate sono effettivamente destinate alla sola attività sportiva e che su di esse non si verifica produzione di rifiuti urbani. La documentazione va presentata al servizio tributi del Comune, che poi valuta la richiesta.
Qualora il Comune non risponda entro 90 giorni, oppure respinga l’istanza senza motivare adeguatamente, l’associazione può presentare ricorso alla Commissione Tributaria competente. Ma in quel caso l’onere probatorio ricade interamente sul ricorrente, che dovrà dimostrare con certezza l’assenza di produzione di rifiuti nelle zone contestate.
Le differenze tra TARSU, TARES e TARI
Nel corso degli anni la tassa sui rifiuti ha cambiato più volte nome e struttura. Si è partiti dalla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), disciplinata dal Decreto Legislativo 507/1993. Poi è arrivata la TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), introdotta nel 2013 e rimasta in vigore per un solo anno. Dal 2014 è operativa la TARI (Tassa sui Rifiuti), prevista dalla legge 147/2013.
Nonostante i cambi di denominazione, il principio alla base dell’esenzione per le aree sportive non è mutato. I chiarimenti ministeriali degli anni Ottanta e Novanta continuano a fare giurisprudenza, tanto che molti regolamenti comunali li richiamano espressamente. La TARI si calcola sulla superficie calpestabile degli immobili dove esiste il rischio di produrre rifiuti urbani, e le superfici sportive – usate esclusivamente dai praticanti – restano fuori da questo perimetro.
Resta però il fatto che ogni Comune ha margini di discrezionalità nell’applicare riduzioni o agevolazioni. Alcuni enti locali prevedono sconti fino all’85% per le associazioni senza scopo di lucro. Altri, invece, mantengono un approccio più rigido. Per questo è fondamentale verificare il regolamento TARI del proprio Comune, reperibile sul sito istituzionale oppure chiedendolo all’ufficio tributi.
Esempi di superfici escluse e superfici tassate
Facciamo chiarezza con una tabella che sintetizza le casistiche più frequenti:
| Tipo di superficie | Esente TARI |
|---|---|
| Campo da calcio all’aperto | Sì |
| Campo da basket coperto (solo area di gioco) | Sì |
| Piscina scoperta senza servizi annessi | Sì |
| Spogliatoi e docce | No |
| Ufficio amministrativo | No |
| Sala d’attesa / reception | No |
| Magazzino attrezzi (se non utilizzato quotidianamente) | Variabile |
| Bar / punto ristoro | No |
| Tribuna per spettatori | Variabile |
| Palestra / sala attrezzi (solo area di allenamento) | Sì |
Come si vede, ci sono situazioni borderline. Il magazzino attrezzi, ad esempio: se viene utilizzato sporadicamente e non ospita attività che generano rifiuti, potrebbe essere escluso. Ma se al suo interno si consumano merende, si cambiano indumenti, si accumulano scarti, allora diventa tassabile. Stesso discorso per le tribune: se aperte al pubblico e dotate di servizi igienici, bar o aree ristoro, producono certamente rifiuti. Se invece sono semplici gradinate scoperte dove gli accompagnatori si siedono senza consumare nulla, il discorso cambia.
I casi particolari: piscine e impianti all’aperto
Le piscine rappresentano un capitolo a sé. Se si tratta di vasche all’aperto, prive di spogliatoi attrezzati, bar o servizi igienici annessi, la giurisprudenza tende a considerarle non produttrici di rifiuti. Ma se attorno alla piscina c’è una zona solarium con lettini, ombrelloni, docce esterne, punto ristoro, allora quella parte va tassata.
Gli impianti completamente all’aperto – un campo da tennis scoperto, un campo da beach volley su sabbia – di norma non producono rifiuti urbani. Però attenzione: se accanto c’è un chiosco che vende bibite, gelati, snack, ecco che scatta l’obbligo del tributo per quell’area specifica.
Anche i campi da calcio a 5 o a 7, spesso gestiti da piccole associazioni, rientrano nell’esenzione per la superficie di gioco. Ma gli spogliatoi, i bagni, l’eventuale punto vendita di materiale sportivo o abbigliamento, vanno conteggiati nella base imponibile. Stessa cosa per le palestre di arrampicata sportiva: la parete attrezzata, le protezioni a terra, i tappeti anti-caduta non generano immondizia. La sala con i divanetti, il distributore automatico di snack, l’area baby con i giochi per bambini, invece sì.
Rimborsi e regolarizzazioni
Cosa succede se un’associazione ha pagato la TARI per anni senza sapere di avere diritto all’esenzione parziale? Secondo l’articolo 75, comma 3, del Decreto Legislativo 507/1993, si può chiedere il rimborso entro due anni dalla data di versamento. Occorre presentare istanza motivata al Comune, allegando la stessa documentazione richiesta per l’esenzione: planimetrie, relazioni descrittive, attestazioni.
Se il Comune non risponde entro 90 giorni o rigetta la domanda senza fornire adeguate motivazioni, l’associazione ha facoltà di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna mettere in conto che il Comune potrebbe chiedere verifiche sul posto, sopralluoghi tecnici, controlli incrociati con le risultanze catastali. Per questo conviene agire per tempo, presentando richieste ben documentate e circostanziate.
La Circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 ha riconosciuto espressamente il diritto allo sgravio anche in via successiva, purché l’istanza sia supportata da elementi probatori adeguati. Non si tratta quindi di un’agevolazione discrezionale, ma di un diritto esigibile, a patto di dimostrare i presupposti richiesti dalla legge.
Strategie operative per le associazioni sportive
Per chi gestisce un’associazione o una società sportiva dilettantistica, il primo passo è fare una ricognizione precisa degli spazi a disposizione. Munirsi di una planimetria aggiornata, verificare le metrature catastali, distinguere le aree per destinazione d’uso. Fatto questo, confrontarsi con l’ufficio tributi del Comune per capire se il regolamento locale prevede già l’applicazione automatica dell’esenzione oppure se serve una richiesta formale.
In molti casi, i funzionari comunali non conoscono nel dettaglio la normativa ministeriale in materia. Può essere utile portare con sé copia delle risoluzioni citate (quella del 1994, quella del 1987, la circolare del 1983) e richiamare espressamente l’articolo 62 del Decreto Legislativo 566/1993. Un approccio collaborativo, basato su dati oggettivi e riferimenti normativi precisi, facilita la soluzione positiva della pratica.
Se il Comune si dimostra restio o poco disponibile, si può valutare di inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) con la richiesta ufficiale, allegando tutta la documentazione. In questo modo si ha traccia formale della domanda e dei tempi di risposta. Trascorsi 90 giorni senza riscontro, o in caso di diniego ritenuto illegittimo, si può procedere con il ricorso.
Va tenuto presente che alcune amministrazioni comunali – soprattutto quelle di piccole dimensioni – applicano già d’ufficio le esenzioni per le associazioni sportive, magari prevedendo una riduzione forfettaria del 30%, 50% o anche di più. Altre, invece, richiedono una dichiarazione annuale o triennale con l’indicazione delle superfici esenti. Informarsi per tempo evita spiacevoli sorprese a bilancio.
Prospettive future e possibili sviluppi
Negli ultimi anni si è discusso molto di una riforma complessiva della fiscalità locale. La TARI, in particolare, è oggetto di critiche per la sua complessità applicativa e per le differenze tra Comuni. Alcuni progetti di legge propongono di semplificare il tributo introducendo tariffe puntualizzazioni legate all’effettiva quantità di rifiuti prodotti, misurata con sistemi elettronici o tramite il peso dei sacchi conferiti.
Se questo modello dovesse affermarsi, le associazioni sportive potrebbero beneficiare ulteriormente, visto che gli impianti sportivi – specialmente quelli all’aperto o con utilizzo limitato ad attività motoria – generano quantità modeste di rifiuti rispetto ad altre attività. Però al momento siamo ancora nella fase delle ipotesi: la maggior parte dei Comuni continua ad applicare la TARI con il sistema tradizionale basato su superficie e coefficienti.
Un altro aspetto da monitorare è l’evoluzione della giurisprudenza tributaria. Alcune sentenze recenti delle Commissioni Tributarie hanno confermato il diritto all’esenzione parziale per le superfici sportive, richiamando proprio le risoluzioni ministeriali degli anni Novanta. Ma ci sono anche pronunce che hanno dato ragione ai Comuni, laddove l’associazione richiedente non era riuscita a dimostrare con certezza l’assenza di produzione di rifiuti. La chiave, insomma, sta nella documentazione.
Considerazioni finali
Gestire correttamente la tassa sui rifiuti può sembrare un dettaglio burocratico, ma in realtà incide parecchio sui conti di un’associazione sportiva. Tra l’altro, stiamo parlando di risorse che potrebbero essere destinate all’acquisto di attrezzature, alla manutenzione degli impianti, all’organizzazione di eventi o corsi formativi. Ogni euro risparmiato legittimamente è un euro in più per l’attività sociale.
Le norme ci sono, sono chiare, sono applicabili. Servono però costanza, precisione, capacità di dialogare con l’amministrazione comunale. E serve anche un po’ di pazienza, perché i tempi della burocrazia non sono sempre rapidi. Ma i risultati possono essere significativi, come dimostrano le tante esperienze positive di associazioni che hanno ottenuto riduzioni anche consistenti della base imponibile.
L’importante è non improvvisare, non affidarsi al sentito dire, non presentare richieste generiche. La documentazione deve essere puntuale, le metrature esatte, le descrizioni degli ambienti precise. Solo così si evitano contestazioni e si arriva al riconoscimento del diritto all’esenzione parziale della tassa sui rifiuti solidi urbani per gli impianti sportivi.


