Il quadro sul superbonus applicato agli immobili danneggiati dal sisma si ricompone, finalmente, con un tassello decisivo. Con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per lo “speciale superbonus eventi sismici” dell’art. 119, comma 8-ter, del DL 34/2020, l’aliquota del 110% spetta fino al 31 dicembre 2025 indipendentemente dalla spettanza del contributo per la ricostruzione. In altri termini: per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, se si rientra nel perimetro del comma 8-ter, il 110% rimane agganciato al calendario (31 dicembre 2025) e non alla scelta di chiedere o meno il contributo commissariale. La rinuncia formale al contributo resta richiesta solo per il raddoppio dei limiti di spesa previsto dal comma 4-ter, non per l’accesso al 110% “base”. Parallelamente, un altro tassello operativo viene confermato: il superbonus spetta anche al familiare convivente, ad esempio il coniuge, pure se la CILAS è intestata all’altro coniuge proprietario o usufruttuario dell’immobile danneggiato. Vediamo il quadro, con ordine.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, comma 8-ter, DL 34/2020) il superbonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
- L’aliquota del 110% spetta a prescindere dalla spettanza e dall’effettiva richiesta del contributo per la ricostruzione.
- Il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter richiede invece: domanda di contributo, riconoscimento del diritto e rinuncia formale al contributo stesso.
- I contributi non imponibili vanno sottratti dalla spesa agevolata; se arrivano dopo l’utilizzo della detrazione sono soggetti a tassazione separata.
- Serve la prova del nesso danno–evento sismico (scheda AeDES o documento analogo con esito B, C o E e inagibilità dell’immobile).
- Il superbonus spetta anche al familiare convivente che sostiene le spese, anche se la CILAS è intestata al coniuge proprietario o usufruttuario.
- È necessario verificare limiti di spesa, cronologia di spese e contributi, convivenza e tracciabilità dei pagamenti per ridurre i rischi di contestazione.
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Il nuovo perimetro del superbonus eventi sismici
Il superbonus eventi sismici disciplinato dal primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 DL 34/2020 riguarda gli interventi effettuati:
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su immobili situati in Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009;
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per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In questi casi, la norma stabilisce che le detrazioni per gli incentivi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spettano, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
La risoluzione n. 66/E/2025 ribadisce la “specialità” di questo regime rispetto al superbonus ordinario, ormai a regime con aliquote ridotte. La vera novità non è tanto il testo normativo (già noto), quanto la lettura ufficiale che l’Agenzia sceglie tra due interpretazioni che nella prassi si erano fronteggiate:
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una lettura restrittiva, secondo cui il 110% sarebbe stato legato anche alla richiesta del contributo per la ricostruzione;
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una lettura aperturista, che scollega il 110% dalla spettanza del contributo, salvo il tema specifico del raddoppio dei massimali.
L’Amministrazione sceglie la seconda via. E chiude così una fase di incertezza alimentata anche da posizioni discordanti di alcuni uffici regionali.
Quando spetta il 110% fino al 31 dicembre 2025
Secondo quanto ora formalizzato in risoluzione, per gli interventi rientranti nello “speciale superbonus eventi sismici”:
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la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
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ciò vale “indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati”.
In sostanza, il superbonus eventi sismici al 110% non è un premio per chi ha chiesto il contributo. È un regime autonomo, pensato per favorire la ricostruzione in territori particolarmente colpiti, a prescindere dalle dinamiche dei contributi commissariali.
Questa autonomia si affianca ad un altro elemento specifico: la disciplina derogatoria sulle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121 DL 34/2020, anch’essa più favorevole nei territori colpiti dal sisma.
Nesso causale danno–evento sismico e scheda AeDES
Per accedere al superbonus eventi sismici non basta trovarsi in un Comune “sismico”. Serve la prova puntuale che l’immobile sia stato effettivamente danneggiato dal sisma, e in modo tale da determinarne l’inagibilità.
La risoluzione richiama quanto già chiarito in precedenza (ad esempio con la ris. 8/E/2022):
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deve essere dimostrata la connessione tra l’evento sismico e il danno all’immobile;
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deve essere attestato il livello del danno, con esito di inagibilità.
Nella prassi, questo avviene tramite:
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scheda AeDES (o documento equivalente);
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esito di inagibilità classificato B, C o E;
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indicazione chiara che il danno è la diretta conseguenza dell’evento sismico.
Senza questa attestazione, l’immobile non rientra nel perimetro “speciale” e si ricade, eventualmente, nelle regole ordinarie (se ancora applicabili).
Per un professionista, questo significa che la raccolta documentale non è un dettaglio burocratico, ma la chiave stessa per sostenere il diritto alla detrazione in caso di controlli.
Superbonus e contributo per la ricostruzione: come si coordinano
Il nodo principale sciolto dall’Agenzia riguarda il rapporto tra:
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superbonus eventi sismici al 110% ex comma 8-ter;
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contributo per la ricostruzione previsto dalla normativa emergenziale.
La risoluzione fa una distinzione netta:
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Per il 110% “semplice” (senza aumento massimale)
L’aliquota al 110% si applica fino al 31 dicembre 2025, anche se:-
il contribuente non ha mai presentato domanda per il contributo;
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il contributo non spetta;
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il contributo spetta ma non è stato ancora erogato;
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il contribuente decide di non chiederlo.
In questi casi non serve alcuna rinuncia formale ai contributi.
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Per il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter
Qui cambia tutto. Il raddoppio dei massimali, pensato come misura “compensativa” rispetto al contributo, è ammesso solo se:-
il contribuente presenta domanda di contributo alla struttura commissariale;
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l’ufficio valuta positivamente la spettanza (quindi esiste un vero diritto al contributo);
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il contribuente formalizza la rinuncia al contributo stesso.
Solo a queste condizioni, e solo per il comma 4-ter, i limiti di spesa si raddoppiano.
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Si crea così una sorta di “bivio” operativo:
- chi rinuncia al contributo e ha diritto al raddoppio dei massimali può contare su un tetto di spesa più ampio, ma si priva dell’aiuto diretto.
- Chi non chiede nulla, o non ha diritto al contributo, mantiene comunque il 110% fino al 31 dicembre 2025, ma con i limiti ordinari.
Contributi e detrazioni: cumulo, sottrazione e tassazione separata
La risoluzione si sofferma anche sul tema del cumulo tra contributi pubblici e superbonus, estendendo una logica già conosciuta in altri contesti agevolativi.
La regola di fondo è duplice:
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la detrazione spetta solo sulla spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente;
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i contributi che non concorrono a formare il reddito devono essere sottratti dalla base di calcolo della detrazione.
Un esempio aiuta più di molte formule:
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spesa per interventi agevolabili: 200.000 euro;
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contributo commissariale riconosciuto: 80.000 euro (non tassato alla percezione);
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quota rimasta effettivamente a carico del contribuente: 120.000 euro.
La detrazione del superbonus eventi sismici al 110% si calcola su 120.000 euro, non su 200.000 euro.
Se però il contribuente ha già fruito del superbonus su 200.000 euro e il contributo viene accreditato in un periodo di imposta successivo, scatta la tassazione separata del contributo, proprio perché in sostanza si “recupera” un beneficio eccedente.
Nella prassi, i professionisti dovranno verificare:
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anno di sostenimento delle spese agevolate;
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anno di incasso del contributo;
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corretta applicazione della tassazione separata se il contributo arriva dopo l’utilizzo della detrazione.
Superbonus eventi sismici e commi 1-ter, 4-quater: niente rinuncia
La risoluzione n. 66/E distingue nettamente anche il ruolo dei commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119:
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queste disposizioni non operano in alternativa ai contributi, ma ribadiscono che le detrazioni spettano solo per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente;
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di conseguenza, per applicarle non è richiesta alcuna rinuncia ai contributi commissariali.
In pratica, si torna al principio cardine:
nessun contribuente può godere contemporaneamente di un contributo pubblico gratuito sulla stessa spesa e, nello stesso tempo, di una detrazione calcolata sulla parte coperta dal contributo.
Per i commi 1-ter e 4-quater, quindi, la questione è puramente “contabile”, non di scelta alternativa.
CILAS intestata al coniuge: la detrazione spetta al familiare convivente
Un altro passaggio della risoluzione affronta un dubbio molto pratico, emerso spesso sul superbonus e riproposto ora in chiave sismica: cosa accade se la CILAS è intestata al coniuge usufruttuario e comproprietario dell’immobile, mentre le spese sono sostenute dall’altro coniuge convivente?
L’Agenzia, in continuità con la prassi consolidata sulla detrazione per recupero edilizio ex art. 16-bis TUIR, conferma che:
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la detrazione spetta anche al familiare convivente che sostiene le spese;
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non è necessario che la CILAS sia intestata al soggetto che detrae, purché:
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vi sia convivenza con il proprietario/titolare di altro diritto reale;
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sussistano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi.
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Nel contesto del superbonus eventi sismici, quindi, il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato può fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anche se le abilitazioni comunali sono intestate solo all’altro coniuge.
È una conferma non banale, perché semplifica molte situazioni familiari “miste”, in cui il soggetto con maggiore capacità di spesa non è necessariamente l’intestatario formale del titolo abilitativo.
Esempi operativi per orientarsi fra 110%, contributi e CILAS
Per capire cosa cambia davvero nella pratica, si possono considerare tre casi tipo.
Caso I – 110% senza contributo, nessuna rinuncia
Un contribuente residente in un Comune colpito dal sisma 2016, con immobile classificato B nella scheda AeDES:
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spende 150.000 euro per lavori antisismici;
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non presenta domanda di contributo alla struttura commissariale;
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sceglie il superbonus eventi sismici al 110%.
In base alla risoluzione 66/E:
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può fruire del 110% fino al 31 dicembre 2025;
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non è tenuto a richiedere il contributo, né a rinunciare a qualcosa;
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applica i limiti di spesa ordinari, non raddoppiati.
Caso II – 110% con raddoppio massimale e rinuncia al contributo
Stesso immobile, stesso Comune, stessa spesa iniziale programmata:
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il contribuente presenta però domanda di contributo;
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la struttura commissariale riconosce la spettanza;
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il contribuente decide di rinunciare formalmente al contributo, per sfruttare il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter.
In questo scenario:
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può beneficiare dei tetti di spesa maggiorati del 50%;
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conserva comunque l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025;
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rinuncia però definitivamente al contributo della ricostruzione.
Caso III – CILAS intestata al coniuge, spesa sostenuta dall’altro
Immobile danneggiato, inagibile C:
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usufruttuaria e comproprietaria: moglie, che presenta la CILAS;
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marito convivente sostiene tutte le spese di intervento;
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la famiglia si trova in Comune ricompreso nel perimetro del comma 8-ter.
Malgrado la CILAS sia intestata alla moglie, il marito convivente può detrarre il superbonus eventi sismici al 110% sulle spese sostenute, se risultano effettivamente rimaste a suo carico e se sono rispettati tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi.



