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Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies piani misti, lo sportello è l’unica via

3 Marzo, 2026

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Chi ha debiti col Fisco e sta già pagando a rate sa bene quanto sia complicato muoversi in questo labirinto normativo. La rottamazione quinquies – introdotta dalla Legge n. 199/2025, la cosiddetta Legge di Bilancio 2026 – offre una via d’uscita concreta per i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Ma c’è una casistica specifica che trasforma questa opportunità in un percorso ad ostacoli: quella dei contribuenti con rateizzazioni ordinarie in corso, e in particolare di chi si trova davanti a piani di dilazione “misti”.

Cosa si intende per piano misto

Quando si parla di piano misto – o rateizzazione mista – si fa riferimento a quei piani di dilazione che contengono al loro interno sia carichi definibili con la rottamazione quinquies (come le imposte non versate emerse dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 602/1973, nonché gli omessi versamenti da dichiarazione di IVA e IRPEF) sia debiti che la norma esclude espressamente dai benefici. Rientrano tra le esclusioni: sanzioni amministrative, contributi previdenziali di natura diversa, tributi locali come l’IMU, e i debiti derivanti da accertamento esecutivo. Queste voci restano fuori dal perimetro agevolato e vanno comunque saldate secondo le scadenze originarie.

Il punto è che un piano di rateizzazione può contenere cartelle distinte oppure – ed è qui che sorgono i problemi – una singola cartella “ibrida”, che racchiude voci di natura diversa in un unico documento.

La sospensione che non è totale

La domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Una volta inviata, scatta in automatico la sospensione dei pagamenti, ma – attenzione – questa sospensione non è totale. Come stabilisce espressamente l’art. 1, comma 91, della L. n. 199/2025, il congelamento opera “limitatamente ai carichi definibili” oggetto della domanda.

Tradotto: se il contribuente ha debiti che non rientrano nella rottamazione, questi devono continuare a essere pagati regolarmente. Dimenticarselo – o peggio smettere di versare nella convinzione che tutto sia congelato – significa rischiare la decadenza dalla dilazione ordinaria. Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, la soglia critica è di 8 rate non pagate: superata quella, il piano decade e si riaprono le procedure esecutive. Va peraltro ricordato che, dopo il 31 luglio 2026, la parte di rateazione ordinaria relativa ai carichi rottamati verrà automaticamente revocata ai sensi dell’art. 1, comma 94, lett. a), della L. n. 199/2025: quei debiti proseguiranno esclusivamente secondo le regole della definizione agevolata, senza possibilità di recuperare il vecchio piano.

Occorre tenere distinto questo meccanismo da quello della rottamazione quinquies stessa: per la definizione agevolata, invece, la decadenza dai benefici scatta già con il mancato versamento di 2 rate, anche non consecutive, oppure con l’omesso pagamento dell’ultima rata del piano (art. 1, comma 96, L. n. 199/2025). Due soglie molto diverse, che fotografano due rischi paralleli da gestire con la stessa attenzione.

Il vicolo cieco della cartella ibrida

Per chi ha piani misti composti da cartelle distinte, la situazione è gestibile attraverso i canali digitali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione stessa, nella FAQ n. 19 pubblicata il 20 gennaio 2026, ha chiarito che il contribuente può utilizzare il servizio “Paga Online” sul sito istituzionale oppure l’app Equiclick: il sistema propone automaticamente l’importo aggiornato della rata, già calcolato al netto delle voci sospese per effetto della definizione agevolata, senza necessità di alcun intervento manuale.

Ben diverso, però, è il caso in cui il piano di dilazione graviti su una singola cartella che al suo interno mescola voci rottamabili e voci escluse. Qui i canali digitali mostrano i propri limiti strutturali:

Strumento Cosa consente Cosa non consente
Paga Online / App Equiclick Pagamento importo aggiornato per cartelle distinte Frazionamento del bollettino unico di cartella ibrida
Video-appuntamento (sportello online) Consulenza e informazioni Emissione di nuovi titoli di pagamento scorporati
Sportello fisico AdER Ricalcolo manuale e stampa bollettino frazionato
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Il bollettino unico non può essere spezzato automaticamente dai sistemi informatici. E il video-appuntamento, pur utile per orientarsi, non dispone delle funzionalità tecniche per generare titoli di pagamento separati.

Lo sportello fisico come unica soluzione operativa

Per chi si trova nella situazione della cartella ibrida, al momento l’unica strada praticabile è quella analogica: prenotare un appuntamento fisico presso gli uffici dell’AdER, dove un operatore può procedere manualmente alla scissione contabile del debito e stampare il bollettino relativo alla sola quota che rimane in rateazione ordinaria.

Si tenga presente che non si tratta di un’operazione una tantum. Il ricalcolo e la stampa del bollettino frazionato vanno ripetuti ogni mese, fino al 31 luglio 2026. È questa la data-spartiacque fissata al comma 94 dell’art. 1 della L. n. 199/2025: da quel momento la rottamazione produrrà i propri effetti definitivi sulle rateazioni provvisoriamente sospese, che verranno ricalcolate d’ufficio.

Un esempio concreto per capire la portata del problema

Si consideri il caso di un contribuente con una rata mensile di 360 euro, derivante da una singola cartella che comprende 240 euro di IVA non versata (carico rottamabile) e 120 euro di sanzioni amministrative (escluse dalla definizione agevolata).

Presentata la domanda per i 240 euro, quella parte viene congelata fino al 31 luglio 2026. Ma i 120 euro restanti devono continuare a essere versati ogni mese, puntualmente. Senza il passaggio fisico allo sportello per ottenere un nuovo bollettino da 120 euro, il versamento diventa di fatto impossibile o – peggio – viene imputato in modo errato. Il rischio concreto è la decadenza dall’intero piano di rateazione per la parte non agevolabile, con tutte le conseguenze del caso.

Monitorare la propria posizione: non è più rinviabile

La rigidità attuale dei sistemi informatici dell’AdER impone un controllo tempestivo e puntuale della propria situazione debitoria. Chi ha rateizzazioni in corso e intende aderire alla rottamazione quinquies con piani misti deve verificare con urgenza la composizione del proprio piano, distinguendo cartelle con carichi omogenei da quelle “ibride”.

Vale la pena segnalare che in sede di conversione del DL Milleproroghe 2026 era stato proposto un emendamento (a firma del deputato Roberto Pella) proprio per risolvere questo “limbo” normativo, introducendo un meccanismo di protezione per chi gestisce contemporaneamente la nuova definizione agevolata e le vecchie rateizzazioni ordinarie. L’emendamento non è stato tuttavia accolto: il testo approvato in via definitiva dalla Camera il 23 febbraio 2026 – con la questione di fiducia posta dal Governo – non include alcun correttivo sul punto. Le regole sulla decadenza e sulla non riammissione restano quelle fissate dalla L. n. 199/2025, senza alleggerimenti.

In assenza di aggiornamenti normativi e in attesa di una possibile evoluzione dei software dell’AdER, la prenotazione anticipata dell’appuntamento allo sportello fisico resta la strada obbligata per chi vuole evitare errori fatali nella gestione del proprio scadenziario fiscale.

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