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Riporto perdite fiscali: la circolare Assonime chiarisce le novità dopo la riforma

25 Marzo, 2026

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Con il D.Lgs. 192/2024, il legislatore delegato ha riscritto le regole sul riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, allineando finalmente la disciplina dell’articolo 84 del TUIR a quella già vigente per fusioni e scissioni. La novità di maggior rilievo – illustrata dalla circolare Assonime n. 6 del 12 marzo 2026 – è l’introduzione dell’articolo 177-ter del TUIR, che consente la libera circolazione delle perdite tra società appartenenti allo stesso gruppo, senza dover superare i tradizionali test di vitalità e patrimoniale, purché le perdite si siano formate durante la permanenza nel gruppo. La riforma introduce anche la categoria delle “perdite omologate”: perdite pregresse che, avendo superato positivamente i test previsti, acquisiscono la stessa libertà di circolazione infragruppo. Il decreto attuativo (D.M. 27 giugno 2025) ha poi definito i criteri operativi, incluso l’ordine di utilizzo secondo il principio FIFO e la regola dell’anzianità di gruppo per prevenire operazioni elusive. Le nuove norme si applicano, in via generale, dal periodo d’imposta 2024.

Un intervento che riguarda anche il passato

Le nuove disposizioni sul riporto delle perdite fiscali si applicano, di regola, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 – quindi, nella normalità dei casi, dal 2024. Tuttavia, e questo rappresenta uno dei profili più significativi evidenziati da Assonime, la circolare chiarisce che anche le perdite maturate nei periodi precedenti possono beneficiare del nuovo quadro normativo.

Questo accade quando le perdite pregresse superano positivamente i test previsti dalla normativa, diventando così “perdite omologate”. Una volta acquisita questa qualifica, tali perdite possono circolare liberamente nelle successive operazioni tra società dello stesso gruppo, senza dover ripetere nuovamente i controlli.

Il doppio binario della riforma

L’intervento del legislatore delegato con il D.Lgs. 192/2024 si è mosso sostanzialmente su due direttrici parallele, entrambe finalizzate a riordinare un sistema che nel tempo era diventato frammentario. Da una parte si è lavorato alla revisione delle disposizioni contenute negli articoli 84, 172 e 173 del TUIR, che disciplinano i limiti e le condizioni per il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie. Dall’altra è stato introdotto un regime del tutto nuovo – l’articolo 177-ter TUIR – pensato per favorire la libera circolazione delle perdite nelle aggregazioni infragruppo.

Vale la pena ricordare che queste norme nascono storicamente per contrastare le operazioni elusive legate al commercio delle cosiddette “bare fiscali”, cioè l’acquisizione di società prive di sostanza economica al solo scopo di utilizzarne le perdite fiscali. La stratificazione normativa nel corso degli anni aveva però creato disomogeneità applicative che rendevano necessario un intervento organico di sistemazione.

L’articolo 84 TUIR si allinea alle operazioni straordinarie

Nel sistema previgente, l’articolo 84 del TUIR presentava una struttura piuttosto diversa rispetto a quella prevista per fusioni e scissioni. I limiti scattavano solo se si verificavano contemporaneamente due condizioni: l’acquisizione della partecipazione di maggioranza nella società con perdite e il cambiamento dell’attività principale, purché quest’ultimo avvenisse entro una finestra temporale ristretta (il periodo d’imposta dell’acquisizione più i due precedenti o successivi). Se il cambiamento avveniva fuori da questa finestra, le perdite rimanevano utilizzabili.

Inoltre, nel regime precedente, superare il test di vitalità permetteva di riportare integralmente le perdite, diversamente da quanto accadeva per fusioni e scissioni dove comunque operava un limite quantitativo legato al patrimonio netto. Anche i parametri del test di vitalità erano differenti, perché nell’articolo 84 si richiedeva pure che l’organico aziendale medio del biennio precedente non scendesse sotto le dieci unità – requisito assente nelle altre operazioni straordinarie.

Il D.Lgs. 192/2024 interviene per coordinare questa disciplina con quella delle operazioni di fusione e scissione. Viene innanzitutto chiarito cosa si intende per acquisizione del controllo: il nuovo testo fa riferimento esplicito all’acquisizione delle partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie. Questa precisazione supera i dubbi interpretativi che potevano sorgere con strumenti partecipativi caratterizzati da diritti di voto non proporzionali, come le azioni a voto plurimo o maggiorato.

Un altro aspetto su cui la riforma interviene riguarda l’individuazione delle perdite soggette ai limiti. Il comma 3 novellato stabilisce che rilevano le perdite al termine del periodo d’imposta precedente quello in cui avviene l’acquisizione del controllo. Se però l’acquisizione si perfeziona nella seconda metà del periodo d’imposta, bisogna guardare alle perdite risultanti al termine di tale periodo – un criterio semplificatorio che evita di dover predisporre situazioni contabili infrannuali.

Sul piano dei test, il test di vitalità rimane sostanzialmente quello già previsto, basato sul confronto tra ricavi e proventi della gestione caratteristica e spese per lavoro subordinato dell’esercizio di riferimento rispetto alla media del biennio precedente. Viene però eliminata del tutto la condizione legata al numero dei dipendenti. Sul fronte quantitativo, la riforma introduce nell’articolo 84 un limite che prima non c’era, allineando così la disciplina a quella di fusioni e scissioni: le perdite risultano riportabili entro il limite del patrimonio netto della società che le detiene.

Accanto al parametro del patrimonio netto contabile, il legislatore introduce la possibilità di fare riferimento al valore economico del patrimonio netto, considerato più rappresentativo della capacità prospettica della società di recuperare le perdite pregresse. Tale valore deve emergere da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale, riferita alla data rilevante per l’applicazione del test. Chi non vuole avvalersi di questo parametro può comunque utilizzare il patrimonio netto contabile tradizionale.

Il patrimonio netto rilevante deve essere depurato dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti la data di riferimento delle perdite, per evitare fenomeni di artificioso incremento della consistenza patrimoniale. Su questo punto è poi intervenuto l’articolo 2 del D.L. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. 108/2025, prevedendo che tali apporti vadano scomputati in misura pari al doppio del loro valore nominale.

Se i requisiti di vitalità non vengono raggiunti o il patrimonio netto risulta insufficiente (sia nella versione contabile che economica), rimane sempre aperta la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo quando si ritenga che nel caso concreto non sussistano le finalità elusive che la norma intende contrastare.

Fusioni, scissioni e conferimenti: le modifiche operative

Per le operazioni di fusione, il D.Lgs. 192/2024 interviene principalmente chiarendo alcuni aspetti applicativi dei test di vitalità e del test patrimoniale previsti dall’articolo 172 del TUIR. Viene espressamente recepito l’orientamento della prassi amministrativa secondo cui il test di vitalità va verificato anche per il periodo interinale, quello che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente l’efficacia della fusione. Serve quindi un conto economico infrannuale redatto secondo gli stessi principi contabili del bilancio, con valori da ragguagliare ad anno per il confronto con la media biennale.

Riguardo al limite patrimoniale, la riforma allinea la disciplina delle fusioni a quanto già illustrato per l’articolo 84 TUIR, permettendo di assumere come parametro di riferimento, in alternativa al patrimonio netto contabile, anche il valore economico risultante da perizia giurata di stima. Restano applicabili le regole di sterilizzazione degli apporti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti, con criteri analoghi alle altre operazioni straordinarie.

C’è però una differenza che permane rispetto all’articolo 84. Per la società incorporante, le perdite da sottoporre a test sono quelle al termine del periodo d’imposta precedente rispetto a quello di efficacia giuridica dell’operazione. Diversamente, per determinare il limite patrimoniale, il patrimonio netto contabile continua a essere individuato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso prima della fusione o, se inferiore, della situazione patrimoniale ex articolo 2504-bis c.c. Ne deriva che il momento temporale di riferimento per le perdite da testare può non coincidere con quello rilevante per determinare il patrimonio netto.

Per le operazioni di scissione, il decreto legislativo estende espressamente l’applicazione delle stesse regole previste per le fusioni, mediante il richiamo ai commi 7, 7-bis e 7-ter dell’articolo 172 del TUIR. Anche qui il riporto delle perdite è subordinato al superamento dei test di vitalità e del limite patrimoniale, determinato alternativamente sulla base del valore contabile o del valore economico.

Un profilo peculiare riguarda l’applicazione delle regole di sterilizzazione dei conferimenti o versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti: poiché questi apporti incidono indistintamente sul patrimonio netto della società scissa, la sterilizzazione non dovrebbe essere attribuita integralmente alla quota di patrimonio trasferita alla beneficiaria, ma andrebbe ragguagliata proporzionalmente. Il legislatore ha inoltre chiarito che le posizioni fiscali della scissa rilevanti per la ripartizione tra le società partecipanti sono quelle al termine dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione, escludendo quindi la rilevanza di eventuali risultati del periodo interinale.

Una novità significativa riguarda infine i conferimenti di azienda. Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis dell’articolo 176 del TUIR, il legislatore ha esteso anche a queste operazioni i limiti e le condizioni previsti per le scissioni, con riferimento alle posizioni soggettive della società conferitaria. Il riporto delle perdite della conferitaria resta quindi subordinato al superamento del test di vitalità e al rispetto del limite del patrimonio netto, determinato sull’ultimo bilancio chiuso prima della data di efficacia del conferimento. In questo modo il conferimento di azienda viene equiparato alle altre operazioni di aggregazione societaria, prescindendo dal requisito del cambiamento del controllo previsto dall’articolo 84 TUIR.

Perdite infragruppo: la vera novità del sistema

La principale innovazione introdotta dal D.Lgs. 192/2024 consiste nella possibilità di realizzare operazioni di aggregazione tra società appartenenti al medesimo gruppo senza applicare i limiti e le condizioni al riporto delle perdite previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176, comma 5-bis, del TUIR, purché tali perdite siano maturate quando le società coinvolte facevano già parte dello stesso gruppo societario.

Per l’applicazione di questa disciplina assume rilievo la nozione di gruppo, individuata con riferimento al solo controllo di diritto ex articolo 2359, commi 1, n. 1 e 2, c.c. – ossia quello che deriva dal possesso diretto o indiretto di una partecipazione che garantisce la titolarità della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.

Partendo da questa premessa, la normativa distingue tre categorie di perdite:

  • Perdite infragruppo – quelle conseguite nei periodi d’imposta in cui le società partecipanti alle operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di conseguimento (articolo 3, comma 1, lettera a, del D.M. 27 giugno 2025). Per queste perdite i test di cui agli articoli 84, 172, 173 e 176, comma 5-bis, sono integralmente disapplicate. La disciplina opera però a condizione che le perdite siano maturate durante la comune appartenenza al gruppo (condizione pregressa) e che tale appartenenza sussista anche al momento del perfezionamento dell’operazione (condizione attuale).
  • Perdite non omologate – sia quelle formatesi prima dell’ingresso nel gruppo, sia quelle maturate prima dell’entrata in vigore della riforma. Per queste continuano a trovare applicazione i test previsti dalla disciplina ordinaria.
  • Perdite omologate – perdite diverse da quelle infragruppo che abbiano però superato i test previsti dagli articoli 84, 172, 173 o 176 del TUIR. Al pari di quelle infragruppo, queste perdite possono circolare liberamente nell’ambito di successive operazioni tra società del medesimo gruppo, senza necessità di reiterare i test. L’omologazione comporta inoltre un effetto di “ringiovanimento”: le perdite si considerano conseguite nel periodo in cui si completa il processo di omologazione e non in quello di originaria formazione. Gli effetti dell’omologazione operano però in senso relativo e non assoluto, in quanto l’attribuzione vale solo nei confronti delle società appartenenti al gruppo al momento dell’effettuazione dei test.

Poiché le perdite possono presentare caratteristiche diverse, il D.M. 27 giugno 2025 prevede due principali criteri applicativi per il loro monitoraggio. In primo luogo (articolo 6, comma 1), quando la società dispone di perdite di diversa natura, il limite del patrimonio netto si applica sulla totalità delle perdite e l’eventuale quota che non trova capienza deve essere prioritariamente imputata alle perdite diverse da quelle omologate e da quelle infragruppo. In secondo luogo (articolo 6, comma 2), l’ordine di utilizzo in compensazione con gli imponibili futuri segue il criterio First In First Out (FIFO): si considerano prioritariamente utilizzate le perdite di formazione meno recente, con la conseguenza che quelle che residuano sono sempre le più recenti. Restano escluse da questo ordine cronologico le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta, che si considerano utilizzate solo qualora il contribuente abbia effettivamente optato per il loro impiego (circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E/2017).

Il criterio dell’anzianità di appartenenza

Poiché le perdite liberamente circolabili sono quelle maturate in costanza di appartenenza al medesimo gruppo, il legislatore ha voluto evitare che mediante operazioni fiscalmente neutrali si potesse sfruttare l’anzianità di gruppo di un soggetto per realizzare aggregazioni con società o business provenienti da altri gruppi, eludendo così l’applicazione della disciplina sui limiti e le condizioni al riporto delle perdite.

Per questo motivo il decreto attuativo prevede che in caso di aggregazione realizzata tramite operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione o conferimento d’azienda) tra soggetti con diversa anzianità di appartenenza al gruppo, il soggetto avente causa assuma l’anzianità più recente tra quelle delle società coinvolte nell’operazione. Una regola che mira a preservare la coerenza del sistema e a prevenire possibili fenomeni elusivi.

Da quando si applica la riforma

Le nuove disposizioni trovano applicazione, in termini generali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – quindi, nella normalità dei casi, dal 2024. Per quanto riguarda il regime di libera circolazione delle perdite infragruppo, esso si applica alle perdite maturate a partire dal 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Tuttavia, come sottolineato da Assonime nella circolare n. 6 del 12 marzo 2026, anche le perdite maturate prima possono accedere alla nuova disciplina in caso di superamento dei test, qualificandosi anch’esse come perdite omologate. Questo aspetto consente di estendere i benefici del nuovo regime anche a situazioni pregresse, purché venga dimostrato il superamento delle verifiche di vitalità economica e di adeguatezza patrimoniale previste dalla normativa. In tal modo il legislatore ha inteso offrire alle imprese uno strumento più flessibile per gestire le operazioni di riorganizzazione all’interno dei gruppi, evitando che le perdite storiche costituiscano un ostacolo alle aggregazioni aziendali che rispondono a logiche industriali e non meramente fiscali.

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