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Scioglimento trust, la retrocessione della nuda proprietà non si tassa

20 Luglio, 2026

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Con la risposta n. 146 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando un trust si sciolga in anticipo e le partecipazioni societarie tornino, in nuda proprietà, a chi le aveva originariamente conferite, non scatta alcuna imposta: né quella sulle successioni e donazioni, né l’Irpef. Il ragionamento dell’Agenzia è tanto semplice quanto solido: se il patrimonio torna a chi lo aveva messo in trust, senza che nessun beneficiario si sia arricchito nel frattempo, manca proprio il presupposto della tassazione, cioè un vero trasferimento di ricchezza verso un soggetto terzo. Il caso concreto riguarda un trust costituito a Londra ma fiscalmente residente in Italia, che deteneva la nuda proprietà del 36,68% di una Srl nata dalla fusione di due società originariamente conferite nel vincolo. Lo scioglimento anticipato, avvenuto con una rinuncia della beneficiaria priva di corrispettivo, ha comportato l’automatico ritorno delle quote alla disponente, che nel frattempo aveva sempre trattenuto l’usufrutto e incassato i dividendi. Per i professionisti che assistono famiglie e imprenditori nella pianificazione patrimoniale, il chiarimento è utile ma non va inteso come un automatismo: la neutralità fiscale regge solo se l’atto di scioglimento è davvero gratuito, senza corrispettivi né nuove attribuzioni patrimoniali mascherate.

Il caso esaminato dall’Agenzia

Il caso esaminato riguarda un trust fiscalmente residente in Italia, il cui atto istitutivo risulta formato a Londra. La disponente vi aveva conferito, tempo addietro, la nuda proprietà di tutte le azioni di una società per azioni, aggiungendovi anche tutte le quote di una società a responsabilità limitata. Per sé aveva trattenuto l’usufrutto sulle medesime partecipazioni, una struttura piuttosto diffusa nella prassi: consente di trasferire la titolarità formale del bene, mantenendo però il diritto di goderne, in questo caso anche i dividendi.

Nel tempo, le due società si sono fuse per incorporazione. La società risultante si è contestualmente trasformata in una Srl, che qui chiamiamo Beta Srl (nome convenzionale, come da prassi nelle risposte a interpello). All’esito dell’operazione straordinaria, il trust si è ritrovato titolare della nuda proprietà del 36,68% del capitale sociale di Beta Srl. L’usufrutto, invece, è rimasto senza soluzione di continuità in capo alla disponente, ed è lei ad aver incassato i dividendi distribuiti dalla società nel 2021.

Lo scioglimento e la retrocessione

Trustee, guardiano e disponente hanno deciso di comune accordo di chiudere l’esperienza del trust prima della scadenza fissata, attraverso un atto di rinuncia da parte della beneficiaria alla propria posizione. Alla base della decisione c’è un parere legale che ha ritenuto priva di effetti una precedente modifica della platea dei beneficiari, con cui si era tentato di affiancare, alla beneficiaria originaria, anche un figlio adottivo.

Risultato: l’unica beneficiaria resta la madre della disponente, ed è lei a sottoscrivere l’atto di scioglimento. Lo fa in via del tutto abdicativa, senza corrispettivo e senza indicare altri destinatari. Questa discontinuità netta comporta automaticamente la retrocessione delle partecipazioni, nel frattempo confluite in Beta Srl, alla disponente che le aveva conferite in trust anni prima.

Il quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama anzitutto il quadro normativo applicabile ai trust: l’articolo 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni noto come TUSD, così come riscritto dal D.Lgs. 139/2024. Richiama poi l’articolo 4-bis dello stesso testo unico, che dal 1° gennaio 2025 disciplina in modo organico la tassazione dei trust e degli altri vincoli di destinazione, stabilendo che questi rilevano ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni solo “ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”.

A questo si affiancano i chiarimenti di prassi maturati negli ultimi anni. C’è la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, con cui l’Agenzia ha abbandonato la vecchia impostazione in entrata per abbracciare quella in uscita: si paga solo quando i beni escono davvero dal trust verso i beneficiari, non quando vi entrano. C’è poi la risposta n. 165 del 1° agosto 2024, relativa a un caso di rinuncia dei beneficiari che ha condotto allo scioglimento del trust. Non manca il richiamo alla giurisprudenza di legittimità: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31857 del 15 novembre 2023 stabilisce che quando la retrocessione avviene per rinuncia o per estinzione anticipata del vincolo, resta estranea al presupposto dell’imposta di successione e donazione.

Il ragionamento dell’Agenzia sulle imposte indirette

Nella sostanza, il ragionamento dell’Agenzia è lineare, per quanto tecnico. Il trust, in questo caso, si estingue prima di aver realizzato il programma negoziale immaginato dalla disponente. Al beneficiario designato non arriva nulla: nessuna devoluzione, nessun arricchimento. Quello che accade, semmai, è l’esatto opposto: una riduzione in pristino della situazione patrimoniale della disponente, che si ritrova con ciò che aveva già, non con qualcosa di nuovo.

Questo principio è coerente con un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la retrocessione del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati. Nel caso specifico, il patrimonio ha mutato veste giuridica per effetto della fusione e trasformazione societaria, ma la continuità sostanziale con i beni originariamente conferiti resta tracciabile: si tratta sempre della partecipazione, ora rappresentata dal 36,68% di Beta Srl. E se manca un trasferimento di ricchezza verso un soggetto terzo, manca anche l’indice di capacità contributiva che giustificherebbe il tributo. Senza arricchimento, insomma, non c’è donazione: né in senso tecnico, né in senso lato.

Il profilo delle imposte sui redditi

Il secondo terreno di analisi riguarda le imposte sui redditi, e qui la disciplina di riferimento cambia. L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR tassa come redditi diversi le plusvalenze da cessione di partecipazioni, sia qualificate sia non qualificate, comprese quelle che riguardano la sola nuda proprietà. L’articolo 9, comma 5, dello stesso testo unico completa il quadro, equiparando, ai fini del valore normale, conferimenti e permute alle ordinarie cessioni a titolo oneroso.

Il punto, però, sta tutto in una parola: oneroso. Perché la tassazione scatti, serve un atto a titolo oneroso, un corrispettivo, uno scambio, una controprestazione. Nel caso in esame, sia l’atto genetico (il conferimento iniziale delle partecipazioni nel trust) sia l’atto di scioglimento con retrocessione mancano di questo elemento: sono atti gratuiti, abdicativi, di semplice ripristino. Da qui la conclusione dell’Agenzia: nessuna plusvalenza imponibile, nessun reddito diverso da dichiarare in capo alla disponente.

Un esempio applicativo

Si pensi al caso, del tutto ipotetico, di un imprenditore che nel 2016 conferisce in un trust la nuda proprietà delle quote di famiglia, riservandosi l’usufrutto e con esso il controllo economico sostanziale dell’azienda. Passano alcuni anni, la situazione familiare cambia, e con essa le esigenze che avevano motivato la scelta del trust. Le parti decidono allora di sciogliere anticipatamente il vincolo, restituendo la nuda proprietà all’imprenditore stesso, senza che ai beneficiari originariamente designati sia mai arrivato nulla.

Questa restituzione, alla luce della risposta n. 146/2026, non sconta né l’imposta di successione e donazione né l’Irpef. Cambia il soggetto formalmente titolare delle quote nel corso del tempo, ma non cambia la sostanza economica: chi aveva il controllo del bene prima del trust lo riacquista dopo. Nessuno, nel mezzo, si è arricchito.

Profilo impositivo Norma di riferimento Esito
Imposta sulle successioni e donazioni Art. 1 e art. 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990 (TUSD) Non dovuta: manca un trasferimento di ricchezza verso terzi
Imposte sui redditi (redditi diversi) Art. 9, comma 5, e art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR Non dovuta: manca l’onerosità dell’atto
Imposta di registro Prassi consolidata (cfr. risposta n. 165/2024) Dovuta in misura fissa
Imposte ipotecaria e catastale Prassi consolidata (cfr. risposta n. 165/2024) Dovute in misura fissa (se applicabili)

E se a retrocedere è un immobile, anziché una partecipazione?

Il principio di fondo, a parere di chi scrive, non cambia. La logica della risposta n. 146/2026, così come quella della Cassazione nell’ordinanza n. 31857/2023, non dipende dal tipo di bene restituito. Vale per quote sociali, vale per un immobile, vale per un portafoglio titoli. Se la retrocessione resta abdicativa, senza corrispettivo e senza devoluzioni a terzi, l’imposta di successione e donazione non è dovuta. Vale qualunque sia la natura del bene.

A cambiare, però, sono le imposte che accompagnano l’atto quando l’oggetto è un immobile. Le quote sociali, quando si muovono senza corrispettivo, di regola non trascinano altro oltre all’imposta di successione e donazione. Un immobile, invece, richiede un atto notarile, la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale. Su questi passaggi si applicano registro, imposta ipotecaria e imposta catastale.

Anche qui, però, la giurisprudenza è ormai consolidata. La Cassazione, con la sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021, ha stabilito che la retrocessione dei beni al disponente sconta imposizione fissa. Vale sia per il registro, sia per le imposte ipotecaria e catastale, non quella proporzionale. Lo stesso principio era già stato affermato per il conferimento in trust, tra le altre dalla Cassazione n. 975/2018 e n. 7003/2020. L’atto di ritorno, in fondo, è uguale e contrario a quello di costituzione del vincolo: ne condivide quindi la natura fiscale.

Resta poi il fronte Irpef, dove la norma di riferimento si sposta. Per le quote si guardava all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR. Per un immobile diventa rilevante la lettera b) dello stesso comma, quella sulle plusvalenze da cessione di fabbricati e terreni. Il requisito, tuttavia, resta identico: serve un atto a titolo oneroso. Un atto abdicativo e gratuito, come quello di scioglimento, resta fuori campo.

C’è però una differenza che con le quote non si pone. L’articolo 67, lettera b), esenta le plusvalenze immobiliari realizzate dopo cinque anni dall’acquisto. Il dubbio è da quando far decorrere questo periodo, se il bene è passato dal disponente al trust e poi è tornato indietro. Non risulta, a oggi, un chiarimento specifico dell’Agenzia sul punto per i trust. Esiste però un precedente utile per analogia. Nella risoluzione di una donazione per mutuo consenso, con effetto retroattivo, l’Agenzia ha fatto decorrere il quinquennio dall’acquisto originario del donante. Non dalla donazione, né dalla sua risoluzione. La stessa logica, applicata alla retrocessione da trust, suggerirebbe una soluzione analoga: resta, in ogni caso, un’area da verificare caso per caso.

Vale infine una notazione operativa. Se l’immobile ha beneficiato di bonus edilizi durante la permanenza nel trust, la retrocessione andrebbe verificata rispetto a eventuali vincoli temporali collegati all’agevolazione. Dal giorno dell’atto di scioglimento, inoltre, la soggettività IMU torna in capo alla disponente.

Quote sociali (risposta 146/2026) e immobile a confronto
Profilo Quote sociali Immobile
Imposta di successione e donazione Non dovuta Non dovuta (stessa logica)
Imposta di registro sull’atto Fissa, se dovuta registrazione Fissa (Cass. n. 8719/2021)
Imposta ipotecaria e catastale Non applicabile Fissa, non proporzionale
Norma Irpef di riferimento Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
Rilevanza del tempo trascorso Nessuna Sì, quinquennio di possesso: decorrenza da chiarire caso per caso

Implicazioni operative

La risposta n. 146/2026 offre indicazioni operative utili, e non solo per gli addetti ai lavori più esperti. Nella prassi, sempre più trust vengono costituiti proprio per gestire il passaggio generazionale di partecipazioni societarie, e altrettanto spesso capita che, nel corso della loro durata, le società sottostanti siano interessate da operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni. Il chiarimento dell’Agenzia conferma che questi eventi, di per sé, non alterano la natura fiscale della successiva retrocessione, purché resti tracciabile la continuità sostanziale tra i beni originariamente conferiti e quelli restituiti.

È opportuno notare, però, che la neutralità fiscale non è affatto automatica. Occorre che l’atto di scioglimento sia costruito correttamente: nessun corrispettivo, nessuna designazione di ulteriori beneficiari, nessuna finalità che possa essere letta come attribuzione patrimoniale mascherata. Chi assiste un disponente o un trustee in questa fase farebbe bene a documentare con cura ogni passaggio – non tutte le variazioni successive al trust, del resto, producono gli effetti sperati, come dimostra la vicenda della modifica dei beneficiari, qui ritenuta inefficace sotto la legge regolatrice dello strumento.

Resta, come sempre in materia di trust, la necessità di valutare ogni fattispecie nel suo complesso concreto. La risposta n. 146/2026 conferma un orientamento ormai stabile, ma non esonera dal verificare caso per caso se l’atto di scioglimento rispetti davvero i requisiti della gratuità e dell’assenza di arricchimento. Per chi progetta la chiusura di un trust che detiene partecipazioni, la parola d’ordine resta la stessa di sempre: documentare, verificare, e non dare mai per scontato che la neutralità fiscale sia un automatismo.

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