info@studiopizzano.it

Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies: scadenza 30 aprile, cosa sapere prima di aderire

20 Aprile, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Il 30 aprile 2026 è l’ultimo giorno utile per aderire alla <strong>rottamazione quinquies</strong>, la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, commi 82-101 dell’art. 1). Si tratta della quinta edizione dello strumento che consente ai contribuenti con debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 di estinguerli pagando solo il capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. L’ambito applicativo è però più ristretto rispetto alle edizioni precedenti: sono rottamabili esclusivamente i debiti derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, i contributi INPS non da accertamento e le sanzioni del Codice della Strada irrogate dalle Prefetture. Gli avvisi di accertamento e i tributi locali restano fuori. Chi ha già presentato domanda può ancora integrarla o modificarla, sempre entro il 30 aprile. Il piano di pagamento prevede un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, con interessi al 3% annuo dalla seconda rata. Attenzione: la legge attuale non prevede giorni di tolleranza sui pagamenti, a differenza della quater – una possibile correzione è attesa dalla conversione del DL fiscale n. 38/2026, in discussione al Senato.

Ambito applicativo: chi può aderire (e chi no)

La rottamazione quinquies, disciplinata dai commi 82-101 dell’art. 1 della L. n. 199/2025, copre i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma non tutti i debiti in cartella rientrano nell’agevolazione.

Sono rottamabili:

  • I debiti da imposte risultanti da controlli automatici sulle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) e da controlli formali (artt. 36-ter DPR n. 600/1973 e 54-ter DPR n. 633/1972) – in sostanza, gli avvisi bonari rimasti insoluti

  • I contributi INPS non derivanti da atti di accertamento

  • Le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture

Sono invece esclusi:

  • I debiti derivanti da avvisi di accertamento, atti di recupero o ruoli ordinari dell’Agenzia delle Entrate

  • I tributi locali (IMU, TARI, addizionali regionali)

  • Il bollo auto

  • Le sanzioni elevate dalla Polizia Municipale

Questa distinzione è fondamentale nella pratica professionale. Chi ha un carico misto in cartella – una parte rottamabile e una no – si trova a gestire due piani separati: quello rottamato segue le regole della quinquies, il resto rimane soggetto alle ordinarie procedure di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Possono accedere alla misura anche i contribuenti che, in passato, erano già decaduti da precedenti definizioni agevolate (rottamazione-ter, quater, saldo e stralcio), a condizione che i relativi carichi rientrino nell’ambito applicativo della quinquies. Restano invece fuori i debiti già inseriti in un piano regolare di rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano versate tutte le rate scadute.

Il prospetto informativo: strumento indispensabile prima della domanda

Prima di presentare la domanda – o per verificare la completezza di un’istanza già trasmessa – il primo passo è richiedere il prospetto informativo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Il documento elenca tutte le cartelle e gli avvisi di addebito INPS rottamabili, con gli importi già calcolati al netto di sanzioni, interessi di mora e aggio, e include le eventuali spese per procedure esecutive avviate.

Il prospetto è disponibile in due modalità:

  • Area riservata (con SPID, CIE o CNS): il documento arriva via email entro 12 ore dalla richiesta

  • Area pubblica (senza credenziali digitali): compilando il form e allegando documento di riconoscimento, il prospetto arriva entro 5 giorni dalla verifica

Un punto tecnico da non trascurare: il prospetto viene elaborato al momento della richiesta e cristallizza i calcoli a quella data. Eventuali comunicazioni successive dei creditori – aggiornamenti di importo, nuovi addebiti – non modificano i valori già evidenziati nel documento.

Gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro) possono richiedere il prospetto per i propri assistiti attraverso il canale professionale EquiPro. La domanda di adesione si presenta esclusivamente in modalità telematica sul portale AdER, selezionando i carichi rottamabili tra quelli indicati dal sistema. Fino alla mezzanotte del 30 aprile 2026, è ancora possibile modificare la scelta.

Istanze integrative, sostitutive e parzialmente sostitutive

Chi ha già trasmesso una domanda ma intende modificarla o completarla ha tempo fino al 30 aprile 2026. Dopo quella data, nessuna modifica è più consentita. La norma prevede tre tipologie di istanza successiva alla prima:

Tipologia Effetto Risposta AdER
Integrativa Aggiunge nuovi debiti rispetto alla domanda originaria AdER invia 2 piani distinti: uno per la domanda originaria, uno per quella integrativa
Sostitutiva Sostituisce e annulla integralmente la domanda precedente AdER invia un unico nuovo piano di pagamento
Parzialmente sostitutiva Modifica solo una parte della domanda originaria AdER invia 2 comunicazioni: una per i carichi confermati, una per quelli nuovi o modificati

Piano di pagamento: unica soluzione o 54 rate bimestrali

Chi aderisce ha due opzioni:

  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, senza interessi aggiuntivi

  • Rateizzazione in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, per un totale di 9 anni

Le prime tre rate scadono nel 2026: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Dal 2027 il calendario diventa semestrale, con rate il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno. Le ultime tre rate (52ª, 53ª e 54ª) scadono rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Sulle rate dalla seconda in poi si applicano interessi al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La prima rata è esente da interessi. L’importo minimo per ogni rata è fissato in 100 euro.

Esempio pratico. Un contribuente con un debito residuo rottamabile di 10.000 euro (solo capitale) che opta per le 54 rate: le prime tre rate 2026 ammontano a circa 185 euro ciascuna. Dal 2027 ogni rata incorpora la quota interessi al 3% sul capitale residuo. Il totale pagato sarà superiore ai 10.000 euro, ma il risparmio rispetto al debito originario comprensivo di sanzioni e interessi di mora può essere molto rilevante, soprattutto per carichi risalenti a molti anni fa.

Decadenza: nessuna tolleranza nella versione attuale

Il comma 95 della L. n. 199/2025 stabilisce che la rottamazione quinquies diventa inefficace in caso di:

  • Omesso o insufficiente versamento della prima o unica rata

  • Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive

  • Omesso versamento dell’ultima rata

I versamenti già effettuati vengono imputati a titolo di acconto sul debito originario – non vanno persi – ma il beneficio dell’azzeramento di sanzioni e interessi decade. Non è prevista alcuna franchigia temporale: un solo giorno di ritardo equivale, nella normativa vigente, a rata non versata. AdER ha confermato questa interpretazione nelle FAQ ufficiali del 20 gennaio 2026.

Questo rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla rottamazione-quater, che prevedeva 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza ordinaria. Nella pratica operativa, chi sceglie di rateizzare è fortemente consigliato a impostare un addebito diretto (RID bancario) per evitare rischi legati a disguidi tecnici o bancari.

DL fiscale 38/2026: i correttivi attesi

Il quadro normativo non è ancora definitivo. Il D.L. n. 38/2026 è in fase di conversione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato (AS 1852) e potrebbe introdurre alcune modifiche rilevanti:

  • Reintroduzione della tolleranza di 5 giorni sui pagamenti: richiesta da più parti, incluse le associazioni di categoria, con la logica che un ritardo minimo non dovrebbe vanificare anni di rate regolari

  • Riammissione dei decaduti dalla rottamazione-quater per le rate di novembre 2025 e febbraio 2026, soggetti attualmente esclusi dalla quinquies e rimasti fuori anche dalla Milleproroghe

Il testo definitivo è atteso entro fine maggio 2026, data limite per la conversione in legge. I professionisti faranno bene a monitorare l’evoluzione del provvedimento prima di orientare i propri clienti su scelte definitive.

Effetti sull’operatività: DURC e sospensione delle misure cautelari

La presentazione della domanda di rottamazione quinquies produce un effetto operativo immediato: il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/73. Questo comporta:

  • La sospensione dei pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni

  • Il blocco delle misure cautelari già avviate

  • Il ripristino della regolarità ai fini del rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), condizione indispensabile per partecipare a gare d’appalto e ricevere pagamenti dalla PA

Nota tecnica: l’effetto sul DURC in senso stretto – relativo alla regolarità contributiva INPS/INAIL – è disciplinato dal DM 30 gennaio 2015 e presuppone che il piano di pagamento sia stato formalmente accettato da AdER. La sola presentazione della domanda produce effetti ai fini del DPR 602/73, ma non sostituisce automaticamente la comunicazione di regolarità contributiva a INPS e INAIL. Il professionista incaricato deve verificare caso per caso la posizione contributiva del cliente.

Scadenze riepilogative

Data Adempimento
30 aprile 2026 Termine per presentare la domanda di adesione o per integrare/modificare quella già trasmessa
30 giugno 2026 AdER comunica l’esito della domanda e il piano di pagamento
31 luglio 2026 Prima rata o pagamento in unica soluzione (senza interessi)
30 settembre 2026 Seconda rata bimestrale
30 novembre 2026 Terza rata bimestrale
Dal 2027 in poi Rate semestrali: 31 gen, 31 mar, 31 mag, 31 lug, 30 set, 30 nov di ogni anno
31 maggio 2035 Ultima rata (54ª) per chi ha scelto il piano massimo
Fine maggio 2026 Termine per la conversione del DL fiscale n. 38/2026 (eventuali correttivi alla quinquies)

Articoli correlati per Categoria