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Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies: al via la sanatoria fiscale con 13 miliardi in ballo

20 Gennaio, 2026

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La nuova definizione agevolata si è messa in moto e, secondo le prime stime, dovrebbe toccare un volume complessivo di circa 13 miliardi di euro. Si tratta della rottamazione quinquies, l’ennesimo strumento che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione di chi ha vecchi debiti accumulati nel corso degli anni. La novità principale sta nella possibilità di regolarizzare carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023, eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio.

Il modello per aderire è stato pubblicato dall’Agenzia e va trasmesso solo in via telematica, entro una data che ormai è diventata quasi simbolica per chi si occupa di queste misure: 30 aprile 2026.

Quali debiti si possono rottamare

Diciamo subito che l’ambito coperto è piuttosto ampio. Nella pratica rientrano i debiti derivanti da imposte erariali (quelle nazionali, per intenderci), i tributi locali, i contributi previdenziali e anche le somme che emergono dai controlli automatizzati o formali che l’amministrazione finanziaria esegue sulle dichiarazioni. Insomma, un ventaglio abbastanza largo che tocca sia i rapporti con il Fisco centrale che quelli con Comuni e Regioni.

C’è però un punto da tenere presente: questa definizione agevolata non è valida per tutti i debiti. Restano fuori, come nelle edizioni precedenti, alcuni carichi specifici. Ad esempio il recupero di aiuti di Stato – quella partita è sempre delicata dal punto di vista europeo e quindi non rientra mai in queste sanatorie. Escluse anche le sanzioni penali, che ovviamente seguono un regime completamente diverso, e le somme derivanti da condanne della Corte dei Conti. Niente rottamazione nemmeno per l’IVA dovuta all’importazione: anche lì il discorso è più complesso e coinvolge aspetti doganali.

Come si può pagare e quali tempistiche rispettare

Una volta presentata l’istanza, il contribuente si trova davanti a due strade. La prima è la soluzione unica entro il 31 luglio 2026. Si salda tutto e la questione è chiusa, almeno per quelle cartelle specifiche. La seconda opzione è il pagamento dilazionato, che può arrivare fino a 120 rate con cadenza bimestrale. Significa spalmare il debito su un arco temporale di 20 anni, anche se – va detto – questa rateizzazione prevede l’applicazione di interessi al 2% annuo sulle rate successive alle prime due.

Le prime due rate hanno un peso particolare: ciascuna corrisponde al 10% dell’importo complessivo e scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2026. Dopodiché si entra nel ritmo bimestrale vero e proprio, con importi che vengono maggiorati di quegli interessi al 2% che abbiamo citato prima.

Vale la pena notare che queste percentuali – il 10% per le prime due rate – non sono una novità assoluta. Nelle precedenti rottamazioni si era già visto questo schema, pensato probabilmente per dare un segnale immediato di impegno da parte del contribuente.

Gli effetti immediati dell’adesione alla rottamazione quinquies

Qui si entra in un terreno che interessa molto chi ha già ricevuto notifiche di atti esecutivi o cautelari. La presentazione della domanda, infatti, produce effetti che si possono definire protettivi. Si blocca innanzitutto l’avvio di nuove procedure esecutive: niente nuovi pignoramenti, per capirci. E anche quelli già iniziati si fermano, a meno che non si sia arrivati al primo incanto andato a buon fine – in quel caso il treno è già partito e non si può più fermare.

Stesso discorso per i fermi amministrativi e le ipoteche: non se ne possono iscrivere di nuovi, ma quelli già a registro restano lì. Il che significa che se uno ha già il fermo sul veicolo o l’ipoteca sull’immobile, dovrà tenerseli fino alla conclusione del piano di pagamento. Non è una cancellazione automatica, ecco.

C’è un aspetto che spesso viene sottovalutato ma che può avere ricadute pesanti: il DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per imprese e professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione o che partecipano a gare d’appalto, questo documento è fondamentale. L’adesione alla rottamazione consente di non essere considerati inadempienti, almeno finché si rispettano i termini di pagamento.

Quando si perde tutto: la decadenza dal beneficio

Su questo punto la normativa è sempre stata piuttosto severa, e anche stavolta non fa eccezione. Se si salta anche una sola rata – o la si paga in modo insufficiente – la definizione agevolata decade. Tutto. Le somme versate fino a quel momento non vengono restituite, ma restano acquisite a titolo di acconto sul debito originario. Significa che si ritorna alla situazione di partenza, con sanzioni, interessi di mora e aggio che riprendono vigore come se nulla fosse successo.

Va detto che c’è sempre un margine di tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza formale, ed è una regola che negli ultimi anni si è consolidata. Quindi tecnicamente il 31 luglio diventa 5 agosto, il 30 novembre diventa 5 dicembre e così via. Però attenzione: parliamo di 5 giorni solari, non lavorativi, e quando la scadenza cade di domenica scatta il differimento automatico al primo giorno feriale successivo. Quindi bisogna fare i calcoli con precisione.

Un esempio? Se la rata scade di domenica 30 novembre, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre, e poi ci sono i 5 giorni di tolleranza che portano fino al 6 dicembre. Ma se quel 6 cade di sabato, si va ancora avanti. Insomma, bisogna controllare il calendario con attenzione.

Le differenze con la rottamazione quater

Chi ha seguito le vicende della rottamazione quater – la precedente definizione agevolata – si sarà accorto che ci sono alcune differenze. La quater copriva i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022. La quinquies sposta in avanti la data finale al 31 dicembre 2023, quindi include circa un anno e mezzo in più di debiti.

Altro aspetto interessante: chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater – cioè ha versato tutte le rate scadute fino al 30 settembre 2025 – resta in quel piano e non può passare alla quinquies per gli stessi debiti. È una scelta legislativa comprensibile: si vuole evitare che chi sta già pagando regolarmente salti su un altro piano magari più conveniente, creando una sorta di “rottamazione delle rottamazioni”.

Per chi invece è decaduto dalla quater, la quinquies può rappresentare una seconda chance. Anche se va sottolineato che le condizioni, per certi versi, sono meno favorevoli: nella quater le rate massime erano 18 distribuite su 5 anni, mentre qui si arriva a 120 rate su 20 anni. È vero che si ha più tempo, ma gli interessi al 2% annuo si fanno sentire nel lungo periodo.

Riammissione alla rottamazione quater: un’altra opportunità parallela

Mentre parte la corsa alla nuova quinquies, c’è anche un’altra finestra aperta. Il decreto Milleproroghe convertito nella Legge 15/2025 ha previsto la possibilità di riammissione alla rottamazione quater per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2025 e chi ha aderito ha dovuto versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (con tolleranza fino al 5 agosto).

Questo significa che nella pratica ci sono due binari paralleli: chi vuole rientrare nella quater con i debiti già inseriti in quel piano, e chi vuole aderire alla quinquies per carichi più recenti o per debiti mai affrontati prima. Va da sé che occorre valutare bene quale strada conviene di più, magari confrontando il numero di rate, gli importi e soprattutto i tempi di chiusura del piano.

Aspetti operativi e strategici da considerare

Nella prassi si è visto che molti contribuenti si trovano in difficoltà non tanto nella presentazione della domanda – quella ormai è telematica e abbastanza guidata – quanto nella gestione successiva dei pagamenti. Il rischio di dimenticare una scadenza è reale, soprattutto quando si parla di rate bimestrali che si protraggono per anni.

Una soluzione può essere la domiciliazione bancaria, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione. Si autorizza l’addebito diretto sul conto corrente e il sistema pensa a tutto in automatico. Certo, occorre sempre verificare che ci sia liquidità sufficiente sul conto alla scadenza, altrimenti l’addebito non va a buon fine e si rischia comunque la decadenza.

Altro elemento da non sottovalutare: prima di presentare la domanda conviene verificare l’estratto di ruolo completo. Non è raro che qualcuno scopra di avere carichi di cui non era pienamente consapevole, magari notificati all’ultimo domicilio noto e mai ricevuti materialmente. Meglio avere un quadro completo prima di decidere se aderire o no.

C’è poi la questione dei contenziosi pendenti. Se si hanno ricorsi in corso contro alcune cartelle e si decide di rottamare quelle stesse cartelle, bisogna rinunciare ai giudizi. È una scelta che va ponderata: magari il ricorso ha buone probabilità di successo, e allora forse non conviene rottamazione. Oppure è un contenzioso lungo e incerto, e allora chiudere con la definizione agevolata può avere senso.

I numeri della sanatoria e il peso sui conti pubblici

Quei 13 miliardi di euro stimati non sono una cifra da poco. Rappresentano crediti che lo Stato ha iscritto a ruolo nel corso di oltre vent’anni ma che nella pratica risultano di difficile recupero. Spesso si tratta di debiti di soggetti che non hanno più patrimoni aggredibili, o di imprese già cessate, o di situazioni in cui il costo della riscossione supererebbe l’importo recuperato.

Da un lato la rottamazione permette di incassare almeno una parte – il capitale senza sanzioni e interessi – anziché nulla. Dall’altro si rinuncia a una quota significativa di entrate teoriche. Il dibattito tra chi vede queste misure come uno strumento pragmatico di recupero e chi le considera un incentivo perverso a non pagare regolarmente è sempre acceso.

Fatto sta che ormai siamo alla quinta edizione di queste definizioni agevolate in pochi anni. Il che dice qualcosa sia sulla dimensione del problema del debito fiscale in Italia, sia sull’efficacia – o meno – delle precedenti misure nel risolvere strutturalmente la questione.

Consigli pratici per chi intende aderire

Prima regola: non aspettare l’ultimo giorno per presentare la domanda. Il 30 aprile 2026 arriverà velocemente, e se si hanno molte cartelle da selezionare o situazioni complesse da valutare, meglio iniziare per tempo. L’esperienza delle precedenti rottamazioni ha mostrato che nelle ultime settimane il servizio telematico va sotto stress e possono verificarsi rallentamenti.

Seconda cosa: verificare con attenzione l’importo richiesto nella comunicazione che arriva dall’Agenzia dopo la domanda. Non è infrequente che ci siano errori o discrepanze. Se si rileva qualcosa che non torna, c’è un termine per contestare, ma occorre muoversi subito.

Terzo aspetto: se si sceglie la rateizzazione lunga, fare un piano di sostenibilità finanziaria realistico. Impegnarsi per 20 anni a pagare rate bimestrali significa attraversare potenzialmente momenti di crisi economica personale o aziendale. Meglio essere sicuri di poter reggere l’impegno, altrimenti si rischia di perdere tutto dopo anni di pagamenti.

Infine, per chi ha debiti sia verso l’Erario che verso l’INPS, ricordare che la rottamazione copre anche i contributi previdenziali. Ma attenzione: sono esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamento. Quindi se l’INPS ha fatto una verifica e ha scoperto omissioni contributive, quei debiti non rientrano nella sanatoria e vanno pagati per intero.

Scadenze da segnare sul calendario

Ricapitoliamo le date fondamentali. Il 30 aprile 2026 è il termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies. Il 31 luglio 2026 scade la prima rata (o il pagamento unico per chi sceglie quella strada). Il 30 novembre 2026 tocca alla seconda rata per chi ha optato per la dilazione. Da lì in poi si entra nel ritmo bimestrale che prosegue negli anni successivi.

Per chi invece sta ancora gestendo la rottamazione quater, le scadenze sono diverse e vanno verificate sulla propria comunicazione delle somme dovute ricevuta dall’Agenzia. Nel 2026 chi ha il piano quater attivo avrà ancora diverse rate da pagare, distribuite nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre.

Attenzione anche alle comunicazioni via PEC o email ordinaria che l’Agenzia sta inviando come promemoria. Non sono intimazioni, sono solo reminder per ricordare le scadenze imminenti. Ma è comunque utile controllarle perché riportano gli importi esatti da versare e i bollettini di pagamento precompilati.

Considerazioni finali sulla convenienza

Alla fine la domanda è sempre la stessa: conviene o no rottamare? Non c’è una risposta valida per tutti. Dipende dall’ammontare del debito, dalla presenza di sanzioni elevate, dalla propria capacità di pagamento, dall’esistenza di contenziosi pendenti con buone prospettive di vittoria.

In generale se le sanzioni sono molto alte – e spesso lo sono, visto che possono arrivare al 30% o anche più – eliminarle può far risparmiare cifre significative. Se invece il debito è principalmente capitale con poche sanzioni, il beneficio è minore e va valutato caso per caso.

Altro elemento da considerare: l’alternativa qual è? Se non si aderisce alla rottamazione, si può sempre chiedere una rateizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Ma lì le condizioni sono diverse: si pagano sanzioni e interessi, le rate massime sono meno (fino a 72, salvo casi particolari), e se si hanno debiti superiori a certe soglie bisogna fornire garanzie.

Insomma, la rottamazione quinquies è uno strumento in più a disposizione. Come sempre con queste misure, va utilizzato con consapevolezza e dopo aver fatto i conti con precisione. Perché l’ultima cosa che si vuole è aderire, pagare per un paio d’anni e poi decadere perdendo tutto quanto versato.

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