info@studiopizzano.it

Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies e multe: chi paga e chi resta fuori

20 Febbraio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

C’è una distinzione che molti contribuenti ignorano, e che invece può fare tutta la differenza del mondo: non tutte le multe stradali rientrano nella rottamazione-quinquies. La legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, cc. 82-101) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi fiscali, ma il suo campo d’azione non è illimitato. Occorre precisare, in via preliminare, che la misura ha un perimetro oggettivo preciso: riguarda i carichi derivanti da omesso versamento di somme dichiarate o accertate con controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), i contributi INPS dichiarati ma non versati, e le sanzioni amministrative al Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, purché affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per queste ultime, il confine tra chi può aderire e chi resta escluso è tracciato da un criterio preciso: chi ha irrogato la multa – con regole completamente diverse a seconda che si tratti di Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

Cosa copre davvero la rottamazione statale

La rottamazione-quinquies opera, quanto alle sanzioni stradali, in modo selettivo. Lo chiarisce espressamente la FAQ n. 12 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: rientrano nella sanatoria solo le sanzioni irrogate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, vale a dire quelle formalmente affidabili alla riscossione tramite le Prefetture, purché i relativi carichi siano stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Le sanzioni comminate dalla Polizia Stradale o dall’Arma dei Carabinieri, per rientrare nell’ambito della rottamazione-quinquies, devono in ogni caso risultare iscritte a ruolo tramite Prefettura: non è la qualità dell’organo accertatore a determinare l’inclusione, bensì il fatto che il carico sia stato affidato da un’amministrazione statale competente.

È opportuno notare, però, che il beneficio ha una portata più limitata di quanto ci si aspetti. La sanzione principale – il cosiddetto “capitale” della multa – non viene toccata: il contribuente deve pagarla integralmente. Ciò che si azzera è il contorno: gli interessi comunque denominati (inclusi quelli semestrali ex art. 27, c. 6, L. 689/1981) e le somme maturate a titolo di aggio della riscossione. Il trattamento risulta quindi diverso rispetto agli altri carichi ammessi alla rottamazione (imposte e contributi INPS), per i quali vengono invece stralciate anche le sanzioni amministrative e tributarie. La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione oppure fino a 54 rate bimestrali.

Le multe dei Comuni: un regime separato

Le sanzioni elevate dalla Polizia Locale o comunque irrogate da Comuni, Province e Città Metropolitane sono tassativamente escluse dalla rottamazione-quinquies statale. La legge riserva la misura agevolata ai soli carichi derivanti da amministrazioni dello Stato; questo è il punto fermo, non negoziabile.

Eppure il legislatore ha previsto una via alternativa. L’art. 1, cc. 102-110 della stessa L. 199/2025 attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà – non l’obbligo – di istituire proprie forme di definizione agevolata, applicabili anche alle entrate di natura patrimoniale (comma 109). È una scelta discrezionale, che ogni Comune, Regione o Città Metropolitana può esercitare o meno in base ai propri equilibri di bilancio. Nella pratica professionale si osserva già una certa disomogeneità: alcuni enti si stanno muovendo, altri tacciono.

L’eterogeneità come tratto distintivo

Rispetto alle edizioni precedenti della rottamazione, qui cambia qualcosa di strutturale. Non esiste una scadenza unica nazionale entro cui il Comune deve deliberare. La legge di Bilancio 2026 adotta un approccio diverso: il vincolo procedurale imposto, ricavabile dal comma 108, è a tutela del debitore. Una volta pubblicato l’atto regolamentare sul sito istituzionale dell’ente, questo deve garantire al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare la domanda di adesione.

Questo significa, concretamente, che ogni Comune può muoversi con i propri tempi. Il contribuente non può aspettarsi una comunicazione centralizzata: deve monitorare autonomamente i siti web degli enti di proprio interesse, verificando se e quando vengono pubblicati i regolamenti attuativi.

Attenzione al contenuto del regolamento

Non basta che un Comune aderisca alla definizione agevolata perché tutte le sue entrate siano automaticamente sanabili. Il regolamento comunale definisce l’ambito di applicazione, e potrebbe escludere le sanzioni al Codice della strada pur includendo, ad esempio, i tributi locali come IMU o TARI. Oppure potrebbe includerle ma con percentuali di abbattimento diverse o condizioni di accesso specifiche.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a un Comune che decide di applicare la sanatoria all’IMU non versata ma esclude le contravvenzioni stradali. Oppure a uno che le include, ma solo per importi superiori a una certa soglia. La casistica potrebbe essere molto variegata, e in assenza di una griglia nazionale uniforme, ogni delibera locale va letta con attenzione.

Un’opportunità, non un diritto

Il punto conclusivo – e forse il più importante da comunicare al contribuente – è questo: per le multe della Polizia Locale non esiste un diritto acquisito alla rottamazione. Esiste, al più, un’opportunità condizionata. Dipende dalla volontà politica del singolo ente, dalle sue disponibilità finanziarie, e dalla forma che sceglierà di dare al proprio regolamento.

Chi ha cartelle per sanzioni comunali deve dunque tenere gli occhi aperti sui siti istituzionali dei Comuni interessati – e, quando il regolamento viene pubblicato, analizzarlo nel dettaglio prima di presentare qualsiasi domanda.

Articoli correlati per Categoria