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Rottamazione locale unica: il nodo dei debiti comunali passa da AdER

5 Maggio, 2026

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Il sistema della rottamazione locale, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, stenta a decollare. La norma consente agli enti territoriali di deliberare forme autonome di definizione agevolata per le proprie entrate tributarie e patrimoniali, ma esclude tassativamente i carichi già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – che nei grandi Comuni rappresentano la quota prevalente del magazzino crediti difficili. Da qui nasce la proposta, sostenuta da ANCI e ora in discussione al Senato nel contesto della conversione del decreto-legge n. 38/2026, di una procedura centralizzata e standardizzata che consenta agli enti di aderire a un modello unico gestito direttamente da AdER. Il MEF ha aperto alla soluzione, che però resta ancora condizionata al testo finale della legge di conversione, attesa entro il 26 maggio 2026. Nel frattempo, i Comuni che intendono aderire devono avviare subito l’istruttoria interna, mappare i carichi per tipologia e annualità e simulare gli effetti di bilancio – perché deliberare senza numeri affidabili è un rischio concreto. Per i contribuenti, invece, il messaggio è chiaro: la rottamazione locale non è ancora operativa e nessun debito locale dovrebbe essere sospeso in attesa di una norma non ancora definitiva.

Il problema che la rottamazione locale unica vuole risolvere

La questione, vista da vicino, è meno semplice di quanto sembri. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – la Legge di bilancio 2026 – ha introdotto due piani distinti: da una parte la nuova rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione (commi da 82 a 101); dall’altra, la possibilità per gli enti territoriali di prevedere forme autonome di definizione agevolata delle proprie entrate (commi da 102 a 110).

Sulla carta il sistema appare coerente. Nella prassi, però, il meccanismo si è inceppato subito. I Comuni possono deliberare una definizione agevolata per i tributi e le entrate patrimoniali di propria competenza, ma – come precisato dalla nota IFEL del 27 gennaio 2026 – se quei crediti sono già stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il regolamento locale da solo non basta e quei carichi restano tassativamente esclusi dalla sanatoria autonoma.

Il punto è tutto qui. Il Comune conserva la titolarità del credito, ma la riscossione coattiva è nelle mani dell’agente nazionale. Un regolamento comunale non può imporre ad AdER attività non previste da una legge statale. Sembra una sottigliezza tecnica; in realtà è il cuore operativo della vicenda, specie per i grandi Comuni dove proprio i carichi affidati ad AdER rappresentano la quota più rilevante del magazzino crediti difficili.

Da qui nasce l’idea di una procedura centralizzata: una rottamazione locale unica, nella quale l’ente decide se aderire, ma l’esecuzione tecnica passa da AdER con uno schema valido per tutti.

Cosa prevede oggi la Legge di bilancio 2026

L’art. 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199/2025 consente agli enti territoriali di disciplinare forme di definizione agevolata per tributi ed entrate patrimoniali di propria spettanza. Il beneficio può consistere nell’esclusione o nella riduzione degli interessi e, in alcuni casi, delle sanzioni, lasciando invariata la quota capitale del debito originario.

La norma riguarda Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Sono esclusi, invece, l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. La disposizione, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale allora in corso di esame, è stata anticipata dal legislatore rendendola immediatamente operativa dal 1° gennaio 2026.

Occorre leggere attentamente il perimetro. La disposizione riguarda i tributi disciplinati e gestiti dagli enti territoriali – con facoltà di agganciare la procedura locale ai medesimi criteri della rottamazione-quinquies statale (comma 104). Proprio la parola “gestiti” crea il problema operativo: quando la riscossione coattiva è stata affidata ad AdER, diventa complicato sostenere che la fase esecutiva resti interamente nella disponibilità dell’ente locale, e il contribuente rischia un trattamento differenziato a seconda del canale di riscossione impiegato dal proprio Comune.

Nota tecnica – perimetro temporale: La rottamazione-quinquies statale (commi 82-101) copre i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’emendamento in discussione al Senato prevede che la stessa finestra temporale si applichi ai carichi locali affidati ad AdER nello stesso intervallo.

Il ruolo di ANCI e l’emendamento al decreto fiscale 2026

Nel corso delle audizioni sul decreto-legge n. 38/2026, ANCI ha formalmente chiesto di estendere la definizione agevolata anche ai crediti degli enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proposta mira a evitare che l’autonomia locale produca una mappa disordinata, con migliaia di regolamenti differenti e tempi non allineati – una situazione già denunciata, all’inizio del 2026, come “babele delle scelte comunali”.

La soluzione ipotizzata prevede che l’ente possa richiedere telematicamente ad AdER l’avvio della procedura sui propri carichi, con un’adesione riferita alla totalità dei carichi affidati e rientranti nel perimetro della definizione – non una selezione caso per caso. Il MEF ha aperto alla proposta e, stando alle notizie di fine aprile 2026, ha già espresso un via libera di massima all’estensione, in attesa che il testo dell’emendamento venga formalizzato in sede di conversione.

L’impostazione è volutamente poco discrezionale: meno libertà di selezione per i Comuni, più standardizzazione operativa per AdER. Una scelta meno “politica” e più amministrativa, forse meno flessibile, ma verosimilmente più gestibile per un sistema che deve coordinare migliaia di enti.

Tipologia di entrata Ammissibilità nella procedura centralizzata Note
IMU Probabile ammissione Imposta locale per eccellenza, quota capitale integra
TARI Probabile ammissione Entrata patrimoniale, spesso affidata ad AdER
TASI Ammissione verosimile (per carichi pregressi) Soppressa dal 2020, residuano carichi storici
Imposta di soggiorno Da verificare sul testo finale Tributo locale tipico
Canoni OSAP/COSAP Da verificare sul testo finale Entrata patrimoniale, non tributaria
Sanzioni CdS – Comune Ammissione incerta, logica diversa dai tributi La sanzione è il cuore della pretesa, non componente accessoria
Sanzioni CdS – Prefettura Fuori perimetro (ente diverso) Già escluse dalla rottamazione-quinquies statale

Per le sanzioni amministrative da Codice della strada, serve cautela tecnica. Nella rottamazione ordinaria, l’abbattimento riguarda gli interessi e le somme aggiuntive; la sanzione principale resta dovuta. Per le violazioni stradali, però, la sanzione è la pretesa principale: il “risparmio” effettivo per il contribuente sarebbe limitato agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981. Il testo normativo finale dovrà chiarire questo punto in modo esplicito.

Tempi, adesione degli enti e nodo delle scadenze

Il calendario è uno degli aspetti più delicati. La rottamazione-quinquies statale ha fissato il termine di adesione dei contribuenti al 30 aprile 2026 (scadenza già decorsa) e prevede il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale fino a 54 rate bimestrali.

Per la partita locale, le date in discussione sono diverse e ancora non definitive:

  • 31 luglio 2026 – termine proposto dall’emendamento ANCI per la comunicazione di adesione da parte degli enti ad AdER
  • 30 settembre 2026 – scadenza alternativa circolata in alcune ricostruzioni successive

L’oscillazione non è un dettaglio tecnico secondario. Un termine al 31 luglio impone agli uffici comunali di deliberare in tempi molto stretti, con una valutazione sommaria sugli impatti di bilancio. Un termine al 30 settembre darebbe più respiro, ma sposterebbe in avanti l’effetto finanziario della misura. In ogni caso, tutto resta condizionato alla legge di conversione del D.L. n. 38/2026, il cui iter parlamentare deve concludersi entro il 26 maggio 2026.

Aggiornamento importante (aprile-maggio 2026): Il D.L. n. 38/2026 è attualmente in esame al Senato, 6ª Commissione Finanze, nella fase di esame degli emendamenti. L’emendamento ANCI sulla rottamazione locale è tra quelli in discussione. L’approvazione in via definitiva non è ancora avvenuta alla data di chiusura di questo articolo.

Il costo della procedura e il ruolo di AdER

La gestione centralizzata non è gratuita. La proposta ANCI prevede un contributo di € 2 per contribuente in ciascun ambito provinciale di riscossione, da intendersi come compensazione forfettaria delle spese di attivazione, in sostituzione dell’aggio ordinariamente previsto. Nei confronti tecnici con il MEF si è discusso anche di una soglia fino a € 4.

Scenario Costo unitario Onere su chi ricade Impatto comunicativo
€ 2 a carico del contribuente € 2 per posizione Debitore Minimo, beneficio resta rilevante
€ 4 a carico del contribuente € 4 per posizione Debitore Marginalmente ridotto
Costo a carico dell’ente € 2-4 per posizione Comune/Provincia Procedura più attrattiva per il debitore, ma costo immediato per l’ente

Per AdER si tratta di predisporre sistemi informatici dedicati, flussi di comunicazione ai contribuenti, prospetti di pagamento differenziati per ente, piani di rateazione e aggiornamenti delle posizioni debitorie. Il costo unitario può sembrare modesto, ma moltiplicato per il numero delle posizioni coinvolte – potenzialmente milioni a livello nazionale – diventa una voce rilevante. La questione di chi sostiene il costo è quindi tanto amministrativa quanto politica.

Un esempio pratico per capire l’effetto

Si ipotizzi un contribuente con una cartella IMU affidata ad AdER per € 1.800 complessivi, così composti:

Voce Importo
Imposta non versata (quota capitale) € 1.200
Sanzioni € 350
Interessi € 180
Oneri e spese di riscossione € 70
Totale cartella € 1.800

Con la definizione agevolata costruita sul modello ordinario della rottamazione-quinquies, il contribuente sarebbe chiamato a versare la sola quota capitale (€ 1.200) e le eventuali componenti ammesse dalla disciplina, con abbattimento integrale di sanzioni e interessi. Il debito effettivo scenderebbe da € 1.800 a circa € 1.200-1.270, con un risparmio potenziale del 29-33%.

Per il Comune il ragionamento è diverso. L’ente rinuncia a € 530-600 di componenti nominali, ma può incassare somme che potrebbero restare ferme per anni – o non entrare mai. Il vero calcolo non è quanto vale il credito iscritto a ruolo, ma quanta parte di quel credito è realisticamente esigibile in assenza di definizione agevolata, tenuto conto dell’anzianità del carico e della capacità patrimoniale del debitore.

Il rischio di una nuova babele locale

La spinta verso una rottamazione locale unica nasce anche da un timore concreto: la moltiplicazione di micro-sanatorie disomogenee. All’inizio del 2026, il quadro era già eloquente: pochissimi Comuni avevano deliberato la definizione agevolata autonoma, non esisteva un elenco pubblico consultabile degli enti aderenti e le scadenze variavano liberamente da un territorio all’altro.

Dal punto di vista dell’autonomia locale, questa varietà ha una sua logica: ogni ente conosce il proprio bilancio, il proprio magazzino crediti, la propria capacità amministrativa. Ma dal lato del contribuente la percezione cambia radicalmente. Due soggetti con debiti simili per importo e natura ricevono trattamenti molto diversi solo per il fatto di risiedere in Comuni differenti.

È il punto cieco dell’autonomia fiscale quando incontra la riscossione di massa. La libertà dell’ente produce adattamento alle specificità locali, ma genera anche disuguaglianza di trattamento. La standardizzazione riduce le differenze, ma comprime le scelte politiche locali. Un rischio aggiuntivo, segnalato da più parti, è l’effetto abitudine: se il contribuente si abitua all’attesa della sanatoria periodica, l’adempimento spontaneo nel tempo si indebolisce – con effetti negativi sulle entrate ordinarie degli stessi enti che aderiscono.

Il collegamento con il magazzino della riscossione

Sullo sfondo c’è il grande tema del magazzino dei crediti pubblici non riscossi. I dati nazionali indicano ormai dimensioni superiori a € 1.100 miliardi: una parte rilevante è difficilmente recuperabile, per anzianità dei carichi, fallimenti, incapienza dei debitori o errori stratificati nel tempo.

Le rottamazioni nascono anche da qui – non solo come misura di sollievo per i contribuenti, ma come strumento di pulizia amministrativa. Lo Stato e gli enti locali provano a trasformare crediti teorici in incassi effettivi. Il problema è che non tutti i crediti sono uguali: un debito recente e certo non dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di un carico vecchio, contestato o quasi inesigibile. Una definizione agevolata troppo ampia può creare un messaggio ambiguo: chi ha adempiuto spontaneamente e nei termini non riceve alcun riconoscimento, mentre chi ha atteso ottiene uno sconto. È una critica seria che nessuno slogan comunicativo può dissolvere.

Cosa devono fare ora gli enti locali

Per i Comuni, la prima mossa non è politica ma tecnica. Occorre mappare i carichi affidati ad AdER, distinguendoli per annualità, natura dell’entrata, stato della riscossione e probabilità di incasso. Senza questi dati, la delibera di adesione rischia di essere un atto adottato al buio.

È necessaria poi una simulazione di bilancio nella logica della contabilità armonizzata (D.Lgs. n. 118/2011): l’ente deve stimare quanto potrebbe effettivamente incassare con la definizione e quanto rinuncerebbe per effetto dell’abbattimento di sanzioni e interessi, verificando al contempo la capienza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e gli effetti sugli equilibri prospettici del bilancio pluriennale.

Le operazioni da avviare subito – in attesa del testo definitivo – sono:

  • Estrazione dal sistema contabile dei carichi affidati ad AdER per annualità e tipologia
  • Verifica dello stato di accantonamento nel FCDE per ciascuna categoria di crediti
  • Simulazione dell’impatto sul risultato di amministrazione in caso di abbattimento delle componenti accessorie
  • Predisposizione di una bozza di delibera consiliare con le condizioni di adesione
  • Eventuale ricorso al fac-simile di regolamento messo a disposizione da IFEL (nota IFEL del 27 gennaio 2026 e aggiornamento del 13 aprile 2026)

Cosa devono sapere i contribuenti

Per i contribuenti il messaggio è più semplice, ma non va banalizzato. La rottamazione locale centralizzata non è ancora una misura definitiva: fino all’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 38/2026 e alla delibera del singolo ente, non esiste alcuna procedura a cui aderire.

Chi ha cartelle per IMU, TARI o altre entrate locali affidate ad AdER dovrebbe verificare tre elementi fondamentali:

  1. La natura del debito – tributo locale o entrata patrimoniale, e non tributo erariale
  2. L’anno di affidamento – i carichi rientranti nella finestra 2000-2023
  3. L’ente creditore – se il proprio Comune aderirà alla procedura centralizzata

Non conviene sospendere pagamenti o rateazioni in corso. Finché non esiste una norma definitiva, il debito segue le regole attuali. Una decadenza da un piano di rateazione in corso – provocata dall’attesa di una norma non ancora approvata – può costare molto cara in termini di sanzioni e interessi riattivati.

Un contribuente con più pendenze dovrebbe richiedere il prospetto aggiornato dei carichi ad AdER e separare con precisione i debiti statali (già oggetto della rottamazione-quinquies con domanda scaduta il 30 aprile 2026) dai debiti locali (ancora in attesa di disciplina definitiva). Le due partite non coincidono e seguono calendari diversi.

La revisione critica della norma in costruzione

Il punto più fragile della misura riguarda la certezza del perimetro. Parlare di “rottamazione locale unica” è utile per spiegare il progetto, ma può creare aspettative eccessive e imprecise: non tutti i debiti locali saranno automaticamente definibili, non tutti gli enti aderiranno e non tutte le somme accessorie subiranno lo stesso trattamento.

Restano aperti almeno cinque nodi tecnici che il testo finale della legge di conversione dovrà sciogliere con chiarezza:

Nodo Questione aperta Rischio se non chiarito
Perimetro dei carichi Anni ammessi (2000-2023?) e tipologie incluse Incertezza su cosa aderire e cosa escludere
Somme da versare Quota capitale senza sanzioni e interessi, o varianti? Aspettative errate dei contribuenti
Costo procedura € 2 o € 4? A carico di chi? Scoraggiamento per enti con carichi minori
Termine di adesione enti 31 luglio o 30 settembre 2026? Rischio delibere affrettate o ritardi negli incassi
Grado di libertà dei Comuni Adesione totale o selezione per tipologia? Se totale: più rigida; se parziale: gestione complessa per AdER

La misura funziona solo se il legislatore sceglie una linea chiara. O procedura davvero uniforme, con pochi margini locali. Oppure autonomia ampia, ma senza illudersi che AdER possa assorbire migliaia di varianti locali senza costi aggiuntivi e ritardi operativi.

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