La Rottamazione-quinquies segna una svolta rispetto alle precedenti definizioni agevolate. Non si tratta più di una sanatoria ad ampio raggio, capace di intercettare praticamente qualsiasi debito iscritto a ruolo. Stavolta il legislatore ha voluto tracciare confini precisi, forse troppo, creando una mappa normativa che richiede al contribuente un lavoro di verifica preliminare tutt’altro che banale. Chi pensava di trovarsi di fronte a una procedura semplificata dovrà rivedere le proprie aspettative, perché l’accesso alla definizione agevolata passa attraverso controlli articolati e la comprensione di meccanismi procedurali che, va detto, non sono proprio alla portata di tutti. L’articolo 1, comma 82, della legge 199/2025 disegna un quadro normativo selettivo. La definizione agevolata riguarda esclusivamente i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione in un arco temporale ben definito: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Fin qui potrebbe sembrare un criterio semplice da applicare. Ma la questione si complica quando si entra nel merito della natura di questi carichi. Non tutti i debiti affidati in quel periodo possono infatti beneficiare della Rottamazione-quinquies.
I carichi ammessi: solo omessi versamenti su dichiarazioni
Il cuore della norma sta nella distinzione tra diverse tipologie di debiti. La definizione agevolata copre esclusivamente quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte che risultano dalle dichiarazioni annuali. Parliamo quindi di situazioni in cui il contribuente ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi o IVA, indicando quanto dovuto, ma poi non ha provveduto al pagamento nei termini previsti. L’amministrazione finanziaria, attraverso il controllo automatizzato delle dichiarazioni, ha rilevato l’irregolarità e ha proceduto al recupero delle somme.
Gli articoli di riferimento sono il 36-bis e il 36-ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette, e il 54-bis e il 54-ter del DPR 633/1972 per l’IVA. Si tratta dei cosiddetti avvisi bonari, quei documenti che l’Agenzia delle Entrate invia quando riscontra incongruenze tra quanto dichiarato e quanto versato, oppure quando emerge un’imposta a debito non saldata. Sono procedure standardizzate, semi-automatiche, che non richiedono un’attività ispettiva vera e propria ma si basano su un raffronto tra dati dichiarati e versamenti effettuati.
Accanto ai carichi erariali, la Rottamazione-quinquies ammette anche quelli previdenziali, ma con un perimetro ancora più ristretto. Rientrano solo i debiti relativi ai contributi dovuti all’INPS, e solo quando derivano dall’omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente stesso. Quindi niente carichi scaturiti da accertamenti, verifiche o rettifiche operate dall’ente previdenziale. Se l’INPS ha notificato un avviso di addebito dopo un’ispezione o dopo aver rilevato irregolarità contributive non dichiarate, quel debito resta fuori dalla definizione agevolata.
Il comma 97 della stessa legge aggiunge un’altra categoria: le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Una categoria, bisogna dirlo, che esula dalla logica fiscale e previdenziale ma che il legislatore ha voluto comunque includere nella sanatoria, probabilmente per alleggerire il carico di contenzioso pendente presso gli uffici della riscossione.
Le esclusioni: un elenco lungo e articolato
Se l’elenco dei carichi ammessi è relativamente breve, quello delle esclusioni è decisamente più corposo. E qui sta uno dei principali problemi operativi della Rottamazione-quinquies: capire cosa resta fuori richiede una conoscenza approfondita delle diverse tipologie di atti impositivi e di riscossione.
Partiamo dagli avvisi di accertamento. Qualsiasi somma iscritta a ruolo a seguito di un avviso di accertamento – sia ordinario che parziale, sia per imposte dirette che per IVA – non può essere definita con la Rottamazione-quinquies. Poco importa se l’accertamento ha riguardato periodi d’imposta remoti o recenti: se l’origine del carico è un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate dopo un’attività di controllo, quella somma resta esclusa dalla sanatoria. Lo stesso discorso vale per gli accertamenti con adesione, per gli avvisi di rettifica e per gli atti di liquidazione emessi al di fuori del controllo automatizzato.
Gli atti di recupero dei crediti d’imposta rappresentano un’altra categoria esclusa. Qui parliamo di quelle situazioni in cui l’amministrazione finanziaria contesta l’indebita fruizione di crediti d’imposta – magari utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso – ritenendoli non spettanti. Il recupero avviene con modalità specifiche e, anche quando le somme vengono iscritte a ruolo, questi carichi non possono beneficiare della definizione agevolata.
Passiamo alle sanzioni amministrative. Quelle irrogate al di fuori delle violazioni del codice della strada restano escluse dalla Rottamazione-quinquies. Quindi se un contribuente ha ricevuto una contestazione per violazioni tributarie – che so, omessa presentazione di dichiarazione, infedele dichiarazione, ritardato versamento sanzionato autonomamente – e quella sanzione è confluita in un carico ruolato, quel debito non può essere definito. Si crea così una distinzione, francamente un po’ artificiosa, tra sanzioni stradali (incluse) e sanzioni tributarie (escluse).
Sul fronte previdenziale, l’esclusione colpisce gli avvisi di addebito INPS notificati dopo ispezioni o rettifiche. Siamo nell’ambito dell’accertamento contributivo, quando l’ente previdenziale rileva irregolarità nel versamento dei contributi – magari perché l’azienda ha omesso di denunciare alcuni lavoratori, o ha indicato retribuzioni inferiori a quelle effettive, o non ha rispettato gli obblighi contributivi per particolari categorie di dipendenti. In questi casi il debito contributivo nasce da un’attività di verifica dell’INPS, non da una semplice inadempienza su quanto auto-dichiarato, e quindi resta fuori dalla sanatoria.
Tributi locali e altre imposte indirette: tutti esclusi
Una fetta consistente di carichi iscritti a ruolo riguarda i tributi locali. IMU, TARI, bollo auto, imposta sulla pubblicità, occupazione di suolo pubblico… l’elenco potrebbe continuare. Ebbene, nessuno di questi può beneficiare della Rottamazione-quinquies. La norma si concentra sui carichi erariali e previdenziali INPS, lasciando completamente fuori il sistema della fiscalità locale.
Una scelta che, va detto, genera qualche perplessità. I tributi locali rappresentano spesso una quota rilevante del debito complessivo dei contribuenti verso il sistema pubblico. Escluderli dalla definizione agevolata significa precludere a molti l’accesso a una sanatoria che, almeno nelle intenzioni dichiarate, dovrebbe favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie. Probabilmente hanno pesato considerazioni di bilancio – i tributi locali alimentano le casse comunali e provinciali, non quelle statali – ma il risultato è una frammentazione della sanatoria che complica ulteriormente il quadro.
Anche l’imposta di registro finisce nell’area delle esclusioni, almeno in alcune sue articolazioni. Gli avvisi di liquidazione relativi agli atti giudiziari non possono essere rottamati. Stessa sorte per quelli riguardanti i contratti di locazione quando l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’imposta dovuta su registrazioni tardive o incomplete. Le imposte ipotecarie e catastali, tipicamente legate a compravendite immobiliari e trascrizioni, restano fuori. Si tratta di carichi che pure vengono gestiti dalla riscossione, ma che la norma esclude esplicitamente dal perimetro applicativo della definizione agevolata.
INAIL e altri enti previdenziali: nessuna apertura
L’INAIL rappresenta un caso particolare. L’ente che gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agisce secondo logiche diverse dall’INPS, con un sistema di contribuzione basato sui premi assicurativi. Molte aziende hanno carichi pendenti verso l’INAIL, sia per omessi versamenti dei premi autoliquidati che per somme richieste a seguito di verifiche sulle posizioni assicurative.
La Rottamazione-quinquies taglia fuori completamente l’INAIL. Non importa se il debito deriva da un semplice omesso versamento del premio annuale – quello che l’azienda calcola autonomamente in fase di autoliquidazione – o da un’attività di accertamento dell’ente. I carichi INAIL, qualunque sia la loro origine, non possono essere definiti con la sanatoria. Una scelta che lascia scoperta una fetta significativa del debito previdenziale, considerando che l’INAIL gestisce posizioni contributive per milioni di aziende e lavoratori autonomi.
Stesso discorso per gli enti previdenziali privatizzati e per le Casse di Previdenza dei professionisti. Parliamo di INPGI (giornalisti), ENPAM (medici), Cassa Forense (avvocati), INARCASSA (ingegneri e architetti), e via dicendo. Questi enti gestiscono autonomamente la contribuzione delle rispettive categorie professionali e procedono alla riscossione coattiva dei contributi non versati. Ma i carichi che ne derivano restano fuori dalla Rottamazione-quinquies, riservata esclusivamente ai debiti verso l’INPS.
Il nodo irrisolto della Rottamazione-quater
Uno degli aspetti più controversi della nuova definizione agevolata riguarda il rapporto con la precedente Rottamazione-quater. Chi aveva aderito a quella sanatoria e si trovava, al 30 settembre 2025, con un piano di pagamento ancora valido – ovvero aveva versato tutte le rate previste fino a quella data, rispettando i termini anche con la tolleranza dei cinque giorni – non può transitare nella Rottamazione-quinquies.
Questa preclusione ha generato discussioni accese durante l’iter parlamentare. In molti avevano sperato che il legislatore consentisse il passaggio dalla quater alla quinquies, magari per sfruttare la nuova dilazione fino a 54 rate bimestrali invece delle 18 previste dalla precedente definizione. L’idea era di permettere ai contribuenti in difficoltà di rimodulare il proprio piano di pagamento, allungando ulteriormente i tempi e riducendo l’importo delle singole rate.
Ma le modifiche proposte in tal senso sono tutte naufragate. I vincoli di bilancio hanno avuto la meglio, e il testo finale della legge 199/2025 conferma l’impossibilità di cumulare le due sanatorie. Chi è dentro la Rottamazione-quater deve proseguire su quella strada, senza possibilità di saltare sul nuovo treno. Una rigidità normativa che, bisogna dirlo, rischia di penalizzare proprio coloro che avevano dimostrato buona volontà aderendo alla precedente definizione e versando regolarmente le rate previste.
Si crea così una situazione paradossale: chi aveva completamente ignorato la Rottamazione-quater, magari perché non aveva le risorse per pagare o semplicemente non era interessato, ora può valutare l’adesione alla quinquies. Chi invece aveva creduto nella quater, versando magari già diverse rate, si ritrova vincolato a quel piano senza possibilità di accedere alla nuova dilazione più favorevole.
Gli oneri verificativi a carico del contribuente
Qui arriviamo al punto cruciale. La Rottamazione-quinquies non prevede un meccanismo semplificato di adesione. Non basta presentare una domanda generica per tutti i carichi pendenti, lasciando poi all’Agente della riscossione il compito di selezionare quelli ammissibili. No, il sistema è più complesso.
Il contribuente deve prima di tutto verificare la data di affidamento di ciascun carico. Solo quelli consegnati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possono potenzialmente rientrare. Ma questa è solo la prima scrematura, quella più semplice. Poi bisogna entrare nel merito della natura del debito. E qui le cose si complicano, eccome.
Supponiamo che un contribuente abbia diversi carichi pendenti. Alcuni derivano da avvisi bonari, altri da accertamenti, altri ancora da omessi versamenti di tributi locali. Magari ci sono anche contributi previdenziali, parte dei quali richiesti dall’INPS dopo verifiche ispettive. Come fa il contribuente a orientarsi in questo groviglio? Deve analizzare ogni singolo carico, risalire all’atto originario che ha generato l’iscrizione a ruolo, capire se rientra o meno nelle categorie ammesse dalla Rottamazione-quinquies.
Non è un lavoro da poco. Richiede accesso alla documentazione, comprensione delle diverse tipologie di atti impositivi, capacità di distinguere tra controllo automatizzato e accertamento vero e proprio. Per un contribuente privo di competenze tecniche, il rischio di errore è elevato. Si potrebbe presentare domanda per carichi non ammissibili, perdendo tempo e – peggio – alimentando aspettative destinate a essere deluse quando l’Agente della riscossione respingerà la richiesta.
Il prospetto dell’Agente della riscossione: uno strumento indispensabile
Consapevole di queste difficoltà, il legislatore ha previsto uno strumento di supporto. L’articolo 1, comma 85, della legge 199/2025 stabilisce che l’Agente della riscossione deve rendere disponibile ai debitori, attraverso l’area riservata del proprio sito internet istituzionale, un prospetto contenente i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Questo prospetto diventa praticamente indispensabile. Dovrebbe contenere, per ciascun carico affidato nel periodo rilevante, l’indicazione della sua ammissibilità o meno alla Rottamazione-quinquies. In teoria, il contribuente dovrebbe poter accedere all’area riservata, visualizzare l’elenco dei propri debiti e verificare immediatamente quali sono rottamabili e quali no.
Ma – e qui c’è un ma importante – tutto dipende dall’accuratezza e dalla completezza di questo prospetto. L’Agente della riscossione deve aver correttamente classificato i carichi, risalendo all’atto originario e applicando i criteri normativi stabiliti dalla legge. Se ci sono errori di classificazione, il contribuente si ritrova con informazioni sbagliate. E il rischio, va detto, non è puramente teorico. La gestione delle banche dati della riscossione non è sempre impeccabile, e capita che carichi affidati per motivi diversi finiscano nella stessa categoria o che manchino informazioni precise sulla natura dell’atto presupposto.
Inoltre, il prospetto sarà disponibile solo nell’area riservata. Chi non ha accesso al sito, magari perché non ha le credenziali SPID o CIE, si ritrova escluso da questo strumento. Dovrà recarsi fisicamente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione o affidarsi a un intermediario – commercialista, consulente del lavoro, CAF – per ottenere le informazioni necessarie.
Le modifiche mancate: occasioni perdute
Durante l’iter parlamentare della legge 199/2025 erano circolate diverse proposte di modifica, finalizzate a semplificare l’applicazione della Rottamazione-quinquies. Alcune di queste erano particolarmente interessanti e avrebbero davvero potuto cambiare il quadro.
Una delle modifiche più discusse riguardava l’estensione della sanatoria a tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo rilevante, senza distinzione sulla natura dell’atto presupposto. In pratica, si sarebbe tornati al modello delle precedenti rottamazioni, dove l’unico criterio discriminante era la data di affidamento del carico. Questa soluzione avrebbe eliminato alla radice il problema delle verifiche sulla natura del debito, semplificando enormemente la procedura di adesione.
Un’altra proposta riguardava il transito dalla Rottamazione-quater alla quinquies. Si voleva permettere ai contribuenti già in regola con la precedente definizione di passare alla nuova, beneficiando della dilazione più ampia. Il meccanismo ipotizzato prevedeva lo storno del debito residuo dalla quater e la sua ridefinizione con la quinquies, con ricalcolo delle rate e dei tempi di pagamento.
Entrambe queste modifiche avrebbero avuto un costo per le casse pubbliche. Ampliare il perimetro applicativo significa rinunciare a maggiori entrate nel breve periodo, sperando di recuperarle poi attraverso l’effettivo pagamento delle rate da parte dei contribuenti aderenti. E qui sono intervenuti i vincoli di bilancio. Il Governo ha ritenuto di non poter sostenere l’impatto finanziario di una sanatoria troppo ampia, preferendo mantenere il disegno originario più restrittivo.
Il risultato è che tutte le proposte di modifica sono state respinte. La Rottamazione-quinquies è diventata legge nella versione inizialmente concepita, con tutti i suoi paletti e le sue complessità procedurali.
Considerazioni operative per professionisti e contribuenti
Chi si trova a dover gestire una posizione debitoria pendente verso l’Agente della riscossione deve affrontare la questione con metodo. Prima di tutto, serve una ricognizione completa di tutti i carichi iscritti a ruolo. Questo significa accedere all’estratto di ruolo, documento che riporta in dettaglio ogni singolo carico con l’indicazione dell’importo dovuto, delle sanzioni, degli interessi e dell’atto presupposto.
Una volta acquisito l’estratto di ruolo, bisogna procedere all’analisi di ciascun carico. Occorre verificare la data di affidamento – primo filtro essenziale – e poi risalire all’atto originario. Se il carico deriva da un avviso bonario (liquidazione ex articoli 36-bis o 36-ter per le imposte dirette, 54-bis o 54-ter per l’IVA), è potenzialmente rottamabile. Se deriva da un avviso di accertamento, no.
Per i carichi previdenziali, bisogna distinguere tra quelli relativi a contributi dichiarati ma non versati – ammissibili – e quelli scaturiti da verifiche ispettive dell’INPS – esclusi. Non sempre questa distinzione è immediata. Gli avvisi di addebito INPS non sempre specificano con chiarezza l’origine del debito contributivo. In caso di dubbio, può essere necessario richiedere chiarimenti direttamente all’ente previdenziale.
I professionisti che assistono i contribuenti – commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi – devono prestare particolare attenzione a questi aspetti. Il rischio è di presentare domande di adesione per carichi non ammissibili, creando false aspettative nel cliente. Meglio un’analisi accurata in fase preliminare che una bocciatura successiva.
E poi c’è la questione dei tempi. La Rottamazione-quinquies prevede scadenze per la presentazione delle domande. Chi intende aderire deve muoversi per tempo, anche perché l’acquisizione della documentazione necessaria può richiedere qualche settimana. E se emerge la necessità di chiedere chiarimenti all’Agente della riscossione o agli enti impositori, i tempi si allungano ulteriormente.
Il confronto con le precedenti rottamazioni
Vale la pena fare un confronto con le definizioni agevolate che hanno preceduto questa Rottamazione-quinquies. Le prime rottamazioni – pensiamo a quella del 2016 o alla ter del 2018 – avevano un perimetro applicativo molto più ampio. Bastava che il carico fosse stato affidato entro una certa data, e praticamente qualsiasi debito poteva essere definito. Certo, c’erano comunque alcune esclusioni – crediti da reato, ad esempio – ma la regola generale era l’inclusione, non l’esclusione.
Con la Rottamazione-quater si era già visto un primo restringimento. Erano stati esclusi alcuni carichi specifici, e si erano introdotte regole più stringenti sulla decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento delle rate. Ma il meccanismo di base restava tutto sommato accessibile.
La Rottamazione-quinquies segna un ulteriore salto. Qui non parliamo più di esclusioni limitate ma di un vero e proprio perimetro selettivo. Solo alcune categorie di carichi possono accedere alla definizione, e il contribuente deve attivarsi per verificare se la propria situazione rientra o meno. È un cambio di paradigma significativo.
Probabilmente pesa l’esperienza delle precedenti sanatorie. Molti contribuenti avevano aderito, ma poi non erano riusciti a rispettare il piano di pagamento, decadendo dal beneficio. Altri avevano sfruttato la rottamazione come strumento dilatorio, senza una reale intenzione di saldare il debito. Il legislatore ha cercato di correre ai ripari, restringendo l’accesso e puntando su debitori che, almeno in teoria, hanno maggiori possibilità di onorare gli impegni assunti.
Profili di incertezza interpretativa
Nonostante la norma cerchi di essere dettagliata, restano alcune zone grigie che potrebbero generare contenziosi interpretativi. Una riguarda i carichi “misti”, ovvero quelli che derivano da atti parzialmente rientranti nel perimetro applicativo e parzialmente esclusi.
Facciamo un esempio. Supponiamo che un avviso di accertamento riguardi sia imposte non dichiarate – quindi frutto dell’attività ispettiva – sia imposte dichiarate ma non versate. L’amministrazione finanziaria ha liquidato tutto in un unico atto, che poi è confluito in un carico ruolato. Quel carico è rottamabile o no? La norma non lo chiarisce espressamente. In teoria si potrebbe sostenere che la parte relativa alle imposte dichiarate e non versate rientri, mentre quella relativa alle imposte accertate resti fuori. Ma come si fa tecnicamente a scindere il carico? E l’Agente della riscossione avrà gli strumenti informatici per operare questa distinzione?
Un altro profilo di incertezza riguarda i carichi relativi a sanzioni. Abbiamo detto che le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada rientrano nella Rottamazione-quinquies, mentre quelle tributarie no. Ma come si classificano le sanzioni per violazioni previdenziali? La norma parla di contributi INPS derivanti da omesso versamento di somme dichiarate, senza esplicito riferimento alle sanzioni. Si potrebbe sostenere che anche le sanzioni applicate dall’INPS in caso di omesso versamento contributivo rientrino nel perimetro della definizione, ma non è del tutto pacifico.
E poi c’è il tema dei carichi già oggetto di contenzioso giudiziale. Se un contribuente ha impugnato un atto impositivo, e quel debito è stato comunque iscritto a ruolo con riserva, la Rottamazione-quinquies è accessibile o no? La norma non lo specifica. Nelle precedenti rottamazioni, i carichi affidati con riserva potevano essere definiti, con la conseguenza che il contribuente doveva rinunciare al contenzioso pendente. Presumibilmente la stessa regola si applicherà anche alla quinquies, ma una conferma esplicita non guasterebbe.
La dilazione fino a 54 rate: un’opportunità per chi può accedere
Per chi riesce a superare tutti i filtri e ad accedere alla Rottamazione-quinquies, il beneficio principale sta nella dilazione del pagamento. La norma prevede la possibilità di rateizzare il debito fino a 54 rate bimestrali. Significa distribuire il pagamento su nove anni, un arco temporale decisamente ampio che dovrebbe mettere anche i debitori in difficoltà nelle condizioni di onorare gli impegni.
Le rate sono bimestrali, non mensili. Questo comporta importi singolarmente più elevati rispetto a una rateazione mensile, ma intervalli di tempo maggiori tra un pagamento e l’altro. Per alcune tipologie di contribuenti – pensiamo agli stagionali, o a chi ha flussi di cassa irregolari – questa cadenza potrebbe risultare più gestibile.
Va ricordato che la Rottamazione-quinquies prevede l’abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Il contribuente dovrà versare esclusivamente il capitale e gli interessi legali maturati fino alla data di affidamento del carico. Un alleggerimento non indifferente, considerando che sanzioni e interessi di mora possono arrivare a pesare anche il 30-40% del debito complessivo.
Però attenzione: la decadenza dal beneficio scatta in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. La normativa sulle rottamazioni è sempre stata rigida su questo punto. Chi salta una rata perde il beneficio della definizione agevolata, e il debito residuo torna interamente esigibile con applicazione delle sanzioni e degli interessi originariamente abbattuti. È quindi fondamentale che il contribuente valuti realisticamente la propria capacità di sostenere l’impegno per i nove anni previsti.
Uno sguardo ai prossimi passaggi procedurali
La legge 199/2025 ha tracciato il quadro normativo, ma mancano ancora i provvedimenti attuativi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà emanare le istruzioni operative, definire i modelli di adesione, predisporre il sistema informatico per la gestione delle domande. E soprattutto dovrà rendere disponibile quel prospetto dei carichi definibili previsto dal comma 85.
Sarà interessante vedere come l’Agente della riscossione gestirà la classificazione dei carichi. Dovrà interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS per ottenere le informazioni necessarie a distinguere i carichi rottamabili da quelli esclusi. Non è un’operazione banale, considerando il volume di dati da gestire. Gli archivi della riscossione contengono milioni di carichi affidati nell’arco degli ultimi venticinque anni, e per ciascuno di essi bisognerà verificare la natura dell’atto presupposto.
I tempi per la presentazione delle domande verranno stabiliti con provvedimento attuativo, ma presumibilmente si parlerà di qualche mese dalla pubblicazione della legge. I contribuenti interessati devono quindi monitorare le comunicazioni ufficiali e prepararsi per tempo, raccogliendo la documentazione necessaria e verificando la propria posizione.



