L’acquisto di beni da fornitori localizzati nell’Unione Europea rappresenta, nel panorama delle operazioni commerciali transfrontaliere, una delle fattispecie più critiche dal punto di vista dell’adempimento degli obblighi IVA. Quando un’azienda italiana non risulta ancora iscritta al registro VIES (VAT Information Exchange System), il tema assume contorni particolarmente delicati. Qui emerge la necessità di integrare la documentazione ricevuta applicando il meccanismo dell’inversione contabile, anche nel caso in cui il cedente comunitario abbia già addebitato l’imposta estera sulla fattura.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Operazione: Acquisto di beni da fornitore UE senza iscrizione VIES
- IVA ricevuta: La fattura reca l’imposta del Paese cedente (es. IVA tedesca)
- Obbligo italiano: Applicare reverse charge integrando la fattura con IVA italiana (art. 17 co. 2 DPR 633/72)
- Base imponibile: Importo totale della fattura (imponibile + IVA estera)
- Codifiche obbligatorie: TD18 (tipo documento) + N3.6 (natura operazione)
- IVA estera: Rimane indetraibile → diventa componente del costo
- Versamento: Entro i termini ordinari secondo le scadenze IVA
- Soluzione ottimale: Regolarizzare l’iscrizione VIES per operare in regime di non imponibilità
Quando il VIES diventa condizione sostanziale
L’archivio VIES, introdotto dal regolamento UE 904/2010, rappresenta da gennaio 2020 non più un semplice requisito formale, bensì una condizione sostanziale per operare regolarmente negli scambi intracomunitari in regime di non imponibilità. Il soggetto passivo IVA che intende effettuare operazioni transfrontaliere deve esprimere questa volontà direttamente nella dichiarazione di inizio attività, oppure successivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La domanda di iscrizione può essere presentata manualmente o affidandola ai soggetti incaricati secondo quanto normato nel decreto presidenziale 322/1998.
La facoltà di revoca dell’opzione risulta sempre disponibile: il contribuente può in qualsiasi momento comunicare l’intenzione di cessare le operazioni intracomunitarie, chiedendo l’esclusione dal VIES attraverso i medesimi canali telematici. Una volta disattivato l’accesso al sistema, tuttavia, i vantaggi legati alla non imponibilità in Italia vengono meno.
Cosa accade quando la fattura arriva senza iscrizione VIES
Supponiamo il caso concreto: un’azienda italiana non ancora iscritta al VIES riceve una fattura da un fornitore tedesco recante l’IVA tedesca addebitata. Il fornitore comunitario, non avendo riscontrato l’identificazione italiana nel VIES, ha correttamente trattato l’operazione come una vendita a un privato consumatore (logica B2C). Di conseguenza la documentazione reca l’imposta della Repubblica Federale al tasso ordinario.
In questa circostanza, l’azienda italiana acquirente si trova esposta a un onere finanziario doppio. Riceve cioè una fattura contenente l’IVA estera già versata nel Paese di provenienza. Pero’, sul piano domestico italiano, rimane comunque tenuta a regolarizzare la posizione. L’imposta versata in Germania rimane indetraibile, trasformandosi quindi in una componente del costo d’acquisto.
La registrazione tramite reverse charge: meccanismo e codifiche
Il contribuente italiano, sebbene non iscritto al VIES, rimane comunque titolare della qualità di soggetto passivo d’imposta per quel che riguarda il territorio nazionale. Deve pertanto integrare il documento ricevuto in virtù del principio dell’inversione contabile, calcolando e aggiungendo l’IVA italiana applicabile al bene oggetto dell’operazione. L’importo su cui computare l’imposta corrisponde al valore complessivo della fattura, ossia imponibile maggiorato dell’imposta estera già addebitata.
La registrazione contabile-fiscale della fattura integrata va effettuata utilizzando il codice TD18, specificamente qualificato come “Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72”. Per quanto attiene alla natura dell’operazione, occorre indicare il codice N3.6, corrispondente all’inversione contabile per acquisti intracomunitari. Questi codici trovano applicazione sistematica nella fatturazione elettronica e consentono all’Agenzia delle Entrate di monitorare correttamente l’operazione.
Va osservato che non sussiste alcuna facoltà di registrare l’acquisto come fuori campo IVA. Sotto il profilo sostanziale, l’operazione rappresenta un acquisto imponibile in Italia, assoggettato integralmente alle discipline del reverse charge, indipendentemente dall’omissione dell’iscrizione VIES.
Impatto sulla dichiarazione e gli obblighi di comunicazione
L’applicazione corretta del reverse charge consente di adempiere simultaneamente ai disposti normativi sulla comunicazione telematica tramite esterometro. Il meccanismo dell’inversione contabile risulta infatti tracciato e monitorato dai sistemi informativi dell’amministrazione fiscale italiana. L’operazione emerge correttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di omissioni dichiarative.
È opportuno rimarcare come il versamento dell’imposta integrata deve avvenire secondo la scadenza ordinaria. Le norme tecniche stabiliscono che il contribuente, integrando la fattura estera con l’IVA italiana, assume pienamente gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta calcolata. Non è consentito rinviare indefinitamente tale adempimento, neanche quando il contribuente risulti non iscritto al VIES al momento della ricezione del documento.
Considerazioni di prospettiva e implicazioni fiscali
Emerge con chiarezza come la mancata iscrizione al VIES non elimini gli obblighi di reverse charge, bensì li traslochi integralmente in capo all’acquirente italiano. Ciò determina due conseguenze rilevanti: anzitutto, l’imposta estera versata nel Paese cedente rimane componente del costo, poiché indetraibile in Italia. In secondo luogo, l’operazione risulta sottoposta a due tassazioni successive, per quanto una sia recuperata tramite il reverse charge domestico.
Una strategia ottimale suggerisce di regolarizzare tempestivamente la posizione presso il registro VIES, soprattutto qualora l’azienda nutra reali intenzioni di operare regolarmente negli scambi comunitari. L’iscrizione, una volta completata, consentirebbe al cedente UE di fatturare la medesima operazione in regime di non imponibilità, eliminando la cascata di imposte successive.
Diversamente, perseverando nell’operare senza iscrizione VIES, l’impresa si espone a una fiscalità più gravosa e a una complessità gestionale superiore. Sarà comunque necessario computare l’IVA italiana sulla totalità della fattura ricevuta, versarla secondo i termini ordinari, e conservare la relativa documentazione a supporto degli adempimenti dichiarativi annuali.


