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Sponsorizzazione sportiva dilettantistica: deducibilità non scontata

23 Febbraio, 2026

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Chi pensa che basti firmare un contratto di sponsorizzazione con una società sportiva dilettantistica per vedersi riconoscere automaticamente la deducibilità del costo, si sbaglia. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 3157 del 12 febbraio 2026, lo ha chiarito in modo piuttosto netto.

Quando l’Agenzia contesta l’inerenza del costo

Partiamo dal principio generale. Quando l’Amministrazione finanziaria mette in discussione l’inerenza di un costo – anche partendo da semplici elementi indiziari – è il contribuente a dover dimostrare che la spesa è reale, è stata effettivamente sostenuta e si lega in modo concreto all’attività d’impresa. Non è una novità, sia chiaro. Ma il problema, nel caso delle sponsorizzazioni, è che la prova spesso latita.

Proprio su questo terreno si è mossa la Corte di Cassazione, chiarendo i confini operativi della presunzione legale prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La norma – è bene ricordarlo – attribuisce alle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di soggetti sportivi dilettantistici una presunzione legale assoluta sia circa la loro natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) sia in ordine all’inerenza e congruità del costo. E questo non è un dettaglio da poco: significa che tali spese non vengono qualificate come costi di rappresentanza (soggetti a limitazioni deducibili), ma come spese pubblicitarie, con deducibilità integrale ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR.

Va ricordato che il limite quantitativo entro il quale opera la presunzione assoluta era originariamente fissato in 200.000 euro annui. Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017, per effetto della legge n. 232/2016, tale soglia è stata elevata a 400.000 euro annui. Al di sopra di tale limite, l’eccedenza è deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR (art. 109: competenza, certezza, inerenza, oggettiva determinabilità).

Le condizioni che attivano la presunzione legale

Attenzione, però. La presunzione non scatta in automatico. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – in particolare Cass. nn. 4612/2023, 4627/2023 e 20560/2022 – la Corte ha precisato che occorre il verificarsi simultaneo di tre presupposti sostanziali, e se anche solo uno viene meno, l’automatismo svanisce.

Il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica regolarmente riconosciuta. La sponsorizzazione deve perseguire una reale finalità promozionale – non è un contratto di facciata, ma deve essere volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante. E, soprattutto, il beneficiario deve aver svolto in concreto un’attività promozionale specifica a fronte del corrispettivo ricevuto.

Il rispetto del limite quantitativo (400.000 euro dal 2017, 200.000 euro per i periodi precedenti) non è tecnicamente uno dei requisiti che “attiva” la presunzione, ma definisce il campo di applicazione della norma speciale: entro tale soglia opera la presunzione assoluta; oltre, si applicano le regole ordinarie del TUIR.

È quest’ultimo requisito – l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale – a rivelarsi nella prassi il più spinoso.

Documentazione: non basta la fattura

Un contratto generico e una fattura pagata non sono sufficienti. Lo ha detto chiaramente la Cassazione, e chi si occupa di verifiche fiscali lo sa bene. Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’effettività e l’inerenza del costo sulla base di elementi indiziari, grava sul contribuente – ai sensi dell’art. 2697 del codice civile – l’onere di dimostrare l’esistenza, l’effettività e l’inerenza della spesa.

Servono riscontri concreti delle prestazioni rese: l’esposizione del marchio aziendale, la presenza su divise e materiali sportivi, report fotografici, rendicontazioni delle attività, qualsiasi documentazione idonea a dimostrare che – a fronte del pagamento effettuato – l’attività promozionale sia stata davvero realizzata.

Nella prassi, molte aziende si limitano a conservare il contratto e la fattura, ritenendo che basti. Non basta. La presunzione di legge tutela la qualificazione della spesa come pubblicitaria – e la sua inerenza – solo se i requisiti risultano concretamente dimostrabili.

Requisito Descrizione Documentazione utile
Soggetto sponsorizzato Compagine sportiva dilettantistica regolarmente riconosciuta Atto costitutivo, affiliazione federale
Finalità promozionale La sponsorizzazione deve essere volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor Contratto dettagliato con descrizione delle attività
Attività promozionale effettiva Il beneficiario deve aver svolto concretamente la promozione Foto, report, materiali con logo esposto
Limite quantitativo Entro 400.000 euro annui (dal 2017); entro 200.000 euro per periodi ante 2017 Confronto con parametri di legge e periodo d’imposta interessato 
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Il caso esaminato dalla Cassazione

Nel caso che ha portato all’ordinanza n. 3157 del 12 febbraio 2026, la controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione euro 5.000, contestando la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un’associazione sportiva dilettantistica.

I giudici hanno ritenuto non provati i presupposti di fatto relativi sia all’attività promozionale concretamente svolta sia alla destinazione dell’esborso – inclusa la prova dell’effettivo pagamento, che si assumeva effettuato mediante assegno. Tradotto: il contribuente non è riuscito a dimostrare che i soldi pagati avessero generato una vera contropartita promozionale. Per questo il beneficio fiscale non è stato riconosciuto, e il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.

La Corte ha confermato l’impostazione di fondo: quando l’Ufficio contesta l’operazione, la prova dell’inerenza rimane centrale. Può determinare l’esito dell’accertamento, con potenziali recuperi d’imposta e sanzioni accessorie.

Cosa fare per tutelarsi

Chi gestisce contratti di sponsorizzazione con enti sportivi dilettantistici – come spesso accade nelle PMI locali, dove queste partnership sono diffuse – dovrebbe costruire un fascicolo documentale solido già in fase di esecuzione del contratto. Non a posteriori, quando arriva l’avviso di accertamento.

Vanno conservati: il contratto dettagliato con descrizione specifica delle obbligazioni promozionali, le prove materiali dell’esposizione del marchio (fotografie datate, video, comunicati stampa), eventuali report periodici redatti dalla società sponsorizzata, e qualsiasi altra evidenza che attesti la corrispondenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente realizzato. Va inoltre custodita la documentazione bancaria o contabile che attesti l’effettivo pagamento del corrispettivo, poiché – come dimostra proprio il caso deciso con l’ordinanza 3157/2026 – anche la prova del pagamento può diventare oggetto di contestazione.

La presunzione legale dell’art. 90 è uno strumento utile, ma non è uno scudo universale. Funziona solo se si costruisce la prova che la sorregge.

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