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Rottamazione quinques a luglio 2025: ultimi dettagli in definizione

16 Giugno, 2025

Il quadro normativo relativo alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti si arricchisce di nuove prospettive con le recenti dichiarazioni del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che ha delineato i contorni di una possibile rottamazione quinquies. L’intervento si inserisce in un contesto di riforma complessiva del sistema tributario, caratterizzato dalla necessità di contemperare esigenze di recupero del gettito e sostenibilità delle politiche fiscali.

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Dimensioni del fenomeno e approccio metodologico

La commissione istituita presso il MEF per l’analisi del magazzino fiscale ha restituito cifre che fotografano l’entità strutturale del problema: 1.275 miliardi di euro di carico pendente per il periodo 2000-2024. Una massa debitoria che, come spesso accade in questi contesti, continua ad aumentare e che evidenzia – nella prassi applicativa – l’insostenibilità dell’attuale sistema di riscossione.

Il magistrato contabile in quiescenza che presiede la commissione ha condotto una ricognizione sistematica che costituirà la base empirica per la futura definizione agevolata. Si tratta di un approccio metodologicamente più rigoroso rispetto al passato, dove le rottamazioni venivano spesso concepite senza un’analisi preliminare approfondita del magazzino fiscale.

Criteri di selezione e perimetro applicativo

L’orientamento emerso dalle dichiarazioni ministeriali segna una discontinuità rispetto alle precedenti esperienze. Come precisato dal viceministro Leo, sarà necessario “selezionare magari una parte di questo magazzino che può entrare in un meccanismo di rottamazione”. Questa impostazione – che nella giurisprudenza amministrativa trova già alcuni precedenti – dovrebbe tenere conto di diversi parametri:

  • Anzianità dei crediti tributari e relativa probabilità di recupero;
  • Sostenibilità finanziaria dell’operazione per l’Erario;
  • Categorie specifiche di contribuenti destinatarie dell’intervento;
  • Soglie dimensionali degli importi coinvolti.

Particolarmente significativo appare il ragionamento sviluppato da Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze del Senato, sui piccoli importi: “in quei casi con importi ad esempio fino a 300 euro una rateizzazione in 10 anni non ha molto senso”. È una considerazione che tocca uno degli aspetti spesso trascurati nelle precedenti definizioni agevolate.

Coordinamento con la riforma dell’Irpef

Un elemento di particolare interesse emerge dalla dichiarata compatibilità tra rottamazione e riduzione dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi compresi nella fascia 28.000-50.000 euro. Il viceministro ha chiarito che “le due tematiche possono sicuramente viaggiare insieme” – una dichiarazione che lascia intendere come l’intervento si inserisca in una strategia più ampia di riequilibrio del sistema tributario.

La fascia di reddito interessata rappresenta, nell’esperienza applicativa, un segmento particolarmente esposto al carico fiscale complessivo. Considerando le addizionali regionali e comunali, questi contribuenti si trovano spesso gravati da aliquote marginali prossime al 43%, un livello che – come talvolta sottolineato dalla Corte di Giustizia UE – può risultare eccessivo rispetto agli standard europei.

Aspetti procedurali e vincoli di bilancio

L’implementazione della rottamazione quinques risulta subordinata all’individuazione di adeguate coperture finanziarie, secondo quanto ribadito dal Ministro Giorgetti. Tale vincolo – che nella prassi normativa recente assume crescente rilevanza – comporta verosimilmente un rinvio dell’intervento alla legge di bilancio per il 2026.

Si consideri che, diversamente dalle precedenti definizioni agevolate, l’intervento dovrà essere coordinato con ulteriori misure di alleggerimento fiscale. Come precisato dal viceministro Leo, il tema “potrà essere affrontato in modo più completo e appropriato con la prossima legge di bilancio” – una tempistica che, nella pratica parlamentare, consentirebbe un’adeguata fase di consultazione con le categorie professionali.

Questioni sistematiche e profili applicativi

L’introduzione di una quinta definizione agevolata solleva inevitabilmente questioni relative agli effetti comportamentali sui contribuenti. La reiterazione di meccanismi di sanatoria rischia di incentivare strategie elusive basate sull’aspettativa di future definizioni agevolate – un fenomeno che, nell’esperienza applicativa delle precedenti rottamazioni, ha mostrato effetti distorsivi significativi.

Garavaglia ha evidenziato come “le precedenti rottamazioni hanno avuto un tasso di adesione intorno al 50%”, sottolineando che “il nuovo intervento non deve andare in quell’ottica, l’esito deve essere diverso”. È una considerazione che tocca uno degli aspetti critici delle passate esperienze: l’elevato tasso di inadempimento successivo alla definizione agevolata.

Innovazioni procedimentali e requisiti di accesso

Tra le innovazioni procedimentali in fase di definizione, particolare attenzione merita la gestione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Come osservato da Garavaglia, “si potrà pensare di rilasciare il Durc non come ora con la presentazione della sola istanza ma solo dopo aver versato”.

Si tratta di una modifica procedurale che – nella casistica comune – potrebbe ridurre significativamente i comportamenti opportunistici. L’attuale disciplina, che consente il rilascio del DURC con la mera presentazione dell’istanza, ha mostrato nella prassi alcuni profili di criticità.

Altro aspetto di rilevanza riguarda la gestione dei tributi locali: è opportuno notare come questo profilo, spesso sottovalutato nelle precedenti definizioni agevolate, richieda un coordinamento con gli enti territoriali che può presentare complessità operative non trascurabili.

Tempistiche e percorso di implementazione

Il cronoprogramma delineato prevede la definizione di un testo entro la metà di luglio 2025, secondo quanto dichiarato da Garavaglia: “Si può ipotizzare di poter avere per la metà di luglio un testo, e poi una volta chiuso il testo con una quantificazione si può far confluire nella legge di bilancio”.

L’orizzonte temporale consentirebbe – almeno in teoria – un adeguato approfondimento tecnico. Tuttavia, come spesso accade in questi contesti, i tempi serrati della manovra di bilancio potrebbero comprimere la fase di analisi degli impatti economico-finanziari.

La dichiarata intenzione di procedere “alla luce degli esiti della commissione” sul magazzino fiscale suggerisce comunque un approccio più ponderato rispetto alle precedenti esperienze, dove l’urgenza politica prevaleva talvolta sulle valutazioni tecniche.

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