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Svalutazione crediti in bilancio: disciplina civilistica e profili applicativi

25 Luglio, 2025

La gestione della svalutazione crediti in bilancio rappresenta oggi una delle sfide più delicate per amministratori e professionisti contabili, in un contesto economico caratterizzato da crescenti incertezze e da un quadro normativo in continua evoluzione. L’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 ha ulteriormente evidenziato l’importanza di una corretta applicazione dei principi civilistici, specie alla luce delle nuove disposizioni che interessano il settore finanziario e la disciplina delle DTA.

Svalutazione crediti in bilancio: il framework normativo

L’articolo 2426, comma 1, numero 8 del Codice Civile costituisce il pilastro fondamentale della disciplina, stabilendo che i crediti devono essere iscritti in bilancio “secondo il presumibile valore di realizzo”. Una formulazione apparentemente semplice che, nella pratica quotidiana degli studi professionali, si traduce in valutazioni complesse e spesso controverse.

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Il D.Lgs. 139/2015, emanato in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha rafforzato questo principio inserendolo in un più ampio processo di armonizzazione contabile europea. Come osservato dalla dottrina più autorevole, questa evoluzione ha comportato un progressivo allineamento alle best practices internazionali, pur mantenendo le specificità del sistema giuridico italiano.

L’istituzione del fondo di svalutazione si configura come strumento tecnico essenziale per la corretta rappresentazione patrimoniale. Il Principio contabile OIC 15, nella sua versione aggiornata, chiarisce che il fondo deve coprire due distinte tipologie di inesigibilità: quelle già manifestatesi ma non ancora definitive, e quelle probabili ma non ancora concretizzate. Una distinzione fondamentale che riflette l’applicazione coordinata dei principi di prudenza e competenza economica.

Metodologie valutative: la scelta tra precisione analitica e praticità operativa

La determinazione dell’accantonamento al fondo può seguire due distinti percorsi metodologici, ciascuno caratterizzato da specifici vantaggi e limitazioni operative.

La valutazione analitica rappresenta l’approccio più rigoroso dal punto di vista tecnico. Ogni singolo credito viene sottoposto a esame individualizzato, considerando:

  • Le condizioni economico-finanziarie specifiche del debitore, attraverso l’analisi dei bilanci e delle informazioni disponibili presso le centrali rischi
  • Il contesto macroeconomico di riferimento, valutando l’impatto di fattori congiunturali e strutturali
  • I fattori settoriali, con particolare attenzione alle dinamiche competitive e alle prospettive di mercato
  • Il cosiddetto “rischio Paese”, che include variabili geopolitiche, normative e valutarie
  • La presenza di garanzie reali o personali, considerandone l’effettiva escutibilità

Questo metodo trova naturale applicazione per esposizioni di rilevante entità, tipicamente superiori al 2-3% del totale crediti, dove la materialità dell’importo giustifica l’investimento di risorse nella valutazione specifica. Tuttavia, come evidenziato dalla prassi professionale più consolidata, l’approccio analitico richiede competenze specialistiche e comporta costi operativi significativi.

La valutazione sintetica, al contrario, si basa su parametri statistici derivanti dall’esperienza aziendale o da benchmark settoriali. Gli elementi di riferimento includono:

  • Serie storiche aziendali relative ai tassi di insolvenza per categoria di clientela
  • Percentuali forfetarie determinate sulla base dell’anzianità dei crediti scaduti
  • Criteri di segmentazione per aree geografiche o settori merceologici
  • Modelli di scoring interno sviluppati sulla base dell’esperienza aziendale

La valutazione sintetica, pur offrendo vantaggi in termini di efficienza operativa, richiede periodiche verifiche di congruità per garantire l’aderenza alla realtà economica sottostante. Come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di merito, l’utilizzo di parametri forfetari non può tradursi in un automatismo privo di fondamento empirico.

Gestione contabile e rappresentazione in bilancio: aspetti operativi critici

La gestione contabile dei crediti svalutati presenta profili di complessità spesso sottovalutati nella pratica professionale. I crediti oggetto di svalutazione mantengono l’iscrizione nelle scritture contabili per il loro valore nominale originario, mentre in bilancio la rappresentazione avviene al netto del relativo fondo di svalutazione.

Questa duplice rappresentazione riflette la natura estimativa dell’accantonamento, che non comporta la definitiva rinuncia al credito ma ne anticipa gli effetti economici in applicazione del principio di competenza. Il fondo trova utilizzo esclusivamente al verificarsi dell’inesigibilità definitiva, mediante storno fino alla capienza disponibile e rilevazione dell’eventuale eccedenza quale perdita su crediti.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione dei fondi costituiti con metodologia analitica versus quelli determinati con approccio sintetico. Nel primo caso, l’utilizzo del fondo deve avvenire con riferimento specifico al credito che ha generato l’accantonamento. Nel secondo caso, invece, il fondo può essere utilizzato indifferentemente per qualsiasi perdita su crediti, indipendentemente dalla specifica posizione debitoria.

Criteri di cancellazione: il framework del Principio OIC 15

Il Principio contabile OIC 15 ha introdotto criteri più stringenti per la cancellazione dei crediti dal bilancio, allineando la prassi italiana agli standard internazionali. La derecognition è ammessa esclusivamente in presenza di due condizioni alternative:

Estinzione dei diritti contrattuali: si verifica quando viene meno il diritto a esigere determinati ammontari dal debitore. Le cause più frequenti includono:

  • Pagamento integrale del credito
  • Prescrizione del diritto, secondo i termini stabiliti dal Codice Civile
  • Transazione con rinuncia parziale o totale al credito
  • Rettifiche di fatturazione per errori o contestazioni
  • Procedure concorsuali con perdite definitive

Trasferimento sostanziale dei rischi e benefici: mediante operazioni che comportino l’effettivo trasferimento del rischio creditizio. La valutazione richiede un’analisi approfondita delle clausole contrattuali, considerando elementi quali:

  • Obblighi di riacquisto al verificarsi di specifici eventi
  • Presenza di commissioni, franchigie o penali
  • Garanzie rilasciate dal cedente
  • Meccanismi di ricorso in caso di insolvenza

La disciplina della prescrizione: termini e decorrenza nell’applicazione pratica

La prescrizione dei crediti rappresenta la causa più frequente di cancellazione dal bilancio, richiedendo particolare attenzione nella determinazione dei termini applicabili e nella relativa decorrenza.

Il termine ordinario decennale ex articolo 2946 del Codice Civile trova applicazione per la generalità dei crediti commerciali, con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nella prassi, questo coincide solitamente con la scadenza dei termini di pagamento concordati contrattualmente.

I termini speciali ridotti presentano maggiori complessità applicative:

  • Cinque anni per crediti relativi a canoni di locazione, secondo l’articolo 2948 del Codice Civile. La giurisprudenza ha chiarito che il termine decorre dalla scadenza di ciascuna rata, non dal termine del contratto
  • Cinque anni per interessi e prestazioni periodiche, con decorrenza dalla singola scadenza
  • Un anno per provvigioni spettanti al mediatore (articolo 2950), termine particolarmente breve che richiede costante monitoraggio
  • Un anno per premi di assicurazione (articolo 2952), con decorrenza dalla scadenza della polizza

La recente giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato l’importanza della corretta qualificazione giuridica del rapporto per l’identificazione del termine prescrizionale applicabile, specie nei casi di rapporti contrattuali complessi o atipici.

Cessione pro soluto versus pro solvendo: effetti sulla rappresentazione patrimoniale

La cessione dei crediti produce effetti differenziati sulla rappresentazione contabile in funzione della tipologia contrattuale adottata.

La cessione pro soluto comporta il definitivo trasferimento del rischio di insolvenza al cessionario, consentendo la cancellazione del credito dal bilancio del cedente. L’operazione determina la rilevazione della differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore di iscrizione, che può configurarsi come plusvalenza o minusvalenza in funzione dei rapporti economici dell’operazione.

La cessione pro solvendo, invece, mantiene in capo al cedente il rischio creditizio residuo, impedendo la derecognition del credito. In questo caso, il corrispettivo ricevuto dal factor costituisce un debito del cedente, che mantiene l’obbligo di valutazione del credito secondo i criteri ordinari.

La distinzione assume particolare rilevanza nelle operazioni di factoring, dove la qualificazione contrattuale determina effetti significativi sulla rappresentazione patrimoniale e sui correlati impatti fiscali.

Profili di criticità emergenti e orientamenti giurisprudenziali

L’applicazione della disciplina della svalutazione crediti in bilancio evidenzia crescenti profili di criticità, accentuati dall’evoluzione del contesto economico e dalle innovazioni tecnologiche che caratterizzano i rapporti commerciali.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato orientamenti interpretativi che privilegiano la sostanza economica rispetto alla forma giuridica, richiedendo una valutazione caso per caso delle specifiche circostanze. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la svalutazione deve basarsi su elementi oggettivi e documentabili, escludendo valutazioni meramente cautelative o generiche.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 hanno ulteriormente complicato il quadro di riferimento, specie per gli intermediari finanziari. La revisione della disciplina delle DTA (Deferred Tax Assets) e il differimento delle deduzioni per svalutazioni e perdite su crediti comportano riflessi significativi sulla determinazione degli accantonamenti civilistici.

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