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Responsabilità del commercialista sui bonus fiscali: verifica obbligatoria

17 Febbraio, 2026

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La Corte di Cassazione torna a ribadire un punto che negli studi professionali genera sempre qualche malumore, diciamolo pure. Con l’ordinanza 3215 emessa dalla sezione III il 13 febbraio 2026, i giudici hanno confermato – nero su bianco – che il commercialista chiamato a redigere la dichiarazione dei redditi non può permettersi di recepire passivamente quanto gli viene fornito dal cliente. Specialmente quando si tratta di inserire deduzioni o detrazioni legate a normative agevolative, il professionista ha un obbligo implicito: deve verificare che esistano davvero i presupposti di fatto e di diritto per fruire del beneficio richiesto. Il criterio di riferimento è quello dell’articolo 1176, secondo comma, del codice civile – quindi la diligenza qualificata richiesta a chi esercita un’attività professionale. Non basta dire “il cliente mi ha dato un prospetto”. Il professionista deve sapere riconoscere quando un vantaggio fiscale dipende da requisiti precisi, da documenti specifici, da adempimenti formali. E di conseguenza – prima di inserire qualsiasi cosa nel modello – deve chiedere riscontri, acquisire carte, controllare. Altrimenti, se la dichiarazione si rivela “rischiosa” e genera recuperi, sanzioni, interessi, il professionista può trovarsi a rispondere del danno causato.

Il caso concreto esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda detrazioni relative a interventi edilizi, in particolare lavori successivi al sisma che ha colpito Umbria e Marche nel 1997. Il commercialista, incaricato soltanto di preparare la dichiarazione, aveva inserito le detrazioni basandosi su un prospetto riepilogativo che i clienti (anzi, la figlia dei clienti, per la precisione) avevano predisposto: elenco fatture, elenco spese sostenute. Fin qui, tutto potrebbe sembrare lineare. Peccato che al momento del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sia emerso che le detrazioni non spettavano affatto – mancavano determinati adempimenti e documenti previsti dalla disciplina applicabile. Nel caso specifico, viene richiamata l’assenza di una dichiarazione o comunicazione che il DM 41/1998 richiedeva. Risultato: cartelle di importo considerevole, con imposta, sanzioni, interessi.

Nei gradi di merito, la domanda risarcitoria era stata respinta (o accolta solo in parte) perché i giudici avevano valorizzato un elemento: il commercialista non era stato incaricato di seguire l’iter amministrativo a monte. La responsabilità per la perdita del beneficio sarebbe ricaduta sul geometra che aveva istruito la pratica edilizia. In Cassazione, però, l’impostazione cambia radicalmente. Anche se la gestione “a monte” non era competenza del commercialista – e anche se questi non era stato formalmente incaricato di occuparsene – ciò non lo esonera dal controllo “a valle”, cioè nel momento in cui inserisce l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi.

Possibili riflessi in altri contesti professionali

Non si tratta di una pronuncia di poco conto, anzi. Il principio affermato potrebbe trovare applicazione in numerose situazioni che si presentano quotidianamente negli studi. Rimanendo nell’ambito delle detrazioni edilizie, si pensi alle verifiche necessarie quando si deve apporre il visto di conformità su dichiarazioni che includono spese rilevanti ai fini del Superbonus. Se diventa necessario apporre il visto sull’intera dichiarazione – per esempio per consentire la compensazione di eccedenze d’imposta oltre i 5.000 euro – l’intermediario, anche se su quelle stesse spese è già stato rilasciato da un altro professionista il visto “autonomo” previsto dall’articolo 119, comma 11, del decreto legge 34 del 2020, è comunque obbligato a ripetere il controllo. È lui l’ultimo responsabile della verifica formale.

E c’è un altro precedente che viene subito in mente. Il commercialista che trasmette, su mandato del cliente, deleghe di pagamento con le quali viene esercitata la compensazione di crediti d’imposta – trattandosi di operatore specializzato in materia tributaria – deve impiegare la diligenza professionale connaturata all’incarico ricevuto. Se non lo fa, soprattutto quando sia consapevole di una frode, l’invio del modello F24 può esporlo al concorso nel reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, commi 1 e 2, del decreto legislativo 74 del 2000. Lo ha chiarito la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 16532/2025.

I due piani distinti secondo la Corte

La sentenza della Cassazione traccia una distinzione netta tra due situazioni diverse:

  • Quando il commercialista non è preposto alla tenuta della contabilità, non gli si richiede di svolgere un’attività di vigilanza generale. Non deve mettere sistematicamente in discussione i documenti che gli vengono consegnati, né indagare su operazioni non annotate o non fatturate.
  • Quando invece il professionista redige una dichiarazione in cui vengono richiesti benefici fiscali basati su una normativa specifica, deve accertare che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti. Le agevolazioni rappresentano deroghe al principio di tassazione “piena” e quindi richiedono un controllo più rigoroso. Non è sufficiente l’evidenza del costo – fatture, pagamenti. Se la norma condiziona il beneficio a comunicazioni, asseverazioni, dichiarazioni o altre formalità, il professionista deve verificare che tali presupposti esistano davvero.

In questa logica, la Cassazione censura l’impostazione che aveva ritenuto “sufficiente” il mero prospetto spese: l’elenco delle fatture non prova la spettanza della detrazione quando il diritto al bonus è subordinato anche a ulteriori adempimenti.

Le conseguenze in termini di danno risarcibile

Un passaggio particolarmente utile – sia per impostare eventuali contenziosi che per gestire il rischio professionale – riguarda la diversa natura del danno:

  • Chi cura male la pratica agevolativa “a monte” può generare un danno correlato alla mancata fruizione del beneficio.
  • Chi inserisce in dichiarazione un’agevolazione senza verifiche adeguate, generando un recupero, può essere responsabile del danno rappresentato soprattutto da sanzioni e interessi (oltre ad altri pregiudizi collegati), perché è la dichiarazione infedele o errata a innescare l’apparato sanzionatorio.

Checklist operativa per ridurre i rischi nello studio

Per la prassi quotidiana, il messaggio è chiaro: quando si inseriscono oneri agevolati nella dichiarazione, bisogna poter dimostrare di aver fatto una verifica ragionevole e documentata. In concreto:

  • Identificazione precisa della norma agevolativa: non “bonus edilizi” in astratto, ma la misura specifica con i requisiti applicabili all’anno d’imposta in questione.
  • Controllo formale: verificare la presenza di comunicazioni, dichiarazioni, asseverazioni richieste – per esempio comunicazioni di fine lavori, attestazioni tecniche, adempimenti specifici, eventuali invii previsti.
  • Controllo temporale: inerenza all’anno, competenza, capienza dell’imposta, ripartizione delle rate, eventuali limiti previsti.
  • Tracciabilità: acquisizione e conservazione di evidenze – email, checklist firmata dal cliente, dichiarazione del cliente stesso, copia dei documenti rilevanti.
  • Confronto col cliente: se manca un requisito, meglio fermarsi e non inserire la detrazione. Oppure inserirla solo dopo regolarizzazione, se possibile e nei limiti previsti dalla legge.
Situazione Livello di responsabilità Obbligo di verifica
Contabilità non gestita dal professionista Assente Non richiesta vigilanza generale
Dichiarazione con bonus fiscali Elevata Controllo obbligatorio dei requisiti
Visto di conformità su Superbonus Massima Verifica completa anche se altro visto già rilasciato
Compensazione crediti F24 Elevata con profilo penale Diligenza qualificata richiesta

Strumenti pratici di tutela professionale

La sentenza non impone al commercialista di sostituirsi al tecnico che istruisce la pratica edilizia o amministrativa, ma di evitare l’inserimento “a occhi chiusi” nella dichiarazione. Alcuni strumenti utili per ridurre il rischio:

  • Lettera d’incarico con perimetro chiaro e obbligo del cliente di fornire documentazione completa.
  • Checklist specifica per ogni tipologia di bonus – un modello standard dello studio – da allegare al fascicolo del cliente.
  • Dichiarazione del cliente, una sorta di autodichiarazione informata sugli adempimenti svolti. Attenzione però: questo documento serve come supporto ma non come alibi. Se la norma richiede un documento specifico, serve quel documento o una prova equivalente ammessa.
  • Policy interna dello studio: “nessun documento, nessuna detrazione” – salvo casi in cui la legge consenta espressamente alternative probatorie.

L’ordinanza 3215 del 2026 conferma un orientamento consolidato ma lo rende ancora più stringente. La responsabilità del professionista non scatta solo quando gestisce direttamente la pratica agevolativa, ma anche – e forse soprattutto – quando inserisce il beneficio nella dichiarazione dei redditi senza verificare che i presupposti normativi siano effettivamente soddisfatti. Un principio che impone maggiore attenzione, maggiore documentazione, e probabilmente anche maggiore fermezza nei confronti dei clienti quando mancano le carte necessarie.

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