La recente sentenza della Suprema Corte stabilisce che i componenti dell’organo di controllo rispondono civilmente quando non vigilano adeguatamente sulla sostanza delle operazioni societarie. Una pronuncia che chiarisce definitivamente come il controllo formale non basti più nella verifica delle delibere assembleari e degli aumenti di capitale.
- La Cassazione (ord. n. 24004/2025) conferma che i sindaci rispondono civilmente per mancata vigilanza sostanziale sulle operazioni societarie, non basta verificare solo l’aspetto formale.
- Il controllo deve estendersi alla verifica dell’effettività degli impegni patrimoniali dei soci e delle operazioni di aumento del capitale sociale.
- Il dovere di richiedere chiarimenti agli amministratori e di analizzare a fondo la documentazione è imprescindibile per evitare responsabilità risarcitorie.
- L’omessa segnalazione su irregolarità sostanziali può comportare risarcimenti milionari per danni alla società o alla massa fallimentare.
L’ordinanza della Cassazione civile
La prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24004 del 27 maggio 2025, ha confermato la responsabilità risarcitoria del sindaco nei confronti della massa fallimentare. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di uno dei tre sindaci (gli altri due avevano già rinunciato) condannati solidalmente al risarcimento di oltre un milione di euro.
La vicenda riguarda una società per azioni che aveva acquisito un immobile industriale attraverso un’operazione apparentemente regolare. Il prezzo dell’acquisto veniva infatti coperto da un socio estero che sottoscriveva contestualmente un aumento di capitale sociale.
Il caso pratico esaminato
Nella fattispecie, la compagine acquista un capannone il cui costo viene acollato dal socio straniero. Quest’ultimo sottoscrive l’aumento del capitale sociale mediante parziale compensazione “per debiti verso soci per finanziamenti”. L’operazione si rivela però priva di sostanza: la vendita diventa inefficace perché l’alienante non risulta proprietario legittimo dell’immobile.
I sindaci vengono chiamati a rispondere per non aver verificato l’effettiva esecuzione dell’impegno assunto dal socio estero. Secondo quanto previsto dall’art. 2403 Cc, infatti, l’organo di controllo deve vigilare non solo sulla forma ma anche sulla sostanza delle operazioni che incidono sul patrimonio sociale.
Doveri di verifica sostanziale
È opportuno notare come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che il controllo sindacale sulle variazioni del capitale sociale non può limitarsi alla verifica documentale. I controllori devono accertare l’effettiva esecuzione degli impegni patrimoniali assunti dai soci nelle delibere assembleari.
Nel caso esaminato, se i sindaci avessero svolto correttamente le loro funzioni, avrebbero potuto segnalare la mancata esecuzione dell’accollo. L’amministratore della società (magari nominato dal tribunale) avrebbe così potuto agire nei confronti del socio per ottenere l’adempimento dell’obbligazione.
La responsabilità si configura quindi per omessa vigilanza sulla regolarità sostanziale delle operazioni che modificano la struttura patrimoniale della compagine.
Principi del Consiglio nazionale commercialisti
Nella prassi professionale si osserva come le indicazioni del Consiglio nazionale dei commercialisti prescrivano un controllo documentale approfondito. Secondo questi principi, la vigilanza sulle operazioni di variazione del capitale sociale deve estendersi ai documenti relativi all’esecuzione delle delibere.
Non basta quindi verificare la regolarità formale delle decisioni assembleari. Occorre analizzare la documentazione sottostante e accertare l’effettiva realizzazione degli impegni patrimoniali assunti.
Potere-dovere di richiesta chiarimenti
L’articolo 2403 del Codice civile attribuisce ai sindaci il potere-dovere di richiedere spiegazioni agli amministratori su operazioni specifiche che suscitano dubbi. La sorveglianza va esercitata prioritariamente sulle decisioni che possono danneggiare il patrimonio della società.
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, questo controllo deve essere sostanziale e non meramente formale. I sindaci devono verificare che dietro alle delibere assembleari ci siano effettive movimentazioni patrimoniali.
Criticità ricorrenti nella prassi
Nell’esperienza applicativa emerge spesso come gli organi di controllo si limitino a verificare la corrispondenza tra le risultanze contabili e quanto deliberato dall’assemblea. Questa modalità operativa si rivela però insufficiente quando le operazioni risultano prive di sostanza economica.
La sentenza chiarisce che non è sufficiente riscontrare la correttezza delle scritture contabili. È necessario e fondamentale verificare che agli adempimenti formali corrispondano effettive prestazioni patrimoniali da parte dei soggetti coinvolti.
Implicazioni per la responsabilità sindacale
La pronuncia della Suprema Corte rafforza l’orientamento giurisprudenziale che estende la responsabilità dei sindaci oltre il controllo meramente documentale. Si consideri che nella casistica comune molte operazioni societarie presentano profili di criticità che richiedono un’analisi approfondita.
L’omessa segnalazione di irregolarità sostanziali può comportare il risarcimento dei danni subiti dalla società o dalla massa fallimentare. Nel caso specifico, l’organo di controllo non aveva fatto emergere il mancato effettivo versamento del capitale sottoscritto.