Il calendario fiscale segna una data cruciale per i contribuenti IVA: il 30 settembre 2025 rappresenta il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Questo appuntamento – ormai consolidato nella prassi amministrativa – coinvolge tutti i soggetti passivi che abbiano gestito operazioni IVA nei mesi di aprile, maggio e giugno dell’anno corrente.
La scadenza del 30 settembre per le LIPE del secondo trimestre si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, che ha introdotto questo specifico adempimento di controllo. Si tratta, per così dire, di uno strumento che consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare la regolarità dei versamenti con maggiore tempestività rispetto alla dichiarazione annuale.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Scadenza: 30 settembre 2025 per invio LIPE II trimestre.
- Soggetti obbligati: Tutti i titolari di partita IVA (mensili e trimestrali).
- Trasmissione: Solo telematica, tramite Fatture e Corrispettivi.
- Dati richiesti: Importi IVA attiva, passiva, saldo, riporto debiti/crediti, interessi 1% trimestrali.
- Casi di esonero: Solo per chi non deve presentare la dichiarazione IVA o non effettua liquidazioni periodiche.
- Sanzioni: Da 500 a 2.000 euro, riducibili col ravvedimento.
- Attenzione: Errori ricorrenti su periodicità e gestione crediti possono portare a controlli o rettifiche.
Soggetti obbligati e modalità di trasmissione
L’obbligo di trasmissione della comunicazione LIPE secondo trimestre ricade su tutti i soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche, sia con cadenza mensile che trimestrale. Nella prassi quotidiana, questo significa che imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti con stabile organizzazione in Italia devono adempiere a questo obbligo.
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. Il sistema prevede l’utilizzo della piattaforma Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, con trasmissione diretta dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. È opportuno ricordare che il tracciato XML deve rispettare le specifiche tecniche stabilite dall’amministrazione finanziaria.
I contribuenti con liquidazione mensile dovranno preparare tre distinti moduli (aprile, maggio, giugno), mentre quelli trimestrali si limiteranno a un unico modulo riepilogativo del secondo trimestre. Questa distinzione – spesso sottovalutata – può generare errori nella fase di compilazione se non si presta attenzione alla propria periodicità di liquidazione.
Contenuti della comunicazione: aspetti tecnici
Il modello LIPE richiede l’indicazione precisa di diversi elementi. Innanzitutto, occorre riportare il totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e quello delle operazioni passive registrate nel trimestre di riferimento.
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la liquidazione dell’imposta. La comunicazione deve contenere:
- L’IVA esigibile del periodo considerato
- L’IVA detratta nello stesso arco temporale
- Tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale
Tra questi ultimi, assume rilievo il debito del periodo precedente riportato a nuovo – quando di valore inferiore a euro 25,82 (rigo VP7). Il credito del periodo precedente va invece inserito al rigo VP8 e deve necessariamente coincidere con quanto indicato nel rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente.
Si consideri inoltre il credito annuale (rigo VP9) che riepiloga eventuali crediti IVA dell’anno precedente. Questa voce – nella pratica professionale – spesso genera dubbi interpretativi, soprattutto quando si verificano situazioni di continuità aziendale complesse.
Voci specifiche della liquidazione
La funzione primaria delle comunicazioni periodiche resta quella di verificare la regolarità dei versamenti effettuati. Per questo motivo trovano spazio anche voci particolari come le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11).
I contribuenti trimestrali “normali” devono inoltre considerare gli interessi di liquidazione dell’1%, da esporre al rigo VP12. Questo elemento – talvolta dimenticato – rappresenta un aspetto critico per la corretta determinazione del debito periodico.
Casi di esonero e situazioni particolari
Non tutti i soggetti sono tenuti alla comunicazione. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o alle liquidazioni periodiche, purché nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.
L’obbligo non sussiste quando mancano dati da indicare per il trimestre nel quadro VP. Tuttavia – e questo rappresenta un punto spesso frainteso – l’obbligo persiste quando occorre evidenziare il riporto di un credito dal trimestre precedente. In assenza di crediti da riportare e di altri dati, il contribuente risulta esonerato.
Scadenze e calendario 2025
Il sistema delle scadenze LIPE segue un calendario fisso. Per il 2025, oltre alla scadenza del 30 settembre per il secondo trimestre, si ricordano:
- 3 giugno 2025: LIPE del primo trimestre
- 1° dicembre 2025: LIPE del terzo trimestre
- 2 marzo 2026: LIPE del quarto trimestre (o alternativamente tramite dichiarazione IVA annuale)
Quest’ultima opzione – prevista per il quarto trimestre – consente di evitare la trasmissione separata della LIPE includendo i dati nella dichiarazione annuale, purché questa venga presentata entro febbraio anziché aprile.
Aspetti sanzionatori e ravvedimento
Il mancato rispetto dei termini di presentazione comporta sanzioni amministrative che variano da 500 a 2.000 euro per ciascuna violazione. La sanzione si riduce della metà se la comunicazione viene trasmessa entro quindici giorni dalla scadenza originaria.
Nell’esperienza applicativa, si osserva che molte violazioni derivano da errori nella determinazione della periodicità o dalla mancata considerazione di crediti da riportare. Il ravvedimento operoso consente di sanare queste irregolarità, riducendo l’impatto economico delle sanzioni.
Per le comunicazioni già inviate con errori, esistono due percorsi alternativi: la ritrasmissione corretta della LIPE oppure la rettifica tramite il quadro VH della dichiarazione IVA annuale. La scelta tra le due opzioni dipende dall’entità degli errori e dai tempi disponibili.
Considerazioni operative finali
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento che richiede accuratezza nella compilazione e rispetto rigoroso delle scadenze. La natura telematica dell’invio e la necessità di coordinamento con le liquidazioni effettive impongono una gestione attenta dei flussi informativi aziendali.
Nella casistica comune, gli errori più frequenti riguardano il disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettivamente eseguiti. Questo aspetto – spesso trascurato – può generare successivi controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguenti richieste di chiarimenti o rettifiche.