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Sindaco dimissionario in regime di prorogatio: orientamento consolidato della Cassazione

4 Giugno, 2025

La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14102 depositata il 27 maggio 2025, ha consolidato definitivamente l’orientamento giurisprudenziale sulla permanenza in carica dei sindaci dimissionari fino all’effettivo subentro dei supplenti. La decisione si inserisce in un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha visto alternarsi interpretazioni divergenti circa l’applicabilità dell’istituto della prorogatio all’organo di controllo.

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Fondamenti normativi e questioni interpretative

L’articolo 2400, comma 1, del Codice civile stabilisce espressamente che “la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito”, limitando però questa previsione alla sola ipotesi di scadenza naturale del mandato. Tale formulazione letterale aveva generato incertezze interpretative circa l’estensibilità del principio di prorogatio ai casi di dimissioni volontarie.

Nel sistema societario vigente, invero, l’articolo 2385 del Codice civile prevede chiaramente il regime di prorogatio per gli amministratori, sancendo che questi rimangono in carica “fino all’accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori”. La questione centrale è stata dunque quella di stabilire se tale principio fosse applicabile, per via analogica, anche ai sindaci.

Evoluzione giurisprudenziale e orientamenti contrastanti

La giurisprudenza di legittimità ha mostrato nel tempo un orientamento non sempre uniforme. Già con la sentenza n. 5928 del 9 ottobre 1986, la Cassazione aveva riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della prorogatio ai sindaci dimissionari, principio successivamente ribadito dalla pronuncia n. 941 del 18 gennaio 2005. Quest’ultima decisione si era occupata specificamente di un caso di responsabilità per mala gestio di sindaci che avevano presentato dimissioni due anni prima del fallimento della società.

Diverso orientamento aveva invece adottato parte della giurisprudenza di merito e della dottrina commercialistica. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con documento del 1° dicembre 2014, aveva escluso l’applicabilità della prorogatio ai sindaci dimissionari, sostenendo l’efficacia immediata delle dimissioni sulla base del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

Responsabilità del collegio sindacale e controllo contabile

L’ordinanza n. 14102/2025 affronta anche profili di responsabilità professionale del collegio sindacale, specificando come i sindaci con incarico di revisione siano tenuti a rilevare eventuali sopravvalutazioni delle rimanenze di magazzino. La pronuncia richiama i principi contabili che impongono l’obbligo di verificare tanto l’esistenza fisica delle giacenze quanto la veridicità delle valutazioni operate dall’organo amministrativo.

Questa parte della decisione assume particolare rilievo nella prassi professionale, dove spesso si registrano criticità nel controllo delle rimanenze. I sindaci-revisori devono assicurare che l’assetto amministrativo e contabile della società non consenta manipolazioni dei dati di bilancio da parte degli amministratori.

Ratio dell’istituto e continuità funzionale

L’estensione del regime di prorogatio al collegio sindacale trova la sua giustificazione sistematica nelle medesime esigenze di continuità che caratterizzano l’organo amministrativo. Il controllo societario, nella sua dimensione di vigilanza sulla gestione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, richiede una presenza costante e ininterrotta.

L’interpretazione analogica dell’articolo 2385 c.c. si fonda sulla considerazione che l’organo di controllo svolge funzioni essenziali per la vita societaria, che non possono subire interruzioni in presenza di vacatio. Tale approccio trova conferma nella stessa previsione dell’istituto dei sindaci supplenti, il quale testimonia la volontà legislativa di assicurare la continuità operativa del collegio.

Meccanismi di sostituzione e prassi operativa

Nell’esperienza applicativa si osserva come la disciplina della sostituzione automatica ex articolo 2401 c.c. operi efficacemente quando il numero dei sindaci supplenti sia almeno pari a quello dei dimissionari. La Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 9416 del 12 aprile 2017, che l’efficacia immediata delle dimissioni si verifica esclusivamente quando sia possibile la sostituzione automatica con sindaci supplenti disponibili.

Quando invece il numero dei dimissionari eccede quello dei supplenti disponibili, la prorogatio diventa l’unico strumento per evitare la paralisi dell’organo di controllo. In tali circostanze, come spesso accade nella casistica comune, gli amministratori devono tempestivamente convocare l’assemblea per procedere alla ricostituzione del collegio.

Aspetti registrali e pubblicità

La questione della prorogatio presenta riflessi significativi anche sul piano della pubblicità commerciale. L’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione dalla carica deve tenere conto dell’effettiva decorrenza delle dimissioni, che potrebbe non coincidere con il momento della loro presentazione.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2400, comma 3, c.c., la cessazione dei sindaci deve essere iscritta entro trenta giorni a cura del collegio sindacale. Tale adempimento assume particolare complessità quando opera il regime di prorogatio, richiedendo una valutazione caso per caso della composizione dell’organo e della disponibilità di supplenti.

Implicazioni sulla responsabilità professionale

L’operatività della prorogatio comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità dei sindaci. Il sindaco dimissionario che rimane in carica per effetto della proroga dei poteri continua a essere soggetto a tutti gli obblighi e alle responsabilità inerenti alla funzione.

Tale principio trova applicazione tanto per i profili di responsabilità civile ex articolo 2407 c.c. quanto per quelli di natura penale. Nella prassi professionale si raccomanda pertanto ai sindaci dimissionari di verificare l’effettiva ricostituzione dell’organo prima di considerare concluso il proprio mandato.

Coordinamento con la disciplina della crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha ulteriormente valorizzato il ruolo del collegio sindacale, estendendo i casi di obbligatorietà della sua presenza nelle società a responsabilità limitata. Tale evoluzione normativa rafforza l’importanza di assicurare la continuità funzionale dell’organo di controllo attraverso l’istituto della prorogatio.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 evidenziano come il legislatore consideri essenziale il presidio di controllo interno per la tempestiva emersione degli stati di crisi. In questo contesto, la prorogatio assume una valenza ancora più significativa per la tutela dei creditori sociali e del mercato.

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