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Split payment e società quotate: esclusione dal regime della scissione dei pagamenti dal 1° luglio 2025

3 Giugno, 2025

Dal primo luglio 2025 il panorama fiscale italiano registra una modifica sostanziale nel meccanismo dello split payment. Le società quotate in borsa – e in particolare quelle inserite nell’indice FTSE MIB – escono definitivamente dal perimetro applicativo della scissione dei pagamenti, tornando alle regole ordinarie per la gestione dell’IVA nelle transazioni commerciali. La trasformazione non giunge inaspettata. Deriva dalla decisione della Commissione UE n. 2023/1552, che ha concesso all’Italia la proroga del regime di scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, subordinandola però all’introduzione di importanti limitazioni operative.

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Il meccanismo dello split payment: funzionamento e ratio

Per comprendere appieno l’impatto delle modifiche, occorre richiamare brevemente il funzionamento dello split payment. Questo regime – introdotto dalla Legge n. 190/2014 – prevede che nelle transazioni con determinati soggetti (principalmente enti pubblici e società a controllo pubblico) l’IVA non venga incassata dal fornitore insieme al corrispettivo.

Nella prassi operativa, il fornitore emette fattura comprensiva di IVA ma incassa esclusivamente l’imponibile. L’imposta viene versata direttamente all’Erario dal soggetto acquirente, che agisce sostanzialmente come sostituto d’imposta.

Questo meccanismo nasce dall’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e garantire maggiore certezza nella riscossione dell’IVA, particolarmente nelle operazioni che coinvolgono soggetti pubblici o comunque caratterizzati da elevata affidabilità fiscale.

Società quotate: fuori dal regime dal luglio 2025

La modifica in vigore dal primo luglio riguarda specificamente le società quotate in mercati regolamentati. Nella casistica più rilevante, si tratta delle società incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, ma il perimetro si estende a tutte le società quotate che fino ad oggi rientravano nell’ambito applicativo della scissione.

È opportuno notare come questa esclusione comporti un ritorno alle regole ordinarie di fatturazione. In concreto: i fornitori di servizi o beni a favore di società quotate dovranno emettere fatture senza più il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/1972, incassando l’intero importo comprensivo di IVA e versando successivamente l’imposta secondo le modalità ordinarie.

Dal punto di vista delle società quotate acquirenti, viene meno l’obbligo di agire come sostituto d’imposta per il versamento dell’IVA. Un alleggerimento procedurale non indifferente, considerando la complessità gestionale che il regime comportava.

Profili di incertezza applicativa

Come spesso accade nelle fasi di transizione normativa, emergono alcuni profili di potenziale criticità interpretativa. Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la data di efficacia delle nuove regole.

Si pone infatti la questione – nell’esperienza applicativa non infrequente – relativa alle prestazioni di servizi rese prima del primo luglio ma fatturate successivamente. La prassi consolidata suggerirebbe di fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione piuttosto che alla data di emissione della fattura, ma occorreranno probabilmente chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.

Altro aspetto da monitorare riguarda l’identificazione puntuale delle società quotate escluse dal regime. Mentre per le società dell’indice FTSE MIB la questione appare relativamente lineare, potrebbero sorgere dubbi per società quotate su mercati minori o in situazioni particolari (sospensioni dalle negoziazioni, delisting in corso, eccetera).

Impatti sul sistema della fatturazione elettronica

Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di evoluzione del sistema di fatturazione elettronica italiano. Dal punto di vista sistemico, l’esclusione delle società quotate dallo split payment rappresenta un ulteriore elemento di complessità nella gestione automatizzata delle procedure fiscali.

I fornitori che operano con una clientela diversificata – che include tanto soggetti pubblici quanto società quotate e imprese private – dovranno gestire contemporaneamente tre diversi regimi IVA: split payment per gli enti pubblici, regime ordinario per le società quotate e, eventualmente, reverse charge per specifiche operazioni.

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